N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1990- 22 gennaio 1991
N. 29 Ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Sarra Giuseppe contro Intendenza di Finanza di Roma Impiego pubblico - Dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato - Indennita' di buonuscita - Inclusione nell'imponibile per il computo di detta indennita' del 4% dell'assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti - Mancata previsione dell'esclusione di tale percentuale di detti emolumenti nell'80% dello stipendio - Asserita arbitraria inclusione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986, della percentuale afferente in via virtuale alla contribuzione, nella base imponibile ai fini del calcolo della buonuscita. (Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma). (Cost., art. 53).(GU n.6 del 6-2-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso di Sarra Giuseppe, contro l'intendenza di finanza di Roma, oggetto: rimborso di imposta su indennita' di buonuscita. Letto il ricorso proposto in data 26 agosto 1988 da Sarra Giusepppe, con il quale costui chiedeva che fosse riconosciuto il diritto al rimborso della maggiore imposta ritenuta alla fonte a titolo di Irpef sulla somma di L. 16.600.503 corrispostagli dal Ministero della difesa aeronautica d.G.P.M. - cassa ufficiale in sede di liquidazione dell'indennita' supplementare; Considerato che con sentenza n. 178/1986 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3, d.P.R. n. 1032, del 1973) corrispondente al rapporto esistente alla data di collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza E.n.p.a.s.; Ritenuto che in base agli artt. 1, 4 e 6 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, con la quale e' stata prevista la corresponsione di una indennita' supplementare agli ufficiali dell'aeronautica, oltre quella loro corrisposta dall'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato, risulta che gli ufficiali predetti sono soggetti ad una ritenuta a favore della cassa medesima nella misura dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto; Rilevato che, in conformita' alla motivazione della citata sentenza n. 178, sembra che per la parte afferente alla contribuzione degli iscritti sia illogico ed arbitrario ritenere che la indennita' supplettiva si profili come reddito, con la conseguenza che la imposizione di essa si configurerebbe come una lesione al principio di capacita' contributiva in contrasto con l'art. 53, primo comma della Costituzione. Considerato, pertanto, che il dubbio di legittimita' costituzionale avanzato dal ricorrente in ordine agli artt. 2 e 4, primo e quarto comma della legge n. 482/1985, nella parte in cui non escludono che dall'imponibile dell'indennita' di buonuscita (supplementare) da assoggettare ad imposta vada detratta la somma dell'1% sullo stipendio lordo spettante agli ufficiali dell'aeronautica iscritti alla cassa ufficiali di cui all'art. 4 della legge n. 35/1937, non appare manifestamente infondato e che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della citata questione.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma della legge n. 482/1985, nei sensi di cui in motivazione in relazione all'art. 53, primo comma della Costituzione e sospende il procedimento. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone che la segreteria provveda a trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. Roma, addi' 6 febbraio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) Il segretario: (firma illeggibile) 91C0095