N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 1990- 23 gennaio 1991
N. 39 Ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1991) dal tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra Rocca Salvatore ed altra e Fabiano Antonia ed altra Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione, secondo le norme vigenti al momento del sinistro, dell'operativita' della garanzia assicurativa per i danni subiti da soggetti che siano legati al proprietario o al conducente del veicolo investitore da determinati vincoli di parentela (nella specie: nipote) - Irragionevolezza. (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b)). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.6 del 6-2-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 622/85 del ruolo generale, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente tra Rocca Salvatore e Lio Vanda, rappresentati e difesi dall'avv. R. Medici, per procura a margine dell'atto di citazione, attori contro Fabiano Antonia, compagnia di assicurazione Phenix Soleil, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. A. Di Bartolo, per procura a margine della comparsa di risposta, convenuti; posta in decisione all'udienza collegiale del 9 novembre 1989, sulle conclusioni come appresso precisate. OSSERVA IN FATTO Con atto di citazione, notificato in data 31 luglio 1985, Rocca Salvatore e Lio Vanda premesso che in data 26 luglio 1983 in Isola Centro Rizzuto, alla contrada S. Anna l'autocarro Ducati 2005, targa 277589, condotto dal Rocca Felice, nell'effettuare una manovra di retromarcia aveva investito il minore Rocca Antonio, figlio degli istanti, causandone la morte, convenivano in giudizio Fabiano Antonia, proprietaria del veicolo investitore, e la compagnia di assicurazione Phenix Soleil, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire condannare gli stessi in solido al risarcimento dei danni subiti per la morte del figlio e da quantificarsi nella somma di L. 40.000.000 o dell'altra ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Si costituiva ritualmente la convenuta societa' contestando la domanda sull'unica eccezione dell'inoperativita' della garanzia assicurativa trattandosi di evento occorso a soggetto non considerato terzo dall'art. 4 della legge n. 990/1969 essendo la vittima discendente legittimo (nipote) del conducente il veicolo investitore, e come tale, escluso dai benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria. La causa passava in decisione all'esito dell'espletamento di articolata attivita' istruttoria. OSSERVA IN DIRITTO Ritiene il collegio che trovi applicazione alla fattispecie la normativa dettata dall'art. 4, lettera b) della legge n. 990/1969, che esclude l'operativita' della garanzia assicurativa obbligatoria nella circolazione dei veicoli, per i danni subiti da soggetti che siano legati al proprietario o al conducente del veicolo investitore (tali essendo per consolidato orientamento della suprema Corte coloro la cui responsabilita' deve essere coperta dall'assicurazione) da vincoli di parentela dettagliatamente indicati nell'articolo di cui tattasi. La vittima del sinistro stradale era infatti nipote in secondo grado e quindi discendente legittimo del conducente. Ne' si ritiene possa trovare applicazione alla fattispecie la direttiva comunitaria del 30 dicembre 1983, n. 84/5, che ha stabilito che "i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente e di qualsiasi altra persona la cui responsabilita' civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta da assicurazione di cui all'art. 1, non possono essere esclusi a motivo del legame di parentela dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alla persona". E', infatti, parere di questo collegio che le direttive comunitarie, le quali prevedendo obblighi particolari di contenuto precettivo, siano applicabili da parte del giudice indipendentemente dall'adempimento alle stesse da parte dello Stato membro attraverso apposita legiferazione solo allo scadere del termine stabilito per l'attuazione da parte dello Stato membro della direttiva stessa. Orbene il termine previsto per l'adeguamento alla direttiva sopra richiamata e' quello del 31 dicembre 1987. Il sinistro si e', invece, verificato nell'anno 1983 sicche' la detta norma non puo' operare retroattivamente e viceversa la fattispecie rimane regolata dalla legislazione italiana vigente in materia di assicurazione obbligatoria. Tanto detto vale ai fini di evidenziare come sia rilevante per il giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 990/1969, lett. b), il cui accertamento viene demandato da parte di questo collegio alla suprema Corte costituzionale. Ed invero appare manifesta ed eclatante la violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale nella differenziazione che la legge ha operato tra i terzi danneggiati dalla circolazione di un veicolo distinguendoli in base al legame di parentela esistente con l'assicurato, al fine di escludere la garanzia assicurativa solo per una categoria a differenza, dell'altra. Si ricorda che lo stesso articolo escludeva dal beneficio della garanzia assicurativa i terzi trasportati e che successivamente detta esclusione e' venuta meno con la sostituzione operata dall'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, come convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, della lettera c) dell'art. 4 e del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 990/1969. Alla luce dei principi costituzionali dettati dall'art. 2, inoltre, deve riconoscersi il diritto inviolabile dell'uomo come soggetto ad essere tutelato nella persona e nelle sue cose dalla circolazione dei veicoli che per se' stessa rappresenta un'attivita' socialmente pericolosa. Appare altresi' incomprensibile la ragione per la quale non debbano definirsi terzi, come tali coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, i soggetti legati da vincoli di parentela stretta agli assicurati, anche per i danni alla persona ed addirittura per il caso di morte, quasi che fosse possibile ipotizzare l'accordo dei parenti a realizzare l'indennita' assicurativa a costo della vita dello stesso congiunto. Se, infatti, per terzo deve intendersi la persona estranea alla circolazione del veicolo assicurato (sia esso pedone o persona trasportata o conducente di altro veicolo venuto in collisione con il primo), come puo' il legislatore non considerarla piu' terzo solo per il rapporto di parentela che lega la vittima ai soggetti assicurati, se non privilegiando evidentemente ed in modo arbitrario un interesse del tutto privatistico delle Societa' di assicurazioni ad evitare eventuali collusioni ai suoi danni in un campo, quale quello della sicurezza della circolazione stradale, che deve privilegiare l'interesse sociale alla garanzia assicurativa (e tale interesse giustifica il carattere di obbligatorieta' della stessa assicurazione per la circolazione sulle strade pubbliche o ad esse equiparate dei veicoli) soprattutto per i danni che riguardano la persona. Si ricorda a tal proposito che la distinzione non opera in altri campi come, ad esempio, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che considera terzi i parenti del datore di lavoro che prestano la loro attivita' alle sue dipendenze. Si ritiene, pertanto, che l'articolo 4, lettera b) sia illegittimo in quanto rende rilevanti, con effetti socialmente ingiusti ed aberranti (caso di specie della non risarcibilita' dei danni morali e materiali, in favore dei genitori della vittima di un sinistro per il solo fatto che quest'ultima era legata in vita da un rapporto di discendenza legittima al conducente del veicolo investitore), le condizioni personali di soggetti che devono, invece, essere considerati semplicemente terzi e che come tali devono, al pari degli altri soggetti rientranti nella categoria, essere coperti dall'assicurazione obbligatoria soprattutto nel caso in cui danni prodotti dal veicolo a causa della sua circolazione su strade pubbliche riguardino la persona. E' preciso dovere dello Stato, e risponde allo spirito cui e' improntata la stessa legge n. 990, garantire tutti gli utenti delle strade ad uso pubblico dai danni che possono loro derivare dalla circolazione dei veicolo ponendo l'obbligo dell'assicurazione ai privati, senza alcuna distinzione tra le vittime. Pertanto non ha, a giudizio di questo collegio, alcun ragionevole fondamento l'esclusione dalla garanzia assicurativa dei membri della famiglia dell'assicurato o del conducente o di qualsiasi altro responsabile, per i danni subiti a seguito di sinistro stradale. Conseguentemente ai suddetti soggetti deve essere accordata protezione analoga a quella assicurata dalla legge agli altri terzi vittime, quanto meno per i danni alle persone.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costitutione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera b), in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui dispone che non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali od adottivi delle persone indicate nelle lettera a) nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; Sospende il presente giudizio; Ordina alla cancelleria di trasmettere copia della presente ordinanza alla Corte costituzionale e di notificarla alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Crotone, addi' 9 gennaio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0105