N. 29 ORDINANZA 17 - 24 gennaio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Contenzioso tributario - Condanna alle spese
 processuali dell'amministrazione finanziaria - Esclusione Richiamo
 non pertinente alla sentenza n. 303/1986 - Riconferma
 dell'orientamento della Corte (ordinanze nn. 79/1990, 244/1989,
 335/1987 e 41/1984, sentenza n. 196/1982) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).
(GU n.5 del 30-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  39, primo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 (Revisione della  disciplina
 del  contenzioso  tributario),  promosso  con  ordinanza emessa il 26
 aprile 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado  di  Verbania
 sul  ricorso  proposto  da  Bombardieri  Giambattista  contro Ufficio
 II.DD. di Arona, iscritta al n. 599 del  registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 39, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 la Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di  Verbania  ha  sollevato   questione
 incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma,
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione  della  disciplina  del
 contenzioso tributario), "nella parte in cui esclude l'applicabilita'
 al procedimento davanti alla Commissioni tributarie degli artt. da 90
 a  97  cod.  proc. civ.", in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
 24, primo e secondo comma, Cost.;
      che,   pur   non   ignorando   la   giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale  che  ha  gia'  dichiarato  l'infondatezza   di   tale
 questione, il giudice a quo deduce due nuovi argomenti:
         a)  contrasto  con  l'art.  3,  primo  comma,  Cost. sotto il
 profilo dell'iniquita' e irrazionalita' della normativa  che  esclude
 la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese
 processuali, giacche' viceversa "il contribuente-ricorrente,  a  meno
 che  non  abbia  totalmente  ragione, viene assoggettato, peraltro in
 modo  ipocrita,  al  pagamento  delle  spese  processuali  sotto   la
 mistificante denominazione di maggiori pene pecuniarie";
         b)  contrasto  con  l'art.  24, primo e secondo comma, Cost.,
 poiche', in relazione alla mancata  previsione  della  condanna  alle
 spese  dell'Amministrazione  soccombente, il diritto del cittadino di
 agire in giudizio verrebbe  garantito  "in  guisa  monca",  dovendosi
 ritenere  la  liquidazione  delle  spese  come  normale completamento
 dell'accoglimento della domanda, secondo quanto indicato dalla  Corte
 costituzionale (sent.n. 303 del 1986);
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   che   ha   concluso  per  la  manifesta  inammissibilita'  o
 infondatezza della questione;
    Considerato,  quanto  al  profilo  sub  a), che la pena pecuniaria
 costituisce un'obbligazione civile, accessoria al debito di  imposta,
 ispirata alla duplice finalita' di reprimere gli illeciti tributari e
 prevenirne la commissione di altri, essendo  cosi'  evidente  -  come
 rilevato  dall'Avvocatura - che "impropriamente" dal giudice a quo ad
 essa viene attribuita la funzione e natura di  rimborso  delle  spese
 processuali dell'Amministrazione;
      che  poi,  quanto al rilievo sub b), non pertinente si rivela il
 richiamo alla sentenza n. 303 del 1986, giacche' quanto ivi affermato
 esula dalla specificita' del processo tributario;
      che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata
 anche sotto i  dedotti  profili,  confermandosi  l'orientamento  gia'
 espresso (ordinanze n. 79 del 1990; n. 244 del 1989; n. 335 del 1987;
 n. 41 del 1984; sentenza n. 196 del 1982);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  innanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n.  636  (Revisione  della disciplina del contenzioso tributario), in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e  secondo  comma,
 della  Costituzione,  sollevata dalla Commissione tributaria di primo
 grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0076