N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 1985- 10 gennaio 1991

                                 N. 14
        Ordinanza emessa il 9 maggio 1985 (pervenuta alla Corte
   costituzionale il 10 gennaio 1991) dalla commissione tributaria di
    secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Barbini Roberto
                contro l'intendenza di finanza di Ancona
 Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  - Lavoratori
 autonomi  -  Costi  ed  oneri  non  documentati  -  Esclusione  della
 deduzione  forfettaria prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R.
 n. 597/1973, e abrogato retroattivamente con  la  norma  impugnata  a
 decorrere  dal  1›  dicembre  1982  -  Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra i lavoratori autonomi che hanno preferito il  sistema
 della  documentazione  delle  piccole spese e quelli che hanno optato
 per la deduzione forfettaria e tra questi  ultimi  e  la  generalita'
 degli  altri  contribuenti  che  corrispondono  l'imposta sul reddito
 netto in  vario  modo  accertato  -  Incidenza  sul  principio  della
 capacita' contributiva.
 (Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 1, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.5 del 30-1-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  decisione  sul  ricorso prodotto da
 Barbini Roberto -  Ancona  avvesro  la  decisione  della  commissione
 tributaria di primo grado n. 2168 del 28 novembre 1984;
    Letti gli atti;
    Sentiti i rappresentanti delle parti;
    Udito il relatore avv. Sargentoni;
                           RITENUTO IN FATTO
    Il     dott.     Barbini     Roberto,     esercente    l'attivita'
 libero-professionale di "dottore commercialista", in data 21 dicembre
 1983  inoltrava  all'intendenza  di  finanza  di  Ancona richiesta di
 rimborso della somma di  L.  1.446.000  corrispondente  alla  maggior
 Irpef  pagata per l'anno 1982 in conseguenza della mancata detrazione
 nel quadro mod. 740/E-E1  allegato  alla  propria  dichiarazione  dei
 redditi,  della  somma  di  L.  3.138.000  (pari  al  3%  dei  ricavi
 dichiarati per spese ed oneri non documentati ragguagliati al periodo
 dal  1›  gennaio  1982-30  dicembre  1982; precisando che, al fine di
 evitare sanzioni aveva dichiarato un reddito netto  professionale  di
 L.   57.608.000  anziche'  L.  54.470.000,  con  la  conseguenza  del
 versamento di una maggiore imposta pari a L. 1.446.000.
    In  tale istanza di rimborso eccepiva l'illegittimita' dell'art. 2
 del d.-l. 30 dicembre  1982,  n.  953,  (convertito  nella  legge  28
 febbraio 1983, n. 53) con riferimento ai principi sanciti dalla carta
 costituzionale e dall'art.  11  delle  disposizioni  sulla  legge  in
 generale.  Trascorsi  90  (novanta) giorni dal silenzio-rifiuto della
 intendenza di finanza, ricorreva alla commissione tributaria di primo
 grado  eccependo  in  primo  luogo  l'incostituzionalita' delle norme
 comprese nell'art. 2 del d.-l. 30 dicembre 1982 n. 953 e nell'art.  1
 e  terzo comma della legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 per
 violazione agli artt. 3, 53,  primo  comma,  24  e  113  della  Carta
 costituzionale.
    Con  decisione n. 2168 del 28 novembre 1984, notificata in data 14
 dicembre 1984 la detta commissione tributaria respingeva il  ricorso.
    Sull'appello del contribuente, questa commissione
                             O S S E R V A
    La  disciplina  concernente  la  formazione  e  determinazione del
 reddito di lavoro autonomo, che e' espressa attualmente dall'art.  50
 del  d.P.R.  n.  597  del  1973,  ha subi'to, nel tempo, modifiche ed
 integrazioni. Il reddito  lordo  di  natura  professionale  (regolato
 dalle  disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 49 del d.P.R.
 n. 597)  si  compone  di  due  elementi:  uno  positivo:  i  compensi
 percepiti nel periodo di imposta (l'anno solare); e l'altro negativo:
 le spese (i  costi  ed  oneri)  inerenti  all'esercizio  dell'arte  o
 professione  effettivamente sostenute nel medesimo periodo d'imposta.
    Secondo  il  cosiddetto  criterio  di  cassa,  soltanto i compensi
 riscossi e le spese sostenute rappresentano i due termini  di  valore
 da  considerare, nel senso che la differenza tra i primi e le seconde
 esprime la  quantita'  del  reddito  netto  derivante  dall'esercizio
 dell'arte o professione, nel periodo d'imposta considerato.
    L'art.  50  del  d.P.R.  n.  597  (seondo il testo in vigore al 30
 dicembe 1982) riconosceva la deducibilita' delle  seguenti  categorie
 di spese:
      spese   "inerenti"   effettivamente  erogate  che  risultino  da
 documentazione idonea ex art. 19 del d.P.R. n 600;
      spese  documentate  per  l'acquisto  di beni strumentali (aventi
 costo unitario non superiore a L. 500.000);
      quote  annuali di ammortamento dei beni strumentali aventi costo
 di acquisto anch'esso documentato;
      spese   ("costi   e   oneri")   non  documentate,  nella  misura
 percentuale unica del 3% dell'ammontare lordo dei compensi.
    Con  l'art. 1 della legge 28 febbraio 1983 n. 53 e' stata abolita,
 con  effetto  retroattivo  per  l'anno  1982,  la   possibilita'   di
 effettuare  detta  detrazione  forfettaria del 3% relativa a costi ed
 oneri non documentati.
    Il  ricorrente,  con  argomentazioni  assai approfondite, sostiene
 che, oltre ad essere ingiusta tale norma per  il  futuro  (in  quanto
 nell'esercizio  professionale  si  hanno,  per la natura stessa della
 attivita', spese non documentabili o non sempre documentabili,  e  di
 una  entita'  non trascurabile), la norma "de quo" e' ingiusta per il
 fatto  che,  l'avere  abolito  la  detrazione  forfettaria   con   la
 conversione  in  legge del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 con effetto
 anche per l'anno 1982, ha comportato per  i  lavoratori  autonomi  la
 impossibilita'  di  detrarre  dal  loro  imponibile  le  spese minute
 sostenute nell'anno 1982, spese che, per ovvia  evidenza,  non  erano
 piu'  in  grado di provare o documentare essendo ormai giunta la fine
 dell'anno.
    Pur prescindendo dalle considerazioni esposte dal ricorrente, tese
 a dimostrare che, essendo  stato  il  d.-l.  n.  953  convertito  con
 modificazioni nella legge n. 53, solo dalla data di entrata in vigore
 di questa (16 marzo 1983) puo' dirsi applicabile la norma che esclude
 la  detraibilita'  del  3%  "dal  periodo  di  imposta  1982", devesi
 ricordare che i principi regolatori della successione della legge nel
 tempo  sono informati alla regola generale fissata dall'art. 11 delle
 Preleggi, il  quale  afferma  che  "La  legge  non  dispone  che  per
 l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".
    Se  e' pur vero che tale principio di carattere generale stabilito
 da una norma ordinaria puo' essere derogabile  mediante  altre  norme
 ordinarie  (salvo  il  limite  costituzionale  della irretroattivita'
 delle  norme  penali  e  la  intangibilita'  dei  diritti  soggettivi
 garantiti  dall'ordinamento  costituzionale) e' necessario analizzare
 il problema, sollevato dal ricorrente e rilevabile  d'ufficio,  della
 compatibilita'  del secondo comma dell'art. 1 legge 28 febbraio 1983,
 n. 53 con gli articoli 53 e 3 della Costituzione della Repubblica.
    Ad  avviso della Commissione l'art. 53 della Costituzione, laddove
 prevede  che  ogni  cittadino  e'  tenuto  a  concorrere  alle  spese
 pubbliche  in  ragione  della  sua  capacita'  contributiva, e' stato
 manifestamente violato dal riconoscimento  di  efficacia  retroattiva
 della norma in esame.
    Occorre  rilevare,  invero,  come  per l'intero periodo di imposta
 1982, i fatti o eventi di spesa  (costi  e  oneri)  siano  venuti  ad
 esistenza  e  si  siano perfezionati in coincidenza con le erogazioni
 delle spese, effettuate nel corso dell'anno  solare  per  l'esercizio
 dell'arte   o   professione.   Gli  elementi  attivi  e  passivi  che
 costituiscono le due componenti del reddito lordo di lavoro  autonomo
 si  instaurano  a  mano  a  mano che, nel corso dell'anno solare sono
 (rispettivamente)  riscossi  o  erogati.  L'ambito  dell'anno  solare
 delimitata il cerchio temporale di formazione di questi elementi: non
 puo' concepirsi - secondo uno schema comune di razionalita' - che  la
 loro  formazione  si  sia  concentrata  soltanto  nel  giorno 30 e 31
 dell'anno solare 1982. E' indubbio invece, che i costi ed oneri  (non
 documentati) sono stati sostenuti dagli esercenti arti o professioni,
 nel vigore di una norma di legge che ne riconosceva a loro favore  la
 deduzione  (per  il  periodo d'imposta 1982), secondo una determinata
 misura percentuale.
    Appare  evidente,  allora,  il  trattamento  ingiusto che e' stato
 riservato ad una categoria di soggetti esercenti arti o  professioni:
 attraverso   l'abrogazione   del   regime  di  deduzione  percentuale
 intervenuta dopo che era pervenuto a scadenza  il  periodo  d'imposta
 1982, si rendeva del tutto impossibile agli interessati predisporre o
 ricercare  una  documentazione  (analitica)  delle   spese   inerenti
 all'esercizio   della  loro  attivita',  sostenute  nel  1982  e  non
 documentate.
    Di  conseguenza,  erano  eliminate  a  posteriori le condizioni di
 legge per l'esercizio del diritto alla deduzione di alcune somme  che
 avevano   effettivamente   rappresentato   (secondo  una  ragionevole
 presunzione di  legge)  dei  "costi  ed  oneri"  per  lo  svolgimento
 dell'attivita'.
    Appare,  pertanto,  non  manifestamente  infondata la eccezione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1  legge  n.  53/1983,  terzo
 comma nella parte in cui viene data ad esso efficacia retroattiva per
 l'anno 1982 senza peraltro tutelare coloro i quali, confidando  nella
 detrazione  forfettaria  in vigore fino al 30 dicembre di quell'anno,
 non si sono trovati nella possibilita' di documentare i costi  e  gli
 oneri di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
    V'e',  poi,  da  considerare  che  la normativa dell'art. 1 citata
 legge va anche a ledere il disposto dell'art. 3  della  Costituzione,
 perche'  determina  una  disparita'  di  trattamento  non solo tra la
 categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori,
 ma  anche  nella stessa categoria degli esercenti arti o professioni.
 Infatti, mentre da una parte si elimina dal periodo di  imposta  1982
 la  deduzione forfettaria del 3% cosi' come prevista dall'art. 50 del
 d.P.R. n. 597, dall'altra, contemporaneamente (v. art. 1, terzo comma
 ultima  parte  della  legge  n.  53/83) si conferma, ed anzi si eleva
 sempre per il periodo di imposta 1982 la percentuale (dal 60 al  70%)
 del  regime  forfettario  di  determinazione  del  reddito  di lavoro
 autonomo, quando i compensi relativi non superano i 12 milioni.
    Quanto   sopra   premesso,   e  constatato  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale denunciata, e ritenuta non manifestamente
 infondata,  deve  essere  risolta  ai  fini  della  definizione della
 presente controversia tributaria,
   La   commissione   delibera   di   rinviare  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale per sospetta illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 1,  terzo  comma  della legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento
 agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
      Ancona, addi' 9 maggio 1985
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      Il relatore: (firma illeggibile)
 91C0063