N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1990

                                 N. 10
  Ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dalla pretura di Sanremo Sezione
 distaccata di Ventimiglia nei procedimenti penali riuniti a carico di
                        Peano Giacinto ed altri
 Edilizia  e  urbanistica  -  Reati  edilizi  -  Amnistia - Esclusioni
 oggettive dall'applicazione del  provvedimento  di  clemenza  Mancata
 previsione tra di esse dei reati di lottizzazione abusiva commessi in
 epoca anteriore al 14 marzo  1985  -  Conseguente  impossibilita'  di
 applicare  il  beneficio  nei  confronti  degli imputati dello stesso
 reato commesso in epoca successiva alla data  del  14  marzo  1985  -
 Irragionevole  disparita'  di  trattamento  Richiamo alla sentenza n.
 504/1988 e alla ordinanza n. 419/1990.
 (Legge  11  aprile  1990, n. 73, art. 3, primo comma, lett. e), n. 1;
 d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 3, primo comma, lett. e), n.   1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.5 del 30-1-1991 )
                               IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del procedimento penale n. 1038/1983 a carico di
 Peano Giacinto + 43, imputati del reato di lottizzazione  abusiva  ed
 altro;
   Vista  la  richiesta  presentata  in  data 18 ottobre 1990 da parte
 della difesa degli imputati contraddistinti dai numeri da 1 a 27  del
 decreto  di  citazione  nel  corso  delle  formalita' di apertura del
 presente dibattimento, con la quale si  invoca  la  dichiarazione  di
 estinzione  per  intervenuta  amnistia,  ai sensi degli artt. 421 del
 c.p.p. 1930, 1 e 3, primo comma, lett. e) n. 1 del d.P.R. n. 75/1990,
 del  reato  di cui all'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977 loro
 contestato.
                          OSSERVA QUANTO SEGUE
    Tutti  gli imputati sono stati citati a giudizio in data 19 luglio
 1990 per rispondere in concorso fra loro del reato  di  lottizzazione
 abusiva  di  alcuni  terreni  siti in localita' Palazzo del comune di
 Ventimiglia, come da rubrica.
    Ad  alcuni di essi, contraddistinti dai numeri da 1 a 27, e' stata
 contestata la violazione di cui all'art. 17, lett. B), della legge n.
 10/1977, essendosi le singole condotte esplicate in data anteriore al
 14 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge n. 47/1985,  che
 ha  sostituito  la  citata  legge  n.  10/1977 in materia edilizia ed
 urbanistica.
    Agli  altri  imputati,  contraddistinti  dai numeri da 28 a 44, e'
 stata contestata la violazione di cui all'art. 20,  lett.  C),  della
 legge n. 47/1985, avendo essi commesso, i fatti in data successiva al
 14 marzo 1985.
    La  data di decorrenza del termine prescrizionale e' stata fissata
 per tutti gli imputati al 23 novembre 1987.
    Il  reato  di  lottizzazione  abusiva  e'  infatti da considerarsi
 unitario dal punto di  vista  sostanziale,  trattandosi  di  reato  a
 condotta  plurima  mista  (attivita'  negoziale, di frazionamento, di
 realizzazione  di  opere  edilizie  abusive  sui  lotti   frazionati)
 caratterizzato  dalla  formazione  progressiva dell'evento; tuttavia,
 nel rispetto  del  disposto  dell'art.  2  del  c.p.  in  materia  di
 successione   di   leggi   penali   nel  tempo,  il  reato  e'  stato
 giuridicamente qualificato in modo diverso a secondo del tempo in cui
 sono  avvenute e si sono esaurite le singole condotte di ciascuno dei
 concorrenti, ferma restando l'unitarieta' del  fatto-reato  in  senso
 sostanziale, con conseguente fissazione del tempo di consumazione del
 reato, per tutti i concorrenti, nel giorno 23 novembre  1987,  giorno
 in  cui e' stata accertata per l'ultima volta una condotta penalmente
 rilevante da parte di alcuno  degli  imputati  (in  applicazione  del
 principio  piu'  volte  affermato  dalla Corte di cassazione che "nel
 reato di lottizzazione abusiva la condotta del  lottizzatore  permane
 fino  a  quando  siano  in  corso lavori edilizi di qualsiasi tipo in
 qualcuno dei  manufatti  abusivi  nella  pianificazione  privata  non
 autorizzata  dell'uso  edificatorio di un determinato suolo" - Cass.,
 sez. III, 13 luglio 1984, Cava; sez. III, 28 marzo 1980, Petta;  sez.
 III,  13  novembre  1984,  Degno  -) e' stata chiesta in data odierna
 sentenza anticipata di proscioglimento ex art. 421  del  c.p.p.  1930
 per gli imputati a cui e' stata contestata la violazione all'art. 17,
 lett. B), della legge n. 10/1977, ai sensi degli artt. 1 e  3,  primo
 comma,  lett.  e),  n.  1,  del  d.P.R.  n. 75/1990, il quale esclude
 l'applicazione dell'amnistia al reato di cui all'art. 20, lettere  B)
 e  C)  della  legge  n.  47/1985, senza menzionare, tra le esclusioni
 oggettive, il corrispondente reato di  cui  all'art.  17,  lett.  B),
 della  legge  n.  10/1977,  al  quale dovrebbe pertanto applicarsi la
 regola generale  dell'art.  1  del  d.P.R.  n.  75/1990,  essendo  la
 relativa  pena  detentiva  edittale  inferiore  al limite dei quattro
 anni.
    Questo  pretore ritiene di dover sollevare d'ufficio, ai sensi del
 terzo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n.
 1, del d.P.R. n. 75/1990 nonche' dell'art. 3, primo comma, lett.  e),
 n.  1,  della  legge  11  aprile  1990, n. 73, nella parte in cui non
 prevedono  tra  le   esclusioni   oggettive   dall'applicazione   del
 provvedimento  di amnistia, il reato di lottizzazione abusiva p. e p.
 dall'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977 in relazione  all'art.
 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8,
 della legge n. 765/1967, perche', in  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  si  denota  un'ingiustificata, illogica ed irrazionale
 disparita' di trattamento  tra  imputati  nella  identica  situazione
 processuale e sostanziale.
    La  questione  e'  rilevante  nel caso concreto, data la descritta
 particolarita' della fattispecie  contestata  e  considerato  che  e'
 stata  tempestivamente  richiesta, dagli imputati del reato suddetto,
 immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 421
 del  c.p.p.  1930 per intervenuta amnistia e che essa non puo' essere
 pronunciata indipendentemente dalla risoluzione  della  questione  di
 legittimita'.
    La  questione appare peraltro fondata, atteso che la disparita' di
 trattamento  tra  imputati  di  un  medesimo  fatto-reato  non   puo'
 ritenersi giustificata da una mera circostanza temporale.
    Invero,   come   e'   stato   piu'   volte  ritenuto  dalla  Corte
 costituzionale, il fluire del tempo costituisce gia' in se'  elemento
 differenziatore  tra  posizioni  giuridiche soggettive uguali, con la
 conseguenza che "non contrasta con il  principio  di  eguaglianza  un
 differenziato   trattamento   applicato   alla  stessa  categoria  di
 soggetti",  o  comunque  a  soggetti  che  si  trovano  in  identiche
 situazioni   giuridiche  (cfr.  Corte  costituzionale,  ordinanza  n.
 419/1990; sent. n. 504/1988 ed altre);  nel  caso  concreto  pertanto
 cio'  vale  indubbiamente  a  far  ritenere  giustificato  il diverso
 trattamento  sanzionatorio  cui  sono  soggetti  i  concorrenti   nel
 medesimo  fatto-reato, fra i quali, quelli contraddistinti dai numeri
 da 1 a 27 del decreto di citazione, avendo esplicato la loro condotta
 durante  la vigenza della legge n. 10/1977, saranno assoggettati alle
 sanzioni da essa previste; e quelli dai numeri da 28 a 44  a  quelle,
 ben  piu'  gravi,  previste  dall'art.  20,  lett. C), della legge n.
 47/1985, oltre che alla confisca obbligatoria  dei  terreni  e  delle
 opere realizzate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47/1985.
   Illogica  ed  irragionevole appare peraltro la scelta discrezionale
 del legislatore di escludere dall'applicazione dell'amnistia soltanto
 le  violazioni  urbanistiche  ed  edilizie  commesse dopo il 14 marzo
 1985, salvo quelle  di  limitata  entita',  in  quanto  ad  una  mera
 circostanza  temporale viene condizionata l'applicazione o meno di un
 beneficio generale quale l'amnistia per lo stesso  fatto-reato,  che,
 al  momento  dell'emanazione  del  provvedimento di clemenza, avrebbe
 implicato da parte del legislatore un identico giudizio di  disvalore
 sociale,  evidente  nel prevedere l'esclusione dell'applicabilita' di
 esso ai reati di cui all'art. 20, lettere B)  e  C)  della  legge  n.
 47/1985,  qualunque  fosse  la  data  di realizzazione di esso, salvi
 ovviamente il limite temporale  del  24  ottobre  1989  ed  i  limiti
 prescrizionali di legge.
    Ne',  d'altra  parte,  al  giudicante  sembra  consentito  operare
 un'interpretazione in malam partem della norma succitata,  nel  senso
 di  ritenere implicitamente esclusa dall'applicabilita' dell'amnistia
 anche la fattispecie di cui all'art. 17, lett.  B),  della  legge  n.
 10/1977,  stante  il  principio  del  favor  rei ed il divieto di cui
 all'art. 14 disposizioni preliminari del cod. civ.
    A  tal proposito si deve invero rilevare che lo stesso legislatore
 nel  precedente  provvedimento  di  clemenza  di  cui  al  d.P.R.  n.
 865/1986,    espressamente    aveva    escluso    dall'applicabilita'
 dell'amnistia i reati urbanistici di cui agli arrt. 28 della legge n.
 1150/1942,  17,  lett.  B),  della  legge n. 10/1977, e 20, lett. C),
 della legge n. 47/1985, giustamente considerando di eguale  disvalore
 sociale  le  identiche fattispecie sostanziali ivi descritte; d'altra
 parte, dall'esame dei lavori preparatori della legge  delega  dell'11
 aprile  1990,  n.  73,  ed in particolare dalla lettura del resoconto
 stenografico della seduta antimeridiana del 27 febbraio  1990  presso
 la  Camera  dei deputati, atti parlamentari, pag. 8, si evince che in
 sede di relazione il guardasigilli testualmente aveva  osservato  che
 "per quanto concerne le esclusioni oggettive, sono state mantenute le
 ipotesi gia' previste nel decreto del 1986 (l'ultimo provvedimento di
 amnistia  in  ordine cronologico), riguardanti i reati posti a tutela
 di beni di interesse generale la cui salvaguardia e'  stata  ritenuta
 prevalente  sull'opportunita' di alleggerire il carico di lavoro, che
 costituisce la finalita'  del  provvedimento.  Si  tratta  dei  reati
 urbanistici e dei cosiddeti reati ambientali".
    Si  deve  pertanto  ritenere  che  la formulazione letterale della
 norma di cui all'art. 3, primo comma, lett. E), n. 1, del  d.P.R.  12
 aprile 1990, n. 75, che riproduce il medesimo articolo della legge di
 delegazione, non abbia rispecchiato l'intenzione del legislatore, che
 non  intendeva  affatto  escludere dall'applicazione dell'amnistia le
 fattispecie penalmente sanzionate dall'art. 17, lett. B), della legge
 n.  10/1977:  ma, come si e' detto, tale atteggiamento interpretativo
 non appare, nel caso di specie, consentito.
    Per   le   ragioni   suesposte,  ritenuta  ingiustificatamente  ed
 irrazionalmente discriminatoria tra gli imputati del  medesimo  reato
 urbanistico   per  la  lottizzazione  non  autorizzata  in  localita'
 Palazzo, la disciplina legislativa di cui agli artt. 3, primo  comma,
 lett.  e),  n.  1,  della legge 11 aprile 1990, n. 73 e del d.P.R. 12
 aprile 1990, n. 75, in merito all'applicabilita' o  meno  del  citato
 provvedimento  di  clemenza,  e  stante  la  rilevanza concreta della
 questione nel presente giudizio,  si  ritiene  conforme  a  giustizia
 rimettere   gli   atti   del   presente   procedimento   alla   Corte
 costituzionale,  ai  fini  della   valutazione   della   legittimita'
 costituzionale   delle   predette  norme  in  relazione  al  disposto
 dell'art. 3 della Costituzione, nei limiti sopra precisati.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1958, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la non manifesta infondatezza, solleva
 d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt.  3,
 primo  comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, e 3,
 primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990,  n.  75,  per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione;
    Ordina   la  sospensione  del  presente  giudizio,  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
      Ventimiglia, addi' 23 ottobre 1990
                          Il pretore: PATRONE

 91C0059