N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1990
N. 10 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dalla pretura di Sanremo Sezione distaccata di Ventimiglia nei procedimenti penali riuniti a carico di Peano Giacinto ed altri Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Amnistia - Esclusioni oggettive dall'applicazione del provvedimento di clemenza Mancata previsione tra di esse dei reati di lottizzazione abusiva commessi in epoca anteriore al 14 marzo 1985 - Conseguente impossibilita' di applicare il beneficio nei confronti degli imputati dello stesso reato commesso in epoca successiva alla data del 14 marzo 1985 - Irragionevole disparita' di trattamento Richiamo alla sentenza n. 504/1988 e alla ordinanza n. 419/1990. (Legge 11 aprile 1990, n. 73, art. 3, primo comma, lett. e), n. 1; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 3, primo comma, lett. e), n. 1). (Cost., art. 3).(GU n.5 del 30-1-1991 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 1038/1983 a carico di Peano Giacinto + 43, imputati del reato di lottizzazione abusiva ed altro; Vista la richiesta presentata in data 18 ottobre 1990 da parte della difesa degli imputati contraddistinti dai numeri da 1 a 27 del decreto di citazione nel corso delle formalita' di apertura del presente dibattimento, con la quale si invoca la dichiarazione di estinzione per intervenuta amnistia, ai sensi degli artt. 421 del c.p.p. 1930, 1 e 3, primo comma, lett. e) n. 1 del d.P.R. n. 75/1990, del reato di cui all'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977 loro contestato. OSSERVA QUANTO SEGUE Tutti gli imputati sono stati citati a giudizio in data 19 luglio 1990 per rispondere in concorso fra loro del reato di lottizzazione abusiva di alcuni terreni siti in localita' Palazzo del comune di Ventimiglia, come da rubrica. Ad alcuni di essi, contraddistinti dai numeri da 1 a 27, e' stata contestata la violazione di cui all'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977, essendosi le singole condotte esplicate in data anteriore al 14 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge n. 47/1985, che ha sostituito la citata legge n. 10/1977 in materia edilizia ed urbanistica. Agli altri imputati, contraddistinti dai numeri da 28 a 44, e' stata contestata la violazione di cui all'art. 20, lett. C), della legge n. 47/1985, avendo essi commesso, i fatti in data successiva al 14 marzo 1985. La data di decorrenza del termine prescrizionale e' stata fissata per tutti gli imputati al 23 novembre 1987. Il reato di lottizzazione abusiva e' infatti da considerarsi unitario dal punto di vista sostanziale, trattandosi di reato a condotta plurima mista (attivita' negoziale, di frazionamento, di realizzazione di opere edilizie abusive sui lotti frazionati) caratterizzato dalla formazione progressiva dell'evento; tuttavia, nel rispetto del disposto dell'art. 2 del c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, il reato e' stato giuridicamente qualificato in modo diverso a secondo del tempo in cui sono avvenute e si sono esaurite le singole condotte di ciascuno dei concorrenti, ferma restando l'unitarieta' del fatto-reato in senso sostanziale, con conseguente fissazione del tempo di consumazione del reato, per tutti i concorrenti, nel giorno 23 novembre 1987, giorno in cui e' stata accertata per l'ultima volta una condotta penalmente rilevante da parte di alcuno degli imputati (in applicazione del principio piu' volte affermato dalla Corte di cassazione che "nel reato di lottizzazione abusiva la condotta del lottizzatore permane fino a quando siano in corso lavori edilizi di qualsiasi tipo in qualcuno dei manufatti abusivi nella pianificazione privata non autorizzata dell'uso edificatorio di un determinato suolo" - Cass., sez. III, 13 luglio 1984, Cava; sez. III, 28 marzo 1980, Petta; sez. III, 13 novembre 1984, Degno -) e' stata chiesta in data odierna sentenza anticipata di proscioglimento ex art. 421 del c.p.p. 1930 per gli imputati a cui e' stata contestata la violazione all'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977, ai sensi degli artt. 1 e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. n. 75/1990, il quale esclude l'applicazione dell'amnistia al reato di cui all'art. 20, lettere B) e C) della legge n. 47/1985, senza menzionare, tra le esclusioni oggettive, il corrispondente reato di cui all'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977, al quale dovrebbe pertanto applicarsi la regola generale dell'art. 1 del d.P.R. n. 75/1990, essendo la relativa pena detentiva edittale inferiore al limite dei quattro anni. Questo pretore ritiene di dover sollevare d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. n. 75/1990 nonche' dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, nella parte in cui non prevedono tra le esclusioni oggettive dall'applicazione del provvedimento di amnistia, il reato di lottizzazione abusiva p. e p. dall'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977 in relazione all'art. 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8, della legge n. 765/1967, perche', in violazione dell'art. 3 della Costituzione, si denota un'ingiustificata, illogica ed irrazionale disparita' di trattamento tra imputati nella identica situazione processuale e sostanziale. La questione e' rilevante nel caso concreto, data la descritta particolarita' della fattispecie contestata e considerato che e' stata tempestivamente richiesta, dagli imputati del reato suddetto, immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 421 del c.p.p. 1930 per intervenuta amnistia e che essa non puo' essere pronunciata indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'. La questione appare peraltro fondata, atteso che la disparita' di trattamento tra imputati di un medesimo fatto-reato non puo' ritenersi giustificata da una mera circostanza temporale. Invero, come e' stato piu' volte ritenuto dalla Corte costituzionale, il fluire del tempo costituisce gia' in se' elemento differenziatore tra posizioni giuridiche soggettive uguali, con la conseguenza che "non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti", o comunque a soggetti che si trovano in identiche situazioni giuridiche (cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 419/1990; sent. n. 504/1988 ed altre); nel caso concreto pertanto cio' vale indubbiamente a far ritenere giustificato il diverso trattamento sanzionatorio cui sono soggetti i concorrenti nel medesimo fatto-reato, fra i quali, quelli contraddistinti dai numeri da 1 a 27 del decreto di citazione, avendo esplicato la loro condotta durante la vigenza della legge n. 10/1977, saranno assoggettati alle sanzioni da essa previste; e quelli dai numeri da 28 a 44 a quelle, ben piu' gravi, previste dall'art. 20, lett. C), della legge n. 47/1985, oltre che alla confisca obbligatoria dei terreni e delle opere realizzate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47/1985. Illogica ed irragionevole appare peraltro la scelta discrezionale del legislatore di escludere dall'applicazione dell'amnistia soltanto le violazioni urbanistiche ed edilizie commesse dopo il 14 marzo 1985, salvo quelle di limitata entita', in quanto ad una mera circostanza temporale viene condizionata l'applicazione o meno di un beneficio generale quale l'amnistia per lo stesso fatto-reato, che, al momento dell'emanazione del provvedimento di clemenza, avrebbe implicato da parte del legislatore un identico giudizio di disvalore sociale, evidente nel prevedere l'esclusione dell'applicabilita' di esso ai reati di cui all'art. 20, lettere B) e C) della legge n. 47/1985, qualunque fosse la data di realizzazione di esso, salvi ovviamente il limite temporale del 24 ottobre 1989 ed i limiti prescrizionali di legge. Ne', d'altra parte, al giudicante sembra consentito operare un'interpretazione in malam partem della norma succitata, nel senso di ritenere implicitamente esclusa dall'applicabilita' dell'amnistia anche la fattispecie di cui all'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977, stante il principio del favor rei ed il divieto di cui all'art. 14 disposizioni preliminari del cod. civ. A tal proposito si deve invero rilevare che lo stesso legislatore nel precedente provvedimento di clemenza di cui al d.P.R. n. 865/1986, espressamente aveva escluso dall'applicabilita' dell'amnistia i reati urbanistici di cui agli arrt. 28 della legge n. 1150/1942, 17, lett. B), della legge n. 10/1977, e 20, lett. C), della legge n. 47/1985, giustamente considerando di eguale disvalore sociale le identiche fattispecie sostanziali ivi descritte; d'altra parte, dall'esame dei lavori preparatori della legge delega dell'11 aprile 1990, n. 73, ed in particolare dalla lettura del resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 27 febbraio 1990 presso la Camera dei deputati, atti parlamentari, pag. 8, si evince che in sede di relazione il guardasigilli testualmente aveva osservato che "per quanto concerne le esclusioni oggettive, sono state mantenute le ipotesi gia' previste nel decreto del 1986 (l'ultimo provvedimento di amnistia in ordine cronologico), riguardanti i reati posti a tutela di beni di interesse generale la cui salvaguardia e' stata ritenuta prevalente sull'opportunita' di alleggerire il carico di lavoro, che costituisce la finalita' del provvedimento. Si tratta dei reati urbanistici e dei cosiddeti reati ambientali". Si deve pertanto ritenere che la formulazione letterale della norma di cui all'art. 3, primo comma, lett. E), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, che riproduce il medesimo articolo della legge di delegazione, non abbia rispecchiato l'intenzione del legislatore, che non intendeva affatto escludere dall'applicazione dell'amnistia le fattispecie penalmente sanzionate dall'art. 17, lett. B), della legge n. 10/1977: ma, come si e' detto, tale atteggiamento interpretativo non appare, nel caso di specie, consentito. Per le ragioni suesposte, ritenuta ingiustificatamente ed irrazionalmente discriminatoria tra gli imputati del medesimo reato urbanistico per la lottizzazione non autorizzata in localita' Palazzo, la disciplina legislativa di cui agli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73 e del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, in merito all'applicabilita' o meno del citato provvedimento di clemenza, e stante la rilevanza concreta della questione nel presente giudizio, si ritiene conforme a giustizia rimettere gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai fini della valutazione della legittimita' costituzionale delle predette norme in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione, nei limiti sopra precisati.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1958, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Ordina la sospensione del presente giudizio, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Ventimiglia, addi' 23 ottobre 1990 Il pretore: PATRONE 91C0059