N. 24 SENTENZA 17 - 24 gennaio 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione - Regione Toscana - Tesorerie - Istituzione di un sistema di
 tesoreria unica - Regime di coordinamento Intervento del potere
 esecutivo dello Stato - Violazione della riserva di legge e
 conseguente invasione di competenze regionali  - Non spettanza allo
 Stato - Annullamento parziale del d.P.C.M.   2 luglio 1990
 
 (D.P.C.M. 2 luglio 1990)
 
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.5 del 30-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della regione Toscana notificato il
 30  agosto  1990,  e  depositato  in  Cancelleria  il  10   settembre
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 del Presidente del Consiglio dei ministri 2  luglio  1990  (Modifiche
 alla  tabella  A  annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
 istituzione del sistema di tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi
 pubblici) ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  dicembre  1990  il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi  l'avvocato  Alberto  Predieri  per  la  regione  Toscana  e
 l'Avvocato dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 30 agosto 1990 e depositato il 10
 settembre successivo, la regione Toscana, in persona  del  Presidente
 della  Giunta  regionale,  rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto
 Predieri, ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri in relazione al d.P.C.M. 2 luglio 1990,
 contenente "Modifiche alla tabella A annessa alla  legge  29  ottobre
 1984,  n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per
 enti ed organismi pubblici".
    Considera  il  ricorso  che  l'art.  2 di tale decreto modifica la
 tabella  A  annessa  alla  legge  n.  720  citata,   ricomprendendovi
 "Consorzi   e  associazioni  fra  regioni,  province  e  comuni,  con
 popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000  abitanti"  e
 "Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore
 a 10.000 abitanti".
    L'art.   3,   poi,   modifica   la   medesima  tabella  A  si'  da
 ricomprendervi   "Aziende    regionalizzate,    provincializzate    e
 municipalizzate  e  aziende e consorzi fra regioni, province e comuni
 per l'erogazione di servizi pubblici".
    Secondo  la  ricorrente  le  disposizioni  richiamate  invadono la
 competenza regionale, in contrasto con l'art. 119,  nonche'  con  gli
 artt.  117, 118 della Costituzione, disattendendo la pronuncia n. 243
 del 1985  della  Corte  Costituzionale,  che  aveva  gia'  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  quarto  comma, della
 legge n. 720 del 1984, nella parte in cui  consentiva  al  Presidente
 del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di
 decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella  A,
 annesse  alla  legge  medesima.  In particolare, il decreto impugnato
 avrebbe operato l'illegittimo  trasferimento  dalla  tabella  B  alla
 tabella  A  di  enti che sono palesemente articolazioni dell'apparato
 regionale, come le aziende  regionalizzate  istituite  dalla  regione
 stessa quali suoi strumenti e da essa dipendenti, secondo l'esplicita
 qualificazione dell'art. 53 dello Statuto, e per le  quali  le  leggi
 regionali (art. 155 e 156 legge regione Toscana 6 maggio 1977, n. 28)
 stabiliscono che i bilanci  e  i  rendiconti  vengano  approvati  con
 legge, unitamente a quelli della regione medesima.
    A  non  diversa  conclusione  si  deve  pervenire  per  i consorzi
 regionali e le associazioni indicate, cosi' come per tutti gli  altri
 enti  interregionali  o  regionali,  eccezion  fatta per le comunita'
 montane. Rilevando,  percio',  che  il  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  non ha supporto giuridico, si chiede che la
 Corte costituzionale dichiari che l'operato trasferimento di enti  da
 una  tabella  all'altra  della  legge  29  ottobre  1984,  n. 720, e'
 costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 119,  nonche'
 degli artt. 117, 118 della Costituzione, con conseguente annullamento
 degli artt. 2 e  3  del  decreto  medesimo  per  quanto  riguarda  il
 riferimento  ad  enti, aziende, consorzi, associazioni regionali, fra
 regioni ed altri enti, aziende, consorzi, associazioni.
    2.  - Con atto depositato il 19 settembre 1990 si e' costituito il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato, sostenendo l'infondatezza del
 ricorso.
    Secondo  l'Avvocatura  dello Stato l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, per contrasto
 con  l'art.  119,  primo  comma,  della  Costituzione,  sarebbe stata
 pronunciata in riferimento esclusivo  alle  regioni,  sicche'  e'  da
 ritenere  tuttora sussistente il potere di apportare alle tabelle A e
 B  modifiche  ed  integrazioni  che  riguardino  anche  "Consorzi   e
 associazioni  fra  regioni,  province  e  comuni..."  (art. 2 decreto
 impugnato), ovvero "Aziende regionalizzate... e  aziende  e  consorzi
 tra  regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici"
 (art. 3).
    Tali  enti,  invero, hanno una propria autonomia gestionale, fanno
 parte  del  settore  pubblico  allargato   e   trascendono   l'ambito
 regionale, "...coinvolgendo aspetti unitari...".
                         Considerato in diritto
    1.1 - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di
 tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), all'art.  2,  quarto
 comma,  stabilisce  che  con decreto del Presidente del Consiglio dei
 ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed  integrazioni  alle
 annesse tabelle A e B.
    Orbene,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 2
 luglio 1990 ha disposto (art.  2)  che  le  indicazioni  "Consorzi  e
 associazioni di comuni e di province", comprese nella tabella A della
 legge siano modificati  in  "Consorzi  e  associazioni  fra  regioni,
 province  e comuni"; analogamente (art. 3) il decreto ha disposto che
 l'indicazione "Aziende municipalizzate di  trasporto  e  consorzi  di
 comuni e di province per i servizi di trasporto", contenuta anch'essa
 nella  tabella  A,  venga  modificata  in  "Aziende   regionalizzate,
 provincializzate  e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni,
 province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici".
    Va  all'uopo  chiarito,  a questo punto, che per gli enti inseriti
 nella tabella A i rispettivi  tesorieri  o  cassieri  effettuano  gli
 incassi e i pagamenti a valere su contabilita' speciali aperte presso
 le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,  sicche'  non  resta
 consentita  alcuna giacenza presso i detti tesorieri e cassieri delle
 singole Istituzioni. Per contro, gli organismi  pubblici  contemplati
 dalla  tabella B sono autorizzati a trattenere determinati importi in
 numerario  con  un  flusso  di   reintegro   che   ne   consenta   la
 disponibilita' piena ed immediata in ogni momento ( cfr. sent. n. 244
 del 1985).
    1.2  -  La  ricorrente  si  duole dell'inserimento nella ricordata
 tabella  A  delle  articolazioni   comunque   inerenti   all'apparato
 regionale,  asserendone  contrasto  con  gli articoli 117 e 118 della
 Costituzione,  ma  segnatamente  con  il  successivo  art.  119   per
 violazione  della  riserva  di  legge  ivi  contenuta  e  conseguente
 invasione delle competenze regionali.
    2.  -  La  censura e' fondata. Come ricordato dalla ricorrente, la
 Corte ebbe a suo tempo a rilevare che non puo' essere  legittimamente
 demandata  all'Esecutivo l'opzione, per l'area che qui interessa, fra
 un regime di coordinamento e all'incontro l'accentramento finanziario
 contabile (cosiddetta tesoreria unica): a quest'ultima finalita', con
 un regime cioe' di tesorerie puramente nominali poiche' ricondotte  a
 meri  agenti del tesoriere unico statale, tende appunto l'inserimento
 degli enti inclusi, come gia' chiarito, nella tabella A annessa  alla
 legge  n. 720 del 1984. Osta a tanto il disposto dell'art. 119, primo
 comma,  della  Costituzione,  che  demanda   alla   legge,   per   il
 coordinamento  che ne consegue, i relativi compiti attinenti, come e'
 di chiara evidenza, a norme di principio, non  realizzabili,  quindi,
 con mero provvedimento dell'Esecutivo (sent. n. 243 del 1985).
    2.2  -  Osserva  ora  la  Corte  che  tali  principi si riflettono
 sull'intero sistema di contabilita' della regione poiche'  i  bilanci
 degli  enti  e  delle aziende regionali vengono discussi ed approvati
 unitariamente (art. 53 della legge 22 maggio 1971,  n.  343,  recante
 approvazione  dello Statuto della regione Toscana). Soprattutto, poi,
 i contenuti fondamentali delle norme di coordinamento in  materia  di
 bilancio  e  di  contabilita' delle regioni (legge 19 maggio 1976, n.
 335) puntualmente prescrivono  che  i  bilanci  degli  enti  e  degli
 organismi  in  qualunque  forma costituiti, dipendenti dalla regione,
 sono approvati in termini e forme stabiliti  dallo  Statuto  e  dalle
 leggi  regionali,  con  cio' restando dimostrato il vincolo cui viene
 soggetta - lungi dalla opposta considerazione  dell'Avvocatura  dello
 Stato  -  la materia dei flussi finanziari delle regioni in ogni loro
 aspetto e realizzazione.
    Ne   discende   la  illegittimita'  dell'impugnato  provvedimento,
 dovendosi riaffermare che solo ad una normativa di principio - e  non
 gia',  ripetesi,  ad  un  mero  atto dell'Esecutivo - sono consentite
 quelle scelte atte a modificare, con plausibile coerenza, il  sistema
 che  qui  interessa. Non spettava, pertanto, allo Stato, l'emanazione
 dell'impugnato   decreto;   la    relativa    declaratoria    importa
 l'annullamento di esso nelle parti viziate da incompetenza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che non spetta allo Stato modificare, con le modalita' di
 cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni
 di  comuni  e  di  province" in "Consorzi e associazioni fra regioni,
 province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende  municipalizzate
 di  trasporto  e  consorzi  di  comuni e di province per i servizi di
 trasporto"   in   "Aziende   regionalizzate,    provincializzate    e
 municipalizzate  e  aziende e consorzi fra regioni, province e comuni
 per l'erogazione di servizi pubblici" (art. 3);
    Annulla  di  conseguenza  gli  artt. 2 e 3 del detto decreto nelle
 parti in cui fanno riferimento alle regioni.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0071