N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1990

                                 N. 16
    Ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal giudice per le indagini
       preliminari presso il tribunale militare di La Spezia nel
           procedimento penale a carico di Loiacono Salvatore
 Processo   penale   -  Richiesta  di  rinvio  a  giudizio  -  Udienza
 preliminare - Fatti-reati nuovi rilevati  dal  g.i.p.  Procedibilita'
 d'ufficio  -  Impossibilita' di contestazione in assenza di richiesta
 del p.m. - Omessa  previsione  di  un  mezzo  processuale  diretto  a
 suscitare  l'esercizio  dell'azione  penale  Violazione del principio
 dell'obbligatorieta' dell'azione  penale  Irrazionale  disparita'  di
 trattamento   rispetto  all'ipotesi  in  cui,  invece  del  rinvio  a
 giudizio, il p.m. abbia chiesto l'archiviazione.
 (C.P.P. 1988, art. 423, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.5 del 30-1-1991 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 750/1990
 r.g.i.p. nei confronti di Loiacono Salvatore  nato  a  Vibo  Valentia
 (Catanzaro)  il  9  aprile  1964  imputato  di  insubordinazione  con
 minaccia ed ingiuria pluriaggravata (art. 189, primo e secondo comma,
 190, n. 2, 47, n. 2 e 4 del c.p.m.p.).
    Considerato  che con provvedimento in data 11 ottobre 1990 il p.m.
 presso il tribunale militare della  Spezia  richiedeva  il  rinvio  a
 giudizio  di  Loiacono  Salvatore  per rispondere del reato di cui in
 premessa,  e  che  con  decreto  di  questo  giudice  veniva  fissata
 l'udienza preliminare a norma dell'art. 418 del c.p.p.;
      che  dall'esito dell'udienza risultava a carico dell'imputato un
 fatto nuovo, in concorso con  altro  soggetto,  non  enunciato  nella
 richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  per  il  quale  e'  prevista  la
 procedibilita' di ufficio, nonche' altro fatto commesso singolarmente
 e  parimenti  non enunciato nella mediante richiesta e precedibile di
 ufficio;
      che  a  seguito  della  discussione  il  giudice per le indagini
 preliminari indicava alle parti i fatti nuovi sopraindicati, relativi
 ad  ipotesi  di  reato  di  concorso  in abbandono di posto aggravata
 (artt. 110 del c.p., 120 e 47, n. 2, del  c.p.m.p.)  e  disobbedienza
 aggravata  (art.  173  del  c.p.m.p.)  e che le parti si limitavano a
 confermare quanto gia' concluso;
      che  a  norma  dell'art.  423 del c.p.p. qualora emerga un reato
 connesso a norma dell'art. 12, primo comma, lettera b), del c.p.p., o
 una   circostanza   aggravante,   il   pubblico   ministero  modifica
 l'imputazione e la contesta all'imputato presente ovvero al difensore
 in caso di assenza dello stesso;
      che,  ancora,  se  risulta  un  fatto  nuovo non enunciato nella
 richiesta di rinvio a giudizio,  per  il  quale  si  debba  procedere
 d'ufficio,  il  giudice  ne autorizza la contestazione se il pubblico
 ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato;
      che,  nel  caso  in  esame,  le  ipotesi di reato non contestate
 all'imputato  (nonche'  all'altro  eventuale  concorrente)  non  sono
 connesse  a  norma  dell'art. 12, primo comma, lettera b), del c.p.p.
 con il reato per cui e' stato richiesto il rinvio a giudizio e ne' il
 p.m.  ha fatto alcuna richiesta a norma dell'art. 423, secondo comma,
 del c.p.p. o  alcuna  contestazione  a  norma  del  primo  comma  del
 medesimo articolo;
      che,  pertanto,  risulta  impossibile,  nella specie, contestare
 all'imputato (e al  concorrente)  i  fatti  nuovi  emersi  nel  corso
 dell'udienza  e ne' appare possibile utilizzare in proposito la norma
 di cui all'art. 331 del c.p.p. atteso  che  non  verrebbe  sottoposto
 all'esame  del  p.m.  nulla di piu' di quanto gia' da esso conosciuto
 attraverso la comunicazione di reato in ordine alla quale,  peraltro,
 il  p.m.  ha gia' effettuato le proprie valutazioni definitive con la
 richiesta di rinvio a giudizio; (in diversa situazione si verterebbe,
 qualora  fossero  prodotti  all'udienza nuovi documenti, non contenti
 nel fascicolo del p.m., e  dai  quali  emergessero  fatti  penalmente
 rilevanti,  giacche'  in tale caso - trattandosi di fatti sconosciuti
 al p.m. - ben potrebbe trovare applicazione la norma di cui  all'art.
 331 del c.p.p.);
      che  tale  circostanza appare fornire al p.m. la possibilita' di
 operare una sorta di archiviazione extra ordinem giacche', sostenendo
 l'accusa  solo  per  alcuni fatti, ne potrebbe trascurare degli altri
 senza  che  cio'  possa  esser  valutato  dall'organo   di   garanzia
 giurisdizionale   (in   questo   caso  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari)  e  finendo  dunque  per  poter   esercitare   in   modo
 discrezionale il potere di promuovere l'azione penale;
      che   per  superare  l'inconveniente  lamentato  (ovverosia  per
 procedere relativamente a fatti che emergono come nuovi,  in  assenza
 della  contestazione  del p.m. e del consenso dell'imputato) non pare
 potersi attivare alcun meccanismo processuale e, particolare,  quello
 di  cui  all'art.  409,  secondo e quinto comma, del c.p.p., previsto
 solo ed esclusivamente per l'archiviazione;
      che tale discrasia appare con maggior evidenza solo che si ponga
 mente la caso dell'archiviazione di cui agli artt. 409  e  segg.  del
 c.p.p.  ove,  in  caso  di  disaccordo,  il  giudice  per le indagini
 preliminari ben puo' disporre a norma dell'art. 409, secondo e quinto
 comma,  del  c.p.p.  l'udienza  in camera di cosiglio per indicare al
 p.m. nuove indagini da effettuare ovvero per  formulare  il  capo  di
 imputazione,  di  guisa  che,  se  per l'archiviazione e' previsto un
 articolato sistema di garanzia, a  maggior  ragione  dovrebbe  essere
 preveduto  qualche  analogo  strumento  per  il  caso  della  udienza
 preliminare fissata a seguito di richiesta di rinvio a  giudizio  del
 p.m.;
      che,   pertanto,  tale  situazione  appare  confliggere  con  il
 principio costituzionale dell'obbligatorieta' dell'azione  penale  da
 parte  del p.m. (art. 112 della Costituzione) giacche' la mancanza di
 un  potere  di  controllo  da  parte  di  un  organo  giurisdizionale
 lascerebbe   spazio   per   un   possibile   esercizio  discrezionale
 dell'azione penale;
      che  altro  profilo  di illegittimita' si intravede in ordine al
 principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione)  atteso  che  in
 situazioni  analoghe  (quelle in cui il p.m. chiede l'archiviazione e
 il giudice per le indagini preliminari non accolga  la  richiesta  ma
 obblighi il p.m. a formulare l'imputazione) il meccanismo procedurale
 e' diversamente regolato tanto da creare una inaccettabile disparita'
 di  trattamento  a  seconda che il p.m. chieda l'archiviazione ovvero
 rinvii a giudizio, disparita' peraltro  che  pare  censurabile  anche
 sotto il profilo della ragionevolezza;
      che  per  quanto  sopra  esposto,  si  prospetta  un  dubbio  di
 legittimita' costituzionale circa  l'art.  423,  secondo  comma,  del
 c.p.p.  nella  parte  in cui non prevede un meccanismo effettivamente
 idoneo a  suscitare  l'esercizio  dell'azione  penale  da  parte  del
 pubblico  ministero  o comunque a provocarne l'attivazione ai fini di
 una valutazione del fatto nuovo emergente all'udienza preliminare;
      che   sussistendo   tale   dubbio   la   questione   appare  non
 manifestamente infondata;
      che  altresi'  essa  e'  rilevante  nel  giudizio  atteso che il
 giudice  per  le  indagini  preliminari  ha   rilevato   nell'udienza
 preliminare  due fatti costituenti ipotesi di reato non rilevante dal
 p.m. in ordine alle quali occorre  provvedere  e  che,  comunque,  il
 principio   di   cui  si  prospetta  l'eventuale  violazione  (quello
 dell'obbligatorieta'  dell'azione  penale)  trova  applicazione   nel
 presente giudizio;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del  c.p.p.
 in relazione agli artt. 112 e 3 della Costituzione;
    Sospende  il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      La Spezia, addi' 15 novembre 1990
      Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

 91C0065