N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1985- 10 gennaio 1991
N. 11 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1991) dalla commissione tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Romagnuolo Domenico contro l'intendenza di finanza di Ancona Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Lavoratori autonomi - Costi ed oneri non documentati - Esclusione della deduzione forfettaria prevista dall'art. 50, terzo comma, d.P.R. n. 597/1973, e abrogato retroattivamente con la norma impugnata a decorrere dal 1 dicembre 1982 - Ingiustificata disparita' di trattamento tra i lavoratori autonomi che hanno preferito il sistema della documentazione delle piccole spese e quelli che hanno optato per la deduzione forfettaria e tra questi ultimi e la generalita' degli altri contribuenti che corrispondono l'imposta sul reddito netto in vario modo accertato - Incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53). (Cost., artt. 3, 23 e 53).(GU n.5 del 30-1-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso prodotto da Romagnuolo Domenico e Camerata Picena, avverso la decisione n. 322 del 27 febbraio 1985 della commissione di primo grado; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'intendenza di finanza; Udito il relatore dott. Carlo Zampetti; RITENUTO IN FATTO Con tempestiva istanza prodotta all'intendenza di finanza di Ancona il ricorrente, che esercita la professione di medico, chiedeva il rimborso della somma di L. 876.000 quale Irpef pagata sul tre per cento dei propri compensi lordi percepiti nel 1982 perche' tale percentuale, relativa alle spese ed oneri professionali detraibili senza obbligo di documentazione, venne abolita con il d.-l. 30 dicembre 1982 a decorrere dal 1 gennaio 1982. Il ricorrente, che non si era documentato con quietanze e fatture ha dovuto corrispondere il tributo sull.ammontare lordo dei compensi percepiti nel 1982. E poiche' l'amministrazione finanziaria ha opposto un rifiuto alla domanda, il contribuente si e' rivolto alla commissione tributaria di primo grado lamentando la retroattivita' del citato decreto del quale faceva anche notare alcuni aspetti di sospetta incostituzionalita'. La commissione respingeva il ricorso osservando che la deduzione forfettaria era una facolta' ed un beneficio concesso ai professionisti i quali avrebbero dovuto documentarsi per tutte le spese effettivamente sostenute. Presenta ora appello l'interessato che rinnova la richiesta di rimborso e ripropone alcuni aspetti di incostituzionalita' dell'art. 1 del citato decreto laddove ad esso viene data efficacia retroattiva. Questa commissione non puo' accogliere la richiesta di rimborso ostandovi il disposto dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1982 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. Tuttavia ritiene non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale della efficacia retroattiva della norma che ha abolito la detrazione forfettaria. In proposito questo consesso osserva che l'art. 50 del d.P.R. n. 597/1973 precisa che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito "...dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso". Chiarisce il secondo comma che sono deducibili le spese documentate per l'acquisto di beni strumentali entro un certo limite annuale ed il terzo comma aggiungeva che sono deducibili nella misura del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi i costi e gli oneri non documentati. Questo terzo comma e' stato soppresso a far tempo dal periodo di imposta 1982 con l'art. 1 del citato decreto. L'efficacia retroattiva di questo provvedimento ha danneggiato quei professionisti che per quell'anno avevano preferito non documentarsi per le piccole spese accettando la detrazione forfettaria, costringendoli a corrispondere l'Irpef sul reddito non depurato di spese ed oneri effettivamente sostenuti. Ne segue che per il periodo d'imposta 1982 la norma, con efficacia retroattiva, ha posto in essere una condizione di disparita' tra gli stessi professionisti alcuni dei quali avevano preferito documentarsi per le piccole spese e gli altri che invece avevano optato per la detrazione forfettaria, poi negata. Ed analoga disparita' di trattamento tributario si e' verificata tra questi ultimi e la generalita' degli altri contribuenti che corrispondono il tributo sul reddito netto in vario modo accertato secondo le singole leggi d'imposta. Tutto cio' evidentemente contrasta con il principio di eguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione. La lamentata efficacia retroattiva della norma di cui si discute sembra anche non concordare con l'art. 23 della Costituzione quando precisa che nessuna prestazione patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge, in quanto nell'anno 1982 la legge non prevedeva l'imponibile anche sul tre per cento dei proventi professionali. La stessa norma retroattiva sembra anche ledere il principio di cui all'art. 53 della Costituzione e cioe' quello secondo cui ogni cittadino deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, in quanto quei professionisti che avevano optato per la detrazione forfettaria furono costretti a corrispondere il tributo per l'anno 1982 su una base imponibile non depurata delle spese mentre ogni cittadino e' tenuto a corrispondere il tributo sul reddito netto. Ritiene quindi questa commissione non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' sopra indicata e
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui viene data efficacia retroattiva per l'anno 1982 alla abolizione della detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista dal terzo comma dell'art. 50, del d.P.R. n. 597 del 1973, in relazione agli artt. 3, 23, 53 della Costituzione. Ancona, addi' 17 ottobre 1985 Il presidente e relatore: ZAMPETTI 91C0060