N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1990

                                 N. 44
      Ordinanza emessa il 3 dicembre 1990 dal tribunale di Genova
      nel procedimento penale a carico di Malvezzi Roberto Acleto

 Processo  penale  -  Procedimenti  speciali  -  Giudizio  immediato -
 Richiesta di rito abbreviato - Prevista  decorrenza  del  termine  di
 decadenza  di  giorni  7  dalla  notifica  del  decreto  di citazione
 all'imputato e non dalla notifica dell'avviso al difensore della data
 del  giudizio  -  Compressione  del  diritto  di  difesa,  anche come
 assistenza tecnica.
 Processo  penale  -  Procedimenti  speciali  -  Giudizio  immediato -
 Richiesta di rito abbreviato -  Deposito  nel  termine  di  decadenza
 sopra  descritto  anche  della prova dell'avvenuta notifica al p.m. -
 Irragionevole disparita' di trattamento tra  imputati  in  situazioni
 analoghe,  nonche'  rispetto  all'imputato  nel  giudizio ordinario -
 Difficolta', data la ristrettezza del termine,  per  l'esercizio  del
 diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato,  alla  udienza  del  3 dicembre 1990, la seguente
 ordinanza, nel procedimento  penale  a  carico  di  Malvezzi  Roberto
 Acleto.
                           RITENUTO IN FATTO
    In  data  27  settembre  1990 e' stato notificato a Roberto Acleto
 Malvezzi, che si  trovava,  e  si  trova  attualmente,  in  stato  di
 custodia  cautelare  in  carcere,  decreto  di  giudizio immediato in
 relazione al delitto di cui all'art. 71 legge n. 685/1975,  accertato
 in Genova il 5 agosto scorso.
    Il  giorno  successivo,  28 settembre, l'avviso della data fissata
 per il giudizio e' stato notificato al suo difensore. Il  5  ottobre,
 quindi  oltre  i sette giorni dalla notifica del decreto all'imputato
 ed entro i sette giorni dalla notifica dell'avviso al  difensore,  il
 difensore   stesso,   quale   procuratore   speciale   dell'imputato,
 depositava  nella  cancelleria  del  GIP  la  richiesta  di  giudizio
 abbreviato.  La  richiesta  e'  stata  dichiarata  inammissibile  dal
 g.i.p.,  in  quanto  presentata  dall'imputato,  tramite  procuratore
 speciale, oltre il termine prescritto dall'art. 458, primo comma, del
 c.p.p. e senza  prova  della  avvenuta  notifica,  entro  il  termine
 stesso, al pubblico ministero.
    Il  difensore,  con  una memoria difensiva ed ancora nella odierna
 udienza, ha proposto tre distinte eccezioni:
      I)  ha  eccepito,  in  primo  luogo, la mancata applicazione del
 disposto  dell'art.  585,  terzo  comma,  del  c.p.p.,  previsto  per
 l'impugnazione  ma,  secondo  il  suo  assunto, di carattere generale
 ("Quando la decorrenza  e'  diversa  per  l'imputato  e  per  il  suo
 difensore",  si  legge  nella  predetta  norma "opera per entrambi il
 termine che scade per ultime");
      II)  ha  contestato,  in  secondo  luogo,  che la notifica della
 richiesta al p.m., prescritta dallo stesso art. 458, primo comma, sia
 prevista a pena di inammissibilita';
      III)   ha   sollevato,  in  via  subordinata,  la  questione  di
 costituzionalita' dall'art. 458, primo comma, c.p.p. "nella parte  in
 cui  fa  decorrere  il  termine  di  decadenza di sette giorni per la
 richiesta di giudizio  abbreviato  dalla  notifica  del  decreto  del
 g.i.p.   all'imputato  stesso  e  non  dalla  notifica  al  difensore
 fiduciario".
    Il  p.m.  ha  chiesto,  in  udienza, che vengano respinte, perche'
 infondate, le due prime eccezioni, ed ha chiesto, altresi',  che  sia
 dichiarata   manifestamente   infondata   la  predetta  questione  di
 costituzionalita'.
                             O S S E R V A
    1.  - Le prime due questioni sollevate dal difensore sono, in base
 alla vigente normativa, del tutto infondate.
    Sulla prima questione.
    L'art.  438  del c.p.p. attribuisce esclusivamente all'imputato la
 facolta' di chiedere, direttamente o  a  mezzo  procuratore  speciale
 (che  ovviamente,  puo'  essere,  ma  puo'  anche  non essere, il suo
 difensore), il giudizio abbreviato.
    Il termine di sette giorni dalla notifica del decreto, previsto, a
 pena di decadenza, per la  presentazione  della  richiesta,  riguarda
 necessariamente l'imputato, non il suo difensore che non ha un potere
 autonomo di impulso.
    Il  richiamo al disposto dell'art. 585, terzo comma, c.p.p. appare
 pertanto  non  appropriato,  perche'  quella  disposizione   riguarda
 specificamente  le  impugnazioni  e presuppone, concettualmente, quel
 potere autonomo di impugnazione attribuito dall'art. 571 del c.p.p al
 difensore.
    Sulla seconda questione.
    La  richiesta di giudizio abbreviato nel giudizio immediato, cosi'
 come e' regolata dall'art. 458, primo comma, del c.p.p., e'  un  atto
 complesso  che  comprende,  oltre  alla  richiesta vera e propria, la
 prova della avvenuta notifica  della  richiesta  stessa  al  pubblico
 ministero.
    Pertanto,  si  ha decadenza, sia nella ipotesi in cui la richiesta
 sia depositata dall'imputato o dal suo procuratore speciale oltre  al
 termine  prescritto,  sia  nella  ipotesi  in  cui  la  richiesta sia
 presentata in termine, ma non corredata dalla  prova  della  avvenuta
 notifica al pubblico ministero.
    Nel  caso  in  esame,  il  g.i.p.  ha  rilevato  correttamente  la
 sussistenza dell'uno e dell'altro motivo di decadenza.
    2. - Appare, invece, non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art. 24, secondo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
 costituzionalita',   sollevata  dal  difensore  in  via  subordinata,
 dell'art. 458, primo  comma,  del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  fa
 decorrere il termine per la presentazione della richiesta di giudizio
 abbreviato dalla  notifica  all'imputato  del  decreto  e  non  dalla
 notifica dell'avviso al suo difensore.
    E'   vero   che   il   legislatore  ha  attribuito  esclusivamente
 all'imputato la facolta' di chiedere il giudizio  abbreviato,  ma  e'
 ovvio che una scelta cosi' delicata, e cosi' ricca di implicazioni di
 vario  tipo,  richieda  l'assistenza  tecnico-professionale   di   un
 difensore.
    L'assistenza  tecnica del difensore appare necessaria, non solo al
 fine di orientare la  scelta  dell'imputato,  ma  anche  al  fine  di
 aiutarlo concretamente ad esercitare questa sua facolta'.
    La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza n. 149 dell'8 giugno
 1983, ha precisato che il diritto  di  difesa  implica  non  solo  la
 tutela  del  contraddittorio  e  della partecipazione processuale, ma
 anche quella della assistenza tecnica.
    Non  pare che l'assistenza tecnica, e quindi il diritto di difesa,
 sia assicurata con il citato disposto dell'art. 458, primo comma, del
 c.p.p.,  laddove  l'esercizio  di questa facolta' dell'imputato viene
 sottoposto ad un brevissimo termine di decadenza, decorrente non  dal
 giorno  della  notifica  dell'avviso  al difensore ma da quello della
 notifica del decreto all'imputato.
    Cio'  che  comporta,  per  il  difensore,  di  fatto,  una  grossa
 difficolta'  a   contribuire,   con   il   suo   necessario   apporto
 tecnico-professionale,  alla scelta dell'imputato e all'esercizio, in
 concreto,  della  citata  facolta'.  La  questione,  e'  gia'   stata
 sollevata,  negli  stessi  termini,  dal  tribunale  di  Torino,  con
 ordinanza 23 maggio 1990 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale,  serie
 speciale n. 33 del 22 agosto 1990.
    E'  doveroso  peraltro  sottolineare,  a  questo  punto,  che  nel
 procedimento in corso, la questione, di per se' sola, non assumerebbe
 rilevanza,   perche'   la   richiesta  di  giudizio  abbreviato,  pur
 presentato entro sette giorni dalla notifica al difensore dell'avviso
 della  data  fissata  per il giudizio, sarebbe comunque inammissibile
 per un altro motivo, e cioe' perche' alla richiesta non era  allegata
 la prova della sua avvenuta notifica al pubblico ministero.
    Ma  qui si innesta una questione di costituzionalita' della stessa
 norma, sotto un diverso profilo, che il tribunale rileva,  e  solleva
 di  ufficio,  e che si riflette, come vedremo, sulla questione di cui
 sopra,  rendendo  l'una   e   l'altra   decisamente   rilevanti   nel
 procedimento.
    3.  - La questione di costituzionalita', che il tribunale rileva e
 solleva di ufficio, con riferimento agli articoli 24, secondo  comma,
 e  3,  primo  comma,  della  Costituzione, riguarda l'art. 458, primo
 comma, del c.p.p., nella parte in cui  prevede  che  nel  termine  di
 decadenza di sette giorni l'imputato debba depositare la richiesta di
 giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico
 ministero.
    Intanto  l'onere di questa prova appare eccessivamente gravoso per
 l'imputato, avuto riguardo alla ristrettezza del termine.
    Questo  onere,  soprattutto  quando  l'imputato e' detenuto (e nel
 procedimento in corso l'imputato e' detenuto), e nel caso  si  tratti
 di imputato straniero, detenuto o meno, e' tale da rendere, di fatto,
 estremamente difficile, quale che siano le modalita' della  notifica,
 l'esercizio  da parte dell'imputato stesso del diritto di difesa, nel
 cui ambito si colloca la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato.
    L'inserimento   dell'onere   di  provare  l'avvenuta  notifica  al
 pubblico  ministero  della  richiesta  di  giudizio  abbreviato,  nel
 termine di decadenza, appare inoltre in contrasto con il principio di
 ragionevolezza,  dipendendo  essenzialmente  il  suo  adempimento  da
 fattori   esterni   e,   percio'   stesso,   estranei  alla  volonta'
 dell'imputato, al suo impegno, alle sue  effettive  possibilita'.  Si
 deve inoltre sottolineare la ingiustificata disparita' di trattamento
 dell'imputato, in questo caso, rispetto all'imputato che si trovi  in
 situazioni analoghe, nell'ambito dei procedimenti speciali.
    In  particolare,  nel  procedimento  dinanzi al Pretore, in base a
 quanto disposto dagli artt. 557 e 555, primo comma,  lett.  e),  556,
 560  del  c.p.p.  la  richiesta  deve essere presentata dall'imputato
 entro 15 giorni dalla notifica del decreto (quindi in un termine piu'
 che  doppio  rispetto  a  quello  di cui all'art. 458, primo comma) e
 nessun onere ulteriore e'  previsto  a  carico  del  richiedente  (la
 richiesta,  infatti,  deve essere presentata direttamente al pubblico
 ministero, che provvedera' a trasmettere gli atti al g.i.p.,  con  il
 suo parere).
    A  questo  rilievo, si potrebbe obbiettare, sul punto dei termini,
 che, nel procedimento pretorile, la notifica del decreto di citazione
 a  giudizio  puo'  costituire  la prima notizia che l'imputato riceve
 dell'esistenza di un procedimento a suo carico, mentre il decreto che
 dispone    il    giudizio   immediato   presuppone   l'interrogatorio
 dell'indagato.
    Tuttavia,  non  pare  che questa indubbia diversita' di situazioni
 assuma, rispetto al particolare problema della concreta  possibilita'
 di  accesso  al  giudizio abbreviato, un rilievo tale da giustificare
 una cosi' radicale disparita' di trattamento.
    Appare   altresi'  ingiustificata  la  disparita'  di  trattamento
 dell'imputato, nel  giudizio  immediato,  rispetto  all'imputato  nel
 giudizio  ordinario,  sia  per  quanto  attiene  il  termine  per  la
 presentazione della richiesta, sia per quanto attiene l'onere,  assai
 semplificato  nella  sue  modalita',  della  previa  acquisizione del
 consenso del pubblico ministero.
    Nel  giudizio  ordinario, la richiesta di giudizio abbreviato puo'
 essere presentata prima della udienza preliminare e nel  corso  della
 udienza stessa fino a che non siano formulate le conclusioni.
    In particolare.
    L'avviso  della  udienza  deve essere notificato sia all'imputato,
 sia al difensore, "almeno dieci giorni  prima  della  udienza"  (art.
 419,  terzo comma). La richiesta puo' essere presentata per iscritto,
 almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per   l'udienza,
 unitamente  al  consenso  del  pubblico  ministero  (art.  439, primo
 comma), ovviamente acquisibile senza alcuna formalita'.
    Ma  la  richiesta,  e  qui  si  rileva nettamente la disparita' di
 trattamento, puo' essere presentata oralmente dall'imputato nel corso
 della udienza preliminare (art. 439, secondo comma) e nel corso della
 stessa udienza puo' essere acquisito il consenso del p.m.
    Anche   qui,  valgono  le  obiezioni  sopra  prospettate,  per  la
 possibile "novita'" della contestazione per l'imputato.
    Non  pare  peraltro,  che  questa diversita' giustifichi, anche in
 questo caso, la radicale diversita' di trattamento.
    Infine,  la  brevita' del termine e la complessita' del prescritto
 adempimento connesso (l'onere di provare  l'avvenuta  notifica  della
 richiesta  al  pubblico ministero), non sembra trovare spiegazione in
 esigenze di coordinamento con altri termini  o  scadenze  particolari
 del rito immediato.
    Il  termine  a  comparire  e'  lo stesso del giudizio ordinario e,
 nell'ambito di  questo,  un  periodo  di  tempo  piu'  ampio  per  la
 richiesta  del  giudizio  abbreviato  ed  una  semplificazione  delle
 modalita' di acquisizione del consenso del  pubblico  ministero,  non
 avrebbero  portato,  concretamente,  sovrapposizioni  con  i  termini
 previsti per altri adempimenti, quali, ad esempio,  la  presentazione
 delle liste testimoniali.
    4.  -  A  questo  punto,  la  rilevanza  delle  due  questioni nel
 procedimento appare evidente.
    Nel  caso  in  cui le questioni venissero riconosciute fondate gli
 atti del procedimento dovrebbero essere  ritrasmessi  al  g.i.p.,  il
 quale  dovrebbe provvedere ai sensi dell'art. 458, secondo comma, del
 c.p.p.,  se  il  pubblico  ministero,  portato  a  conoscenza   della
 richiesta, esprimera' il suo consenso alla richiesta stessa.
    5.  -  Il  difensore, dopo aver proposto le riferite eccezioni, ha
 chiesto, per l'imputato, la sostituzione della misura della  custodia
 cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
    Il p.m. ha espresso parere contrario.
    Il  tribunale,  avuto  riguardo  alla gravita' oggettiva del fatto
 contestato (detenzione di oltre centoquattro grammi  di  eroina,  con
 percentuale   elevata   di   prodotto   puro)   e  alla  personalita'
 dell'imputato quale risulta dal suo certificato  penale  (contenente,
 tra  gli altri, un precedente specifico), ritiene di dover respingere
 la richiesta del difensore, perche' le esigenze cautelari non possono
 essere  sufficientemente  tutelate,  nel caso concreto, con la misura
 degli arresti domiciliari.
                                 P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita', proposta dalla difesa, dell'art. 458, primo comma,
 del   c.p.p.,   in   relazione  all'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di  sette
 giorni  per  richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica
 dell'avviso  al  difensore  della  data  fissata  per   il   giudizio
 immediato;
    Solleva   di  ufficio,  perche'  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, la questione di  costituzionalita'  dell'art.  458,  primo
 comma,  del  c.p.p.,  in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3,
 primo comma, della Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che
 l'imputato  debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con
 la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,  nel  termine
 di  decadenza  di  sette  giorni  dalla  notificazione del decreto di
 giudizio immediato;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al
 Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati;
    Respinge   la   richiesta   del   difensore,  di  sostituire,  per
 l'imputato, la misura della custodia  cautelare  in  carcere  con  la
 misura degli arresti domiciliari.
      Genova, addi' 3 dicembre 1990
                       Il presidente: MONTEVERDE

 91C0110