N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1990
N. 16 Ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Loiacono Salvatore Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Udienza preliminare - Fatti-reati nuovi rilevati dal g.i.p. Procedibilita' d'ufficio - Impossibilita' di contestazione in assenza di richiesta del p.m. - Omessa previsione di un mezzo processuale diretto a suscitare l'esercizio dell'azione penale Violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale Irrazionale disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi in cui, invece del rinvio a giudizio, il p.m. abbia chiesto l'archiviazione. (C.P.P. 1988, art. 423, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.5 del 30-1-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 750/1990 r.g.i.p. nei confronti di Loiacono Salvatore nato a Vibo Valentia (Catanzaro) il 9 aprile 1964 imputato di insubordinazione con minaccia ed ingiuria pluriaggravata (art. 189, primo e secondo comma, 190, n. 2, 47, n. 2 e 4 del c.p.m.p.). Considerato che con provvedimento in data 11 ottobre 1990 il p.m. presso il tribunale militare della Spezia richiedeva il rinvio a giudizio di Loiacono Salvatore per rispondere del reato di cui in premessa, e che con decreto di questo giudice veniva fissata l'udienza preliminare a norma dell'art. 418 del c.p.p.; che dall'esito dell'udienza risultava a carico dell'imputato un fatto nuovo, in concorso con altro soggetto, non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale e' prevista la procedibilita' di ufficio, nonche' altro fatto commesso singolarmente e parimenti non enunciato nella mediante richiesta e precedibile di ufficio; che a seguito della discussione il giudice per le indagini preliminari indicava alle parti i fatti nuovi sopraindicati, relativi ad ipotesi di reato di concorso in abbandono di posto aggravata (artt. 110 del c.p., 120 e 47, n. 2, del c.p.m.p.) e disobbedienza aggravata (art. 173 del c.p.m.p.) e che le parti si limitavano a confermare quanto gia' concluso; che a norma dell'art. 423 del c.p.p. qualora emerga un reato connesso a norma dell'art. 12, primo comma, lettera b), del c.p.p., o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente ovvero al difensore in caso di assenza dello stesso; che, ancora, se risulta un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato; che, nel caso in esame, le ipotesi di reato non contestate all'imputato (nonche' all'altro eventuale concorrente) non sono connesse a norma dell'art. 12, primo comma, lettera b), del c.p.p. con il reato per cui e' stato richiesto il rinvio a giudizio e ne' il p.m. ha fatto alcuna richiesta a norma dell'art. 423, secondo comma, del c.p.p. o alcuna contestazione a norma del primo comma del medesimo articolo; che, pertanto, risulta impossibile, nella specie, contestare all'imputato (e al concorrente) i fatti nuovi emersi nel corso dell'udienza e ne' appare possibile utilizzare in proposito la norma di cui all'art. 331 del c.p.p. atteso che non verrebbe sottoposto all'esame del p.m. nulla di piu' di quanto gia' da esso conosciuto attraverso la comunicazione di reato in ordine alla quale, peraltro, il p.m. ha gia' effettuato le proprie valutazioni definitive con la richiesta di rinvio a giudizio; (in diversa situazione si verterebbe, qualora fossero prodotti all'udienza nuovi documenti, non contenti nel fascicolo del p.m., e dai quali emergessero fatti penalmente rilevanti, giacche' in tale caso - trattandosi di fatti sconosciuti al p.m. - ben potrebbe trovare applicazione la norma di cui all'art. 331 del c.p.p.); che tale circostanza appare fornire al p.m. la possibilita' di operare una sorta di archiviazione extra ordinem giacche', sostenendo l'accusa solo per alcuni fatti, ne potrebbe trascurare degli altri senza che cio' possa esser valutato dall'organo di garanzia giurisdizionale (in questo caso il giudice per le indagini preliminari) e finendo dunque per poter esercitare in modo discrezionale il potere di promuovere l'azione penale; che per superare l'inconveniente lamentato (ovverosia per procedere relativamente a fatti che emergono come nuovi, in assenza della contestazione del p.m. e del consenso dell'imputato) non pare potersi attivare alcun meccanismo processuale e, particolare, quello di cui all'art. 409, secondo e quinto comma, del c.p.p., previsto solo ed esclusivamente per l'archiviazione; che tale discrasia appare con maggior evidenza solo che si ponga mente la caso dell'archiviazione di cui agli artt. 409 e segg. del c.p.p. ove, in caso di disaccordo, il giudice per le indagini preliminari ben puo' disporre a norma dell'art. 409, secondo e quinto comma, del c.p.p. l'udienza in camera di cosiglio per indicare al p.m. nuove indagini da effettuare ovvero per formulare il capo di imputazione, di guisa che, se per l'archiviazione e' previsto un articolato sistema di garanzia, a maggior ragione dovrebbe essere preveduto qualche analogo strumento per il caso della udienza preliminare fissata a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del p.m.; che, pertanto, tale situazione appare confliggere con il principio costituzionale dell'obbligatorieta' dell'azione penale da parte del p.m. (art. 112 della Costituzione) giacche' la mancanza di un potere di controllo da parte di un organo giurisdizionale lascerebbe spazio per un possibile esercizio discrezionale dell'azione penale; che altro profilo di illegittimita' si intravede in ordine al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) atteso che in situazioni analoghe (quelle in cui il p.m. chiede l'archiviazione e il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta ma obblighi il p.m. a formulare l'imputazione) il meccanismo procedurale e' diversamente regolato tanto da creare una inaccettabile disparita' di trattamento a seconda che il p.m. chieda l'archiviazione ovvero rinvii a giudizio, disparita' peraltro che pare censurabile anche sotto il profilo della ragionevolezza; che per quanto sopra esposto, si prospetta un dubbio di legittimita' costituzionale circa l'art. 423, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede un meccanismo effettivamente idoneo a suscitare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o comunque a provocarne l'attivazione ai fini di una valutazione del fatto nuovo emergente all'udienza preliminare; che sussistendo tale dubbio la questione appare non manifestamente infondata; che altresi' essa e' rilevante nel giudizio atteso che il giudice per le indagini preliminari ha rilevato nell'udienza preliminare due fatti costituenti ipotesi di reato non rilevante dal p.m. in ordine alle quali occorre provvedere e che, comunque, il principio di cui si prospetta l'eventuale violazione (quello dell'obbligatorieta' dell'azione penale) trova applicazione nel presente giudizio;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 112 e 3 della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La Spezia, addi' 15 novembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile) 91C0065