N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1985- 10 gennaio 1991

                                 N. 13
        Ordinanza emessa il 23 maggio 1985 (pervenuta alla Corte
   costituzionale il 10 gennaio 1991) dalla commissione tributaria di
    secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Peloni Giuseppe
                contro l'intendenza di finanza di Ancona
 Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  - Lavoratori
 autonomi  -  Costi  ed  oneri  non  documentati  -  Esclusione  della
 deduzione  forfettaria prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R.
 n. 597/1973, e abrogato retroattivamente con  la  norma  impugnata  a
 decorrere  dal  1›  dicembre  1982  -  Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra i lavoratori autonomi che hanno preferito il  sistema
 della  documentazione  delle  piccole spese e quelli che hanno optato
 per la deduzione forfettaria e tra questi  ultimi  e  la  generalita'
 degli  altri  contribuenti  che  corrispondono  l'imposta sul reddito
 netto in  vario  modo  accertato  -  Incidenza  sul  principio  della
 capacita' contributiva.
 (D.-L.  30  dicembre  1982,  n.  953,  art. 2, convertito in legge 28
 febbraio 1983, n. 53).
 (Cost., artt. 3, 23 e 53).
(GU n.5 del 30-1-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  decisione  sul  ricorso prodotto da
 Peloni Giuseppe - Ancona,  avverso  alla  commissione  tributaria  di
 primo grado n. 1820 del 9 ottobre 1984;
    Sentiti  il dott. Giuseppe Peloni ed il dott. Ridolfi Rodolfo, per
 l'intendenza di finanza;
    Udito il relatore dott. Vincenzo Valentino;
                           RITENUTO IN FATTO
    Contro  il  silenzio-rifiuto dall'intendenza di finanza di Ancona,
 il contribuente ha inoltrato ricorso alla commissione di primo grado,
 per l'Irpef anno 1982, per il riconoscimento della detrazione tre per
 cento per spese ed oneri non documentati, detrazione abolita  con  il
 d.-l.  30 dicembre 1982, n. 953, sostenendo la incostituzionalita' di
 detta norma legislativa.
    L'intendenza  ha  sostenuto che essendo entrata in vigore la nuova
 normativa prima del termine di scadenza per  la  presentazione  della
 dichiarazione  dei  redditi  conseguiti  nel  1982,  il  contribuente
 avrebbe dovuto non calcolare piu',  in  detrazione  del  reddito,  il
 suddetto tre per cento per spese non documentate.
    La  commissione  di  primo  grado  ha  accolto  le  argomentazioni
 dell'Amministrazione finanziaria e, con decisione del 9 ottobre 1984,
 ha respinto il ricorso.
    Con  appello  del  2  febbraio 1985 il contribuente ha ribadito la
 propria tesi circa la incostituzionalita' della  norma  richiamata  e
 l'intendenza con appello incidentale del 3 maggio 1985, ha confermato
 la piena applicabilita', dal 1› gennaio 1982, dell'art. 2  del  d.-l.
 30  dicembre  1982 n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983 n.
 53.
    La  commissione  ritiene  che  l'eccezione  di incostituzionalita'
 abbia fondamento dato che nel 1983 (quando cioe'  in  pratica  si  e'
 conosciuto  il  d.-l.  30  dicembre  1982) un contribuente non poteva
 avere la possibilita' di documentarsi, per il 1982, di  quelle  spese
 che  le norme tributarie all'epoca vigenti facevano rientrare in quel
 tre per cento ammesso per le "spese non documentate".
                                P. Q. M.
    La   commissione   delibera   di   inviare  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale per non  manifesta  infondatezza  delle  eccezioni  di
 incostituzionalita'  dell'art.  2 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953,
 in relazione agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale.
      Ancona, addi' 23 maggio 1985
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      Il relatore: (firma illeggibile)
 91C0062