N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1990- 22 gennaio 1991

                                 N. 29
 Ordinanza   emessa   il   6   febbraio  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 22 gennaio 1991) dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Roma  sul ricorso proposto da Sarra Giuseppe contro
 Intendenza di Finanza di Roma

 Impiego  pubblico  -  Dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello
 Stato - Indennita' di buonuscita - Inclusione nell'imponibile per  il
 computo  di  detta  indennita' del 4% dell'assegno pensionabile e del
 compenso per ex combattenti - Mancata previsione  dell'esclusione  di
 tale  percentuale  di  detti  emolumenti  nell'80%  dello stipendio -
 Asserita arbitraria inclusione, alla luce della sentenza della  Corte
 costituzionale  n.  178/1986,  della  percentuale  afferente  in  via
 virtuale alla  contribuzione,  nella  base  imponibile  ai  fini  del
 calcolo della buonuscita.
 (Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).
 (Cost., art. 53).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  di  Sarra
 Giuseppe, contro l'intendenza di finanza di Roma,  oggetto:  rimborso
 di imposta su indennita' di buonuscita.
    Letto  il  ricorso  proposto  in  data  26  agosto  1988  da Sarra
 Giusepppe, con il quale costui chiedeva  che  fosse  riconosciuto  il
 diritto  al  rimborso  della  maggiore  imposta ritenuta alla fonte a
 titolo di Irpef sulla  somma  di  L.  16.600.503  corrispostagli  dal
 Ministero della difesa aeronautica d.G.P.M. - cassa ufficiale in sede
 di liquidazione dell'indennita' supplementare;
    Considerato  che  con sentenza n. 178/1986 la Corte costituzionale
 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  4,
 primo  e  quarto  comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella
 parte in cui non prevedono che  dall'imponibile  da  assoggettare  ad
 imposta   vada   detratta  anche  una  somma  pari  alla  percentuale
 dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3, d.P.R. n. 1032, del
 1973)  corrispondente al rapporto esistente alla data di collocamento
 a riposo tra il contributo del 2,50%  posto  a  carico  del  pubblico
 dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del  contributo previdenziale
 obbligatorio versato al Fondo di previdenza E.n.p.a.s.;
    Ritenuto  che  in  base  agli artt. 1, 4 e 6 della legge 4 gennaio
 1937, n. 35, con la quale e' stata prevista la corresponsione di  una
 indennita'   supplementare  agli  ufficiali  dell'aeronautica,  oltre
 quella loro corrisposta dall'opera di previdenza dei personali civili
 e  militari  dello  Stato,  risulta  che  gli ufficiali predetti sono
 soggetti ad una ritenuta a favore della cassa medesima  nella  misura
 dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto;
    Rilevato   che,  in  conformita'  alla  motivazione  della  citata
 sentenza n. 178, sembra che per la parte afferente alla contribuzione
 degli  iscritti sia illogico ed arbitrario ritenere che la indennita'
 supplettiva si profili  come  reddito,  con  la  conseguenza  che  la
 imposizione  di  essa si configurerebbe come una lesione al principio
 di capacita' contributiva in contrasto con  l'art.  53,  primo  comma
 della Costituzione.
    Considerato,    pertanto,    che   il   dubbio   di   legittimita'
 costituzionale avanzato dal ricorrente in ordine agli artt.  2  e  4,
 primo  e quarto comma della legge n. 482/1985, nella parte in cui non
 escludono   che   dall'imponibile   dell'indennita'   di   buonuscita
 (supplementare)  da  assoggettare  ad  imposta vada detratta la somma
 dell'1%   sullo   stipendio   lordo    spettante    agli    ufficiali
 dell'aeronautica  iscritti  alla  cassa  ufficiali  di cui all'art. 4
 della legge n. 35/1937, non appare manifestamente infondato e che  il
 giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 della citata questione.
                                 P. Q. M.
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e
 4, primo e quarto comma della legge n. 482/1985, nei sensi di cui  in
 motivazione  in relazione all'art. 53, primo comma della Costituzione
 e sospende il procedimento.
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Dispone  che  la  segreteria  provveda a trasmettere gli atti alla
 Corte Costituzionale.
      Roma, addi' 6 febbraio 1990.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
   Il segretario: (firma illeggibile)
 91C0095