N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1990
N. 34 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Balestrini Alberto Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Esclusione con legge regionale, nelle ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici derivanti dalle attivita' commerciali ed artigianali, dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione prevista dalla normativa statale (d.P.R. n. 915/1982) - Conseguente depenalizzazione di una fattispecie penale - Incidenza sulla esclusiva competenza statale in materia penale. (Legge regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 25 e 117).(GU n.6 del 6-2-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di Balestrini Alberto, imputato come da decreto di citazione a giudizio; Osservato che il Balestrini e' imputato, tra l'altro (capo C9, del reato p. e p. dall'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 perche' nella qualita' di titolare della ditta "G-ART" esercente attivita' galvanotecnica, effettuava lo stoccaggio provvisorio di fanghi tossici e nocivi, derivanti dall'attivita' suindicata, senza essere munito della prescritta autorizzazione; Rilevato che l'imputato chiede di essere mandato assolto da tale reato invocando il disposto dell'art. 34 della legge della regione Marche n. 31 del 26 aprile 1990 (in B.U. reg.le n. 58 del 28 aprile 1990), il quale, al comma secondo, esonera "dalle autorizzazioni a' sensi del d.P.R. n. 915/1982... lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi derivanti da attivita' commerciali ed artigianali... purche' tale stoccaggio rispetti le seguenti condizioni: a) sia effettuato all'interno del perimetro delle sedi ove vengono prodotti i rifiuti; b) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio autorizzati; c) non superi il quantitativo massimo di kg. 50"; Ritenuto che nel caso in esame, come emerge chiaramente dagli atti, ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti per l'applicazione di quella norma regionale, la quale avrebbe come conseguenza che non costituirebbe piu' comportamento assoggettabile a preventiva autorizzazione regionale - e percio' non costituirebbe piu' condotta penalmente rilevante a' sensi degli artt. 16 e 26 del d.P.R. n. 915/1982 - lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi alle condizioni sopra prevedute; Ritenuto, quindi, che la norma regionale in parola, venendo ad incidere direttamente sul precetto della norma penale statale, rappresenta punto di passaggio obbligato per la decisione sulla penale responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica; Rilevato, peraltro, che la citata norma regionale si pone in evidente contrasto non solo con la normativa statale in materia di rifiuti e percio' con il precetto dell'art. 117 della Costituzione in quanto nella specie questa normativa costituisce attuazione di obblighi assunti dallo Stato italiano e livello comunitario; ma anche e soprattutto con il precetto ricavabile dall'art. 25 della Costituzione la quale afferma che soltanto nella legislazione nazionale risiede la fonte del potere punitivo, onde non e' consentito alla regione di depenalizzare e cioe' considerare lecita una attivita' che invece l'ordinamento statale considera reato e sanziona penalmente; Ritenuto, in conclusione, che appare non manifestamente infondata e, per quanto sopra detto, altresi' rilevante nel caso da decidere la questione di legittimita' costituzionale della citata norma regionale; Richiamate le sentenze nn. 370/1989 e 43/1990 della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - e percio' solleva d'ufficio - questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 34, secondo comma, della legge della regione Marche n. 31 del 26 aprile 1990, nella parte in cui esonera da autorizzazione l'attivita' di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti da attivita' commerciali ed artigianali, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa insieme agli atti del processo alla Corte costituzionale; sia notificata al Presidente della giunta della regione Marche e sia infine comunicata anche al Presidente del consiglio regionale delle Marche. Macerata, addi' 3 ottobre 1990. Il pretore: PERFETTI 91C0100