N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1990
N. 44 Ordinanza emessa il 3 dicembre 1990 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Malvezzi Roberto Acleto Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Prevista decorrenza del termine di decadenza di giorni 7 dalla notifica del decreto di citazione all'imputato e non dalla notifica dell'avviso al difensore della data del giudizio - Compressione del diritto di difesa, anche come assistenza tecnica. Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Deposito nel termine di decadenza sopra descritto anche della prova dell'avvenuta notifica al p.m. - Irragionevole disparita' di trattamento tra imputati in situazioni analoghe, nonche' rispetto all'imputato nel giudizio ordinario - Difficolta', data la ristrettezza del termine, per l'esercizio del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 458, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.6 del 6-2-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato, alla udienza del 3 dicembre 1990, la seguente ordinanza, nel procedimento penale a carico di Malvezzi Roberto Acleto. RITENUTO IN FATTO In data 27 settembre 1990 e' stato notificato a Roberto Acleto Malvezzi, che si trovava, e si trova attualmente, in stato di custodia cautelare in carcere, decreto di giudizio immediato in relazione al delitto di cui all'art. 71 legge n. 685/1975, accertato in Genova il 5 agosto scorso. Il giorno successivo, 28 settembre, l'avviso della data fissata per il giudizio e' stato notificato al suo difensore. Il 5 ottobre, quindi oltre i sette giorni dalla notifica del decreto all'imputato ed entro i sette giorni dalla notifica dell'avviso al difensore, il difensore stesso, quale procuratore speciale dell'imputato, depositava nella cancelleria del GIP la richiesta di giudizio abbreviato. La richiesta e' stata dichiarata inammissibile dal g.i.p., in quanto presentata dall'imputato, tramite procuratore speciale, oltre il termine prescritto dall'art. 458, primo comma, del c.p.p. e senza prova della avvenuta notifica, entro il termine stesso, al pubblico ministero. Il difensore, con una memoria difensiva ed ancora nella odierna udienza, ha proposto tre distinte eccezioni: I) ha eccepito, in primo luogo, la mancata applicazione del disposto dell'art. 585, terzo comma, del c.p.p., previsto per l'impugnazione ma, secondo il suo assunto, di carattere generale ("Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore", si legge nella predetta norma "opera per entrambi il termine che scade per ultime"); II) ha contestato, in secondo luogo, che la notifica della richiesta al p.m., prescritta dallo stesso art. 458, primo comma, sia prevista a pena di inammissibilita'; III) ha sollevato, in via subordinata, la questione di costituzionalita' dall'art. 458, primo comma, c.p.p. "nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di sette giorni per la richiesta di giudizio abbreviato dalla notifica del decreto del g.i.p. all'imputato stesso e non dalla notifica al difensore fiduciario". Il p.m. ha chiesto, in udienza, che vengano respinte, perche' infondate, le due prime eccezioni, ed ha chiesto, altresi', che sia dichiarata manifestamente infondata la predetta questione di costituzionalita'. O S S E R V A 1. - Le prime due questioni sollevate dal difensore sono, in base alla vigente normativa, del tutto infondate. Sulla prima questione. L'art. 438 del c.p.p. attribuisce esclusivamente all'imputato la facolta' di chiedere, direttamente o a mezzo procuratore speciale (che ovviamente, puo' essere, ma puo' anche non essere, il suo difensore), il giudizio abbreviato. Il termine di sette giorni dalla notifica del decreto, previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta, riguarda necessariamente l'imputato, non il suo difensore che non ha un potere autonomo di impulso. Il richiamo al disposto dell'art. 585, terzo comma, c.p.p. appare pertanto non appropriato, perche' quella disposizione riguarda specificamente le impugnazioni e presuppone, concettualmente, quel potere autonomo di impugnazione attribuito dall'art. 571 del c.p.p al difensore. Sulla seconda questione. La richiesta di giudizio abbreviato nel giudizio immediato, cosi' come e' regolata dall'art. 458, primo comma, del c.p.p., e' un atto complesso che comprende, oltre alla richiesta vera e propria, la prova della avvenuta notifica della richiesta stessa al pubblico ministero. Pertanto, si ha decadenza, sia nella ipotesi in cui la richiesta sia depositata dall'imputato o dal suo procuratore speciale oltre al termine prescritto, sia nella ipotesi in cui la richiesta sia presentata in termine, ma non corredata dalla prova della avvenuta notifica al pubblico ministero. Nel caso in esame, il g.i.p. ha rilevato correttamente la sussistenza dell'uno e dell'altro motivo di decadenza. 2. - Appare, invece, non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalita', sollevata dal difensore in via subordinata, dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui fa decorrere il termine per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato dalla notifica all'imputato del decreto e non dalla notifica dell'avviso al suo difensore. E' vero che il legislatore ha attribuito esclusivamente all'imputato la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato, ma e' ovvio che una scelta cosi' delicata, e cosi' ricca di implicazioni di vario tipo, richieda l'assistenza tecnico-professionale di un difensore. L'assistenza tecnica del difensore appare necessaria, non solo al fine di orientare la scelta dell'imputato, ma anche al fine di aiutarlo concretamente ad esercitare questa sua facolta'. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 dell'8 giugno 1983, ha precisato che il diritto di difesa implica non solo la tutela del contraddittorio e della partecipazione processuale, ma anche quella della assistenza tecnica. Non pare che l'assistenza tecnica, e quindi il diritto di difesa, sia assicurata con il citato disposto dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., laddove l'esercizio di questa facolta' dell'imputato viene sottoposto ad un brevissimo termine di decadenza, decorrente non dal giorno della notifica dell'avviso al difensore ma da quello della notifica del decreto all'imputato. Cio' che comporta, per il difensore, di fatto, una grossa difficolta' a contribuire, con il suo necessario apporto tecnico-professionale, alla scelta dell'imputato e all'esercizio, in concreto, della citata facolta'. La questione, e' gia' stata sollevata, negli stessi termini, dal tribunale di Torino, con ordinanza 23 maggio 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale n. 33 del 22 agosto 1990. E' doveroso peraltro sottolineare, a questo punto, che nel procedimento in corso, la questione, di per se' sola, non assumerebbe rilevanza, perche' la richiesta di giudizio abbreviato, pur presentato entro sette giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il giudizio, sarebbe comunque inammissibile per un altro motivo, e cioe' perche' alla richiesta non era allegata la prova della sua avvenuta notifica al pubblico ministero. Ma qui si innesta una questione di costituzionalita' della stessa norma, sotto un diverso profilo, che il tribunale rileva, e solleva di ufficio, e che si riflette, come vedremo, sulla questione di cui sopra, rendendo l'una e l'altra decisamente rilevanti nel procedimento. 3. - La questione di costituzionalita', che il tribunale rileva e solleva di ufficio, con riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, riguarda l'art. 458, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede che nel termine di decadenza di sette giorni l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero. Intanto l'onere di questa prova appare eccessivamente gravoso per l'imputato, avuto riguardo alla ristrettezza del termine. Questo onere, soprattutto quando l'imputato e' detenuto (e nel procedimento in corso l'imputato e' detenuto), e nel caso si tratti di imputato straniero, detenuto o meno, e' tale da rendere, di fatto, estremamente difficile, quale che siano le modalita' della notifica, l'esercizio da parte dell'imputato stesso del diritto di difesa, nel cui ambito si colloca la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato. L'inserimento dell'onere di provare l'avvenuta notifica al pubblico ministero della richiesta di giudizio abbreviato, nel termine di decadenza, appare inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza, dipendendo essenzialmente il suo adempimento da fattori esterni e, percio' stesso, estranei alla volonta' dell'imputato, al suo impegno, alle sue effettive possibilita'. Si deve inoltre sottolineare la ingiustificata disparita' di trattamento dell'imputato, in questo caso, rispetto all'imputato che si trovi in situazioni analoghe, nell'ambito dei procedimenti speciali. In particolare, nel procedimento dinanzi al Pretore, in base a quanto disposto dagli artt. 557 e 555, primo comma, lett. e), 556, 560 del c.p.p. la richiesta deve essere presentata dall'imputato entro 15 giorni dalla notifica del decreto (quindi in un termine piu' che doppio rispetto a quello di cui all'art. 458, primo comma) e nessun onere ulteriore e' previsto a carico del richiedente (la richiesta, infatti, deve essere presentata direttamente al pubblico ministero, che provvedera' a trasmettere gli atti al g.i.p., con il suo parere). A questo rilievo, si potrebbe obbiettare, sul punto dei termini, che, nel procedimento pretorile, la notifica del decreto di citazione a giudizio puo' costituire la prima notizia che l'imputato riceve dell'esistenza di un procedimento a suo carico, mentre il decreto che dispone il giudizio immediato presuppone l'interrogatorio dell'indagato. Tuttavia, non pare che questa indubbia diversita' di situazioni assuma, rispetto al particolare problema della concreta possibilita' di accesso al giudizio abbreviato, un rilievo tale da giustificare una cosi' radicale disparita' di trattamento. Appare altresi' ingiustificata la disparita' di trattamento dell'imputato, nel giudizio immediato, rispetto all'imputato nel giudizio ordinario, sia per quanto attiene il termine per la presentazione della richiesta, sia per quanto attiene l'onere, assai semplificato nella sue modalita', della previa acquisizione del consenso del pubblico ministero. Nel giudizio ordinario, la richiesta di giudizio abbreviato puo' essere presentata prima della udienza preliminare e nel corso della udienza stessa fino a che non siano formulate le conclusioni. In particolare. L'avviso della udienza deve essere notificato sia all'imputato, sia al difensore, "almeno dieci giorni prima della udienza" (art. 419, terzo comma). La richiesta puo' essere presentata per iscritto, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, unitamente al consenso del pubblico ministero (art. 439, primo comma), ovviamente acquisibile senza alcuna formalita'. Ma la richiesta, e qui si rileva nettamente la disparita' di trattamento, puo' essere presentata oralmente dall'imputato nel corso della udienza preliminare (art. 439, secondo comma) e nel corso della stessa udienza puo' essere acquisito il consenso del p.m. Anche qui, valgono le obiezioni sopra prospettate, per la possibile "novita'" della contestazione per l'imputato. Non pare peraltro, che questa diversita' giustifichi, anche in questo caso, la radicale diversita' di trattamento. Infine, la brevita' del termine e la complessita' del prescritto adempimento connesso (l'onere di provare l'avvenuta notifica della richiesta al pubblico ministero), non sembra trovare spiegazione in esigenze di coordinamento con altri termini o scadenze particolari del rito immediato. Il termine a comparire e' lo stesso del giudizio ordinario e, nell'ambito di questo, un periodo di tempo piu' ampio per la richiesta del giudizio abbreviato ed una semplificazione delle modalita' di acquisizione del consenso del pubblico ministero, non avrebbero portato, concretamente, sovrapposizioni con i termini previsti per altri adempimenti, quali, ad esempio, la presentazione delle liste testimoniali. 4. - A questo punto, la rilevanza delle due questioni nel procedimento appare evidente. Nel caso in cui le questioni venissero riconosciute fondate gli atti del procedimento dovrebbero essere ritrasmessi al g.i.p., il quale dovrebbe provvedere ai sensi dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p., se il pubblico ministero, portato a conoscenza della richiesta, esprimera' il suo consenso alla richiesta stessa. 5. - Il difensore, dopo aver proposto le riferite eccezioni, ha chiesto, per l'imputato, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Il p.m. ha espresso parere contrario. Il tribunale, avuto riguardo alla gravita' oggettiva del fatto contestato (detenzione di oltre centoquattro grammi di eroina, con percentuale elevata di prodotto puro) e alla personalita' dell'imputato quale risulta dal suo certificato penale (contenente, tra gli altri, un precedente specifico), ritiene di dover respingere la richiesta del difensore, perche' le esigenze cautelari non possono essere sufficientemente tutelate, nel caso concreto, con la misura degli arresti domiciliari.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', proposta dalla difesa, dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato; Solleva di ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalita' dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, nel termine di decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato; Dispone la sospensione del giudizio la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati; Respinge la richiesta del difensore, di sostituire, per l'imputato, la misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Genova, addi' 3 dicembre 1990 Il presidente: MONTEVERDE 91C0110