N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1990
N. 8 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna nel procedimento a carico di Galassi Massimo ed altro Processo penale - Procedimento a carico di minorenne Proscioglimento per "irrilevanza del fatto" - Surrettizia introduzione di una fattispecie di non punibilita' - Violazione dei principi della legge-delega. Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Richiesta di proscioglimento per "irrilevanza del fatto" - Decisione da emettersi con sentenza - Conferimento al p.m. di un potere dispositivo sull'azione penale - Violazione del principio di obbligatorieta' della stessa - Eccessivo favor minoris e senza garanzie di pari applicazione. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27). (Cost., artt. 3, 76 e 112).(GU n.5 del 30-1-1991 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento n. 119/90 r.g., sull'opposizione proposta dal p.m. alla sentenza G.U.P. 4 aprile 1990 di proscioglimento di Galassi Massimo e Savini Ivan per irrilevanza del fatto; Viste le eccezioni di incostituzionalita' sollevate dal pubblico ministero; O S S E R V A La prima di esse, relativa all'art. 50-bis, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, appare manifestamente infondata. La previsione di un giudice collegiale di tre membri, di cui due onorari, per l'udienza preliminare minorile, deve, infatti, ritenersi compresa fra i poteri che gli artt. 3 e 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, conferirono al legislatore delegato in ordine all'adeguamento alle particolari condizioni psicologiche dei minori delle norme del processo penale nei loro confronti e di quelle sull'ordinamento giudiziario. Nel processo minorile, pertanto, la separazione fra giudice per le indagini preliminari (monocratico), e giudice per l'udienza preliminare (collegiale), nonche' la maggioranza numerica data nel collegio per l'udienza preliminare ai componenti privati, si collegano a scelte di natura latamente politica che il legislatore delegato aveva il potere di compiere. E non puo' opinarsi che la prevalenza numerica dei membri non togati nel collegio minorile attenti alla indipendenza della magistratura, posto che essi pure appartengono all'ordine giudiziario. Non manifestamente infondata appare, la seconda eccezione, concernente l'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e cio' per i seguenti motivi: 1) il proscioglimento per "irrilevanza del fatto", sebbene nominalmente profilato come formula di carattere processuale, ha chiaro contenuto sostanziale, in quanto implicante un giudizio sull'evento ("tenuita' del fatto") e sulla condotta ("occasionalita' del comportamento"). Si tratta, cioe', di una fattispecie di non punibilita' del fatto, introdotta al fine di perseguire per via giudiziaria una decriminalizzazione dei minori ricorrendo anche a elementi desumibili da un giudizio di opportunita' in concreto ("quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative"). Onde e' chiaro che si richiede un'attivita' di cognizione e una valutazione discretiva. Sembra, di conseguenza, ecceduta la sfera di delegazione legislativa al Governo, giacche' i ricordati poteri di adeguare i principi fissati dalla delega stessa alle esigenze evolutive dei minori ineriscono alla materia processuale e non a quella sostanziale. Certamente la legge di delegazione non conteneva "determinazione di principi e criteri direttivi" esprimenti scelte di politica criminale. Per cui potrebbe essere stato violato l'art. 76 della Costituzione; 2) la formula di proscioglimento contemplata nell'art. 27 in oggetto rivela il conferimento al pubblico ministero di un potere dispositivo sull'azione penale. Il fatto che il legislatore abbia optato (dopo ripensamenti documentati dai lavori preparatori) per una "sentenza", anziche' per una "archiviazione", non cancella questo aspetto della questione. Nel sistema del nuovo processo l'esercizio dell'azione penale non e' piu' una richiesta di decisione fatta dal pubblico ministero al giudice, ma una richiesta di punizione. La richiesta di archiviazione ne rappresenta l'alternativa. E, nella specie, sia l'iter processuale, sia i poteri riservati al giudice nel detto art. 27, presentano significativa analogia con quelli previsti nell'istituto dell'archiviazione. Anche in questo caso, insomma, il pubblico ministero decide di non richiedere la punizione, ma lo fa non gia' in forza di considerazioni attinenti alla prova della responsabilita' penale, sibbene all'opportunita' della persecuzione penale. Per cui puo' essere vilato l'art. 112 della Costituzione; 3) avere introdotta la categoria della "irrilevanza del fatto", ancorandola a valutazioni oggettive assolutamente generiche, oltre che a stime prognostiche di ordine psico-pedagogico, e averla finalizzata al proscioglimento (e non alla sola determinazione del trattamento conseguente al reato), sembra sacrificare il principio di uguaglianza a un favor minoris privo di garanzie di paritaria applicazione, siccome realizzato rinviando a criteri decriminalizzanti tanto suscettibili di disomogenea adozione da approssimarsi al "diritto libero". Nell'ambito dei singoli uffici giudiziari si e' posta, infatti, l'esigenza (piu' politico-normativa che interpretativa) di darsi criteri di applicazione della norma in ordine a specifiche tipologie di reati. Sicche' potrebbe sussistere anche violazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La rilevanza del dubbio di costituzionalita' e' influente perche' del suo scioglimento puo' dipendere direttamente il tenore della pronuncia.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, sospende il giudizio e solleva questione di legittimita' costituzionale sull'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in rapporto agli artt. 76, 112 e 3 della Costituzione; Ordina che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, curando altresi' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 23 ottobre 1990 Il presidente: SACCHETTI 91C0057