N. 33 ORDINANZA 17 - 28 gennaio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Giurisdizione penale - Giudici popolari di corte d'assise -
 Liquidazione della indennita' di missione - Disparita' di trattamento
 con i giudici togati - Difetto nel giudice rimettente, della
 legittimazione a sollevare incidente di costituzionalita' in sede di
 procedimento di natura amministrativa - Richiamo alle sentenze nn.
 132/1973, 72/1975, 96/1976, 103 e 166/1984, 115/1986 e ordinanze nn.
 93 e 307/1984)  - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 36, come sostituito dagli artt. 1
 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e 12 del d.lgs. 28 luglio 1989,
 n. 273).
 
 (Cost., artt. 3, 36, 53 e 97).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge
 10 aprile 1951, n.287 (Riordinamento dei  giudizi  di  assise),  come
 sostituito  dall'art.  1  della  legge  25  ottobre  1982,  n.795,  e
 dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, promosso
 con  ordinanza  emessa  il  23 maggio 1990 dal Presidente della Corte
 d'assise di appello di Caltanissetta sulle istanze proposte da  Olla'
 Luigi  ed  altri,  iscritta  al  n. 472 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  33,  prima
 serie speciale, dell' anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  Presidente  della  Corte d'assise di appello di
 Caltanissetta, in sede di liquidazione della indennita'  di  missione
 richiesta   in  misura  diaria  anziche'  oraria  da  taluni  giudici
 popolari, convocati ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 4,  della  legge
 10  aprile  1951,  n.  287,  per  la  costituzione del collegio della
 sessione, e residenti fuori della sede  dell'ufficio  giudiziario  di
 destinazione,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 36  della  citata  legge  10  aprile  1951,  n.  287,  come
 sostituito  dall'art.  1  della  legge  25  ottobre  1982,  n. 795, e
 dall'art. 12 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  273,  in
 riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione;
      che  l'autorita' rimettente, nel presupposto di una applicazione
 a suo dire  "lassista"  della  norma  -  "non  suffragata  da  alcuna
 giurisprudenza"  -  nel  senso  di  riconoscere  comunemente  a detti
 giudici popolari la indennita' di missione giornaliera, in  luogo  di
 quella oraria che sarebbe loro dovuta, dubita della conformita' della
 disposizione  denunziata,  cosi'  applicata,  con  il  principio   di
 eguaglianza  (in tal modo creandosi una disparita' di trattamento fra
 giudici popolari e giudici togati,  cui  spetta  invece  l'indennita'
 nella misura meno favorevole ragguagliata alle ore in cui la missione
 si  e'  effettivamente  svolta),  con  il  principio   della   giusta
 retribuzione  (perche' le maggiori somme corrisposte a tale titolo ai
 giudici popolari verrebbero a costituire una elargizione senza causa,
 non  proporzionata alla qualita' del lavoro svolto), con il principio
 del  buon  funzionamento  della  pubblica  amministrazione  (cui   e'
 comunque  collegata una corretta gestione della spesa pubblica) e con
 il principio della capacita' contributiva  (perche'  tali  emolumenti
 aggiuntivi,  "camuffati"  come  rimborso  delle  spese  di soggiorno,
 sarebbero esenti  da  imposte,  cosi'  favorendosi  anche  l'evasione
 tributaria);
      che   non  si  sono  costituite  le  parti  private,  mentre  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  eccependo  il
 difetto,  nel  giudice  rimettente,  della legittimazione a sollevare
 incidenti  di  costituzionalita'  in  sede  di   liquidazione   delle
 indennita'  di  missione,  ovverosia  in  un  procedimento  di natura
 amministrativa, come e' fatto palese dalle disposizioni  in  materia,
 che   attribuiscono   il   potere   autorizzatorio,  certificativo  e
 liquidativo delle indennita' medesime al capo dell'ufficio, il quale,
 nella  specie,  e'  appunto  il  Presidente  della  Corte d'assise di
 appello;
      che,  sotto  altro  profilo,  l'Avvocatura  generale dello Stato
 eccepisce la  inammissibilita'  della  questione,  in  quanto  basata
 esclusivamente  su  una  interpretazione e su una applicazione in via
 amministrativa della  norma  denunciata,  non  suffragata  da  alcuna
 giurisprudenza.
    Considerato  che  la  prima  eccezione  di  inammissibilita' della
 questione,  formulata  dall'Avvocatura  generale   dello   Stato   in
 rappresentanza dell'interveniente, e' fondata;
      che,  difatti,  il procedimento di liquidazione della indennita'
 di missione ai giudici popolari non ha natura di "giudizio"  (art.  1
 della  legge  costituzionale  n.  1  del 1948), non avendo il giudice
 rimettente esercitato in concreto funzioni giurisdizionali risolutive
 di  una  lite  o  di volontaria giurisdizione, bensi', nella veste di
 direttore dell'ufficio giudiziario, funzioni amministrative (sentenze
 nn.  132  del 1973, 72 del 1975, 96 del 1976, 103 e 166 del 1984, 115
 del 1986, e ordinanze nn. 93 e 307  del  1984),  si'  che,  ai  sensi
 dell'art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87, non e' legittimato a
 sollevare incidente di costituzionalita';
      che,  pertanto,  mancando  uno  dei presupposti necessari per la
 legittima instaurazione di un processo costituzionale,  la  questione
 e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge 10 aprile  1951,
 n.  287  (Riordinamento dei giudizi di assise), come sostituito dagli
 artt. 1 della  legge  25  ottobre  1982,  n.795,  e  12  del  decreto
 legislativo  28  luglio  1989, n. 273, sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Presidente  della  Corte
 di  assise  di  appello  di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0080