N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1990
N. 9 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Castagna Loredana e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto a pensione condizionato al possesso di almeno trentacinque anni di contribuzione - Mancata previsione della piu' breve anzianita' contributiva (venti anni) stabilita per i dipendenti pubblici - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Violazione del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia e del principio della capacita' contributiva, atteso che agli oneri per le pensioni degli statali si provvede con le contribuzioni anche dei dipendenti privati. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22). (Cost., artt. 3, 38 e 53).(GU n.5 del 30-1-1991 )
IL PRETORE Premesso che Castagno Loredana, con ricorso depositato il 17 settembre 1990 e notificato il 27 settembre 1990, chiede la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento non riconosciutole in via amministrativa della pensione di anzianita' sul presupposto - acclarato in corso di giudizio - di avere lavorato con regolare contribuzione presso privati dal 1 ottobre 1961 al 16 settembre 1988, vale a dire per circa 27 anni e che la domanda si fonda su una asserita illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, laddove e' prevista come condizione essenziale quella del possesso di un minimo di 35 anni di contribuzione, contribuzione di gran lunga superiore a quanto disposto per i dipendenti pubblici, e statali in particolare, per il collocamento in quiescenza; O S S E R V A Il problema come prospettato, con i suoi aspetti di asserito contrasto non solo con l'art. 3 della Costituzione ma anche con gli artt. 31, 36, 37, 38 e 53, e' indubbiamente di grossa portata e pone grave censura su una delle piu' significative differenze fra il regime pensionistico di chi ha a monte contratti di lavoro privato e di chi invece ha a monte rapporti di impiego pubblico. Della problematica inerente tali differenza la Corte costituzionale ebbe gia' ad occuparsi con decisioni che talora portarono ad equilibrati ravvicinamenti e talora a spiegare le valide ragioni di sussistenza della permanenza di trattamenti diversi. E' stato in particolare nella pronuncia 7 luglio 1986, n. 173, da un lato, evidenziata la sussistenza di una tendenza ad una parificazione del rapporto di impiego pubblico con quello privato e, dall'altro, dato atto della permanenza di aspetti di differenziazione che giustificano la diversita' dei regimi previdenziali. Orbene, ritiene il pretore - stante la continua evoluzione della situazione normativa nel campo del lavoro ed in quello della previdenza, a fini di adeguamento con la mutevole realta' sociale - cosa opportuna, con riferimento alla questione denunciata, una pronuncia della Corte che verifichi la attualita' della sussistenza di ragioni che giustifichino la necessita' del permanere per i lavoratori privati, soprattutto se donne in certe condizioni, di una anzianita' contributiva quasi doppia, o piu' doppia, quale condizione per beneficiare di un trattamento pensionistico. Che una disparita' sussista e' di chiara evidenza. Che siano manifestamente infondate le censure mosse in ordine alla ragionevolezza della stessa non e' consentito dirlo, se non altro per l'entita' delle divergenze, abbisognando la cosa di una valutazione comparativa ad ampio raggio su una pluralita' di aspetti, valutazione che se fatta ad opera di questo pretore non puo' che restare agevolmente censurabile qualora fosse di segno sfavorevole per la ricorrente e, quindi, tale da portare al rigetto della sua domanda. Vi e', infatti, da dare risposta non solo all'aspetto della cennata diversita' in se', alla luce del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, ma anche alla luce di quanto desumibile dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione che stabilisce il principio secondo sui tutti i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per il tempo della vecchiaia. Con l'assicurare al dipendente pubblico il trattamento di quiescenza dopo 20 anni di lavoro se uomo o anche solo 15 se donna l'apprezzamento del concetto di vecchiaia, inteso come momento a far tempo dal quale decorre il diritto di continuare ad avere un reddito connesso all'attivita' svolta in precedenza, appare del tutto peculiare e ben diverso da quello riconosciuto al lavoratore privato, senza dire dell'onere per la collettivita' che un giovane pensionato, con la sua probabile lunga sopravvivenza, viene a creare. Tale onere, come evidenziato in ricorso, non appare infatti coperto da una costituita riserva matematica bensi' dalle entrate tributarie, e quindi anche con le imposte sui redditi da lavoro dei cittadini dipendenti privati, cittadini che se fossero stati dipendenti pubblici avrebbero potuto essere a loro volta gia' in pensione; il tutto in possibile contrasto con l'art. 53 della Costituzione. Quanto alle censure prospettate con riferimento agli artt. 36, 31 e 37 della Costituzione, esse appaiono, contrariamente a quelle sopra evidenziate, non rilevanti per la soluzione della domanda in termini di accoglimento: la prima riguarda aspetti quantitativi della pensione di anzianita' fuoriuscenti dal petitum del giudizio; le altre attengono ad ambiti mediati rispetto al problema da risolvere e sono prive di sicuri riflessi sulla situazione della ricorrente.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante rispetto al giudizio in corso e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma e 53 della Costituzione la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 nella parte in cui condiziona il diritto a pensione al possesso di almeno 35 ani di contribuzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Torino, addi' 23 novembre 1990 Il pretore: DENARO 91C0058