N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1990- 28 gennaio 1991

                                 N. 45
 Ordinanza emessa il 7 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il 28 gennaio 1991)  dal  tribunale  amministrativo  regionale  della
 Puglia, sede di Bari, sul ricorso proposto da Wittmer Giovanni contro
 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 Impiego  pubblico  -  Direttori  di  sezione  in  servizio presso gli
 Istituti di ricerca  e  sperimentazione  agraria  -  Collocazione  in
 quiescenza  al  raggiungimento  del sessantacinquesimo anno di eta' -
 Mancata previsione  del  collocamento  a  riposo  al  compimento  del
 settantacinquesimo  anno  di  eta'  come  previsto  per  i  direttori
 centrali di detti istituti - Ingiustificata disparita' di trattamento
 di   situazioni   da   ritenersi  omogenee  in  considerazione  della
 riconosciuta equiparazione della  carriera  del  personale  direttivo
 degli  istituti  di  ricerca  e  sperimentazione agraria a quella dei
 professori universitari.
 (D.P.R.  23  novembre  1967,  n.  1318,  artt. 57, ultimo comma, 58 e
 seguenti; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 310).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 714/1989
 proposto da Giovanni Wittmer, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
 Dalfino e dal dott. proc. Luigi Paccione, anche domiciliatari in Bari
 alla via Quintino Sella n. 13, contro il Ministero dell'agricoltura e
 foreste  in  persona  del  Ministro in carica, rappresentato e difeso
 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bari  per  l'accertamento
 del  diritto del ricorrente alla conservazione del posto di lavoro in
 ruolo fino al compimento del settantesimo anno di eta',  nonche'  per
 l'annullamento  della  nota  prot.  n.  67145  del 21 aprile 1989 del
 Ministero  dell'agricoltura  e  foreste,  recante   il   diniego   al
 trattenimento    in    servizio    del   prof.   Wittmer   oltre   il
 sessantacinquesimo anno di eta';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del  7 marzo 1990 la relazione del
 referendario dott. Vito Mangialardi e uditi, altresi',  l'avv.  Luigi
 Paccione  per  il  ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato  Lidia  Caputi
 Jambrenghi per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  ricorso  notificato  il  17  maggio  1989  il  prof. Giovanni
 Wittmer, dipendente  del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  in
 qualita'  di  direttore  di sezione degli istituti di sperimentazione
 agraria (cerealicoltura, sezione di Foggia) ha impugnato la nota  del
 citato  Ministero  n.  67145  del  21 aprile 1989 di reiezione di sua
 precedente istanza  intesa  alla  permanenza  in  servizio  oltre  il
 compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta' in uno con quanto
 previsto per i direttori di istituto sperimentale (art. 310 del  t.u.
 10 gennaio 1957, n. 3).
    Deduce  il  ricorrente  l'illegittimita'  dell'atto  impugnato per
 illegittimita'  costituzionale  della  normativa   disciplinante   il
 collocamento  a  riposo  dei  direttori  degli  istituti di ricerca e
 sperimentazione agrari (art. 57, ultimo comma e 58 e segg. del d.P.R.
 23  novembre 1967, n. 1318 ed art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.
 3) nella parte in cui non  estende  i  benefici  ivi  contemplati  ai
 direttori  di  sezione  dei  medesimi  istituti, per violazione degli
 artt. 3 e 97 della Costituzione.
    A  sostegno  della prospettata incostituzionalita' ha sottolineato
 quanto ingiusta sia in tale materia la diversita' di trattamento  tra
 le    due    suindicate    figure    professionali,    tenuto   conto
 dell'incontestabile loro pari dignita' scientifica,  dell'omogeneita'
 del  loro  trattamento retributivo e della riconosciuta equiparazione
 della loro carriera a quella dei professori dell'universita'.
    Si  e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata che si e'
 opposta  all'accoglimento  del  gravame,  deducendo  che   lo   stato
 giuridico delle due categorie di dipendenti (direttori degli istituti
 sperimentali agrari e direttori delle sezioni operative) si  sviluppa
 su   situazioni   soggettive  divergenti  sottolineando  altresi'  il
 carattere interpretativo dell'articolo unico della legge  n.  29/1975
 limitativo,  quanto all'equiparazione dei suoi destinatari, direttori
 di sezione con gli appartenenti ai docenti universitari,  all'aspetto
 economico del rapporto di impiego.
    Il  ricorrente  ha  ribadito  le  sue prospettazioni difensive con
 memoria depositata il 24 febbraio 1990, richiamando ordinanza n.  456
 del  23  novembre  1988  con  cui  il t.a.r. Lazio aveva ritenuto non
 manifestamente infondata la proposta eccezione di incostituzionalita'
 della  normativa in materie di collocamento a riposo dei direttori di
 sezione.
    Alla  pubblica  udienza,  il  ricorso  e'  stato  riservato per la
 decisione sentiti i difensori delle parti in causa.
                             D I R I T T O
    Oggetto  del  ricorso  in esame e' la deduzione della questione di
 legittimita'  costituzionale  della  normativa  che   disciplina   il
 collocamento  a  riposo  dei  direttori  degli  istituti di ricerca e
 sperimentazione agraria (art. 57, ultimo comma, artt. 58 e segg.  del
 d.P.R.  23  novembre  1967, n. 1318 ed art. 310 del d.P.R. 10 gennaio
 1957, n. 3) nella parte in cui  non  estende  il  collocamento  fuori
 ruolo  al  settantesimo anno di eta' ed il collocamento in quiescenza
 al settantacinquesimo anno anche ai direttori delle sezioni operative
 in cui si articolano gli istituti medesimi.
    Atteso   che   l'attuale   formulazione   legislativa  costituisce
 impedimento - come rilevato dall'amministrazione nella nota impugnata
 - alla richiesta avanzata dal ricorrente dott. Wittmer, del ruolo dei
 direttori  di  sezione  in  servizio  presso  la  sezione   operativa
 periferica di Foggia dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura
 di   Roma,   intesa   alla   permanenza   in   servizio   oltre    il
 sessantacinquesimo  anno  di eta', ne consegue che la rilevanza della
 questione di costituzionalita', ai fini della decisione del  ricorso,
 e'  in re ipsa ed al collegio non resta che deliberare in merito alla
 non manifesta infondatezza.
    Richiamate  le deduzioni a riguardo del ricorrente che nella parte
 in fatto si sono applicate, considera il collegio che  con  l'art.  3
 della  legge  27  ottobre 1966, n. 910, il Governo veniva delegato ad
 emanare norme per la riorganizzazione  -  nell'ambito  dell'attivita'
 del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  - della ricerca e della
 sperimentazione.
    A cio' si provvedeva con d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, con cui
 si delineava l'attuale disegno organizzativo del servizio di  ricerca
 e   sperimentazione  con  l'istituzione  di  istituti  scientifici  e
 tecnologici a loro volta strutturati in sezioni operative centrali  e
 periferiche.  In  particolare  con  l'art.  51  la carriera direttiva
 scientifica veniva articolata nei ruoli  di  direttori  di  istituti,
 direttori di sezioni e sperimentatori e l'accesso a tali ruoli, e non
 piu' solo a quello di  direttore  di  istituto,  era  subordinato  al
 superamento del concorso pubblico.
    In  base  al  successivo  d.P.R.  28  dicembre  1970,  n. 1077, la
 carriera del  citato  personale  scientifico  risulta  parametrata  a
 quella   dei   docenti   universitari   secondo   la   corrispondenza
 direttori-professori,  direttori  di  sezione-professori   aggregati,
 sperimentatori-assistenti.
    L'equiparazione e' poi ribadita dall'articolo unico della legge 23
 gennaio 1975, n. 29,  che  per  quanto  riguarda  specificatamente  i
 direttori  di  sezione chiarisce che la loro carriera si sviluppa con
 classi di stipendio e secondo le  norme  previste  per  il  personale
 docente  universitario  di  cui all'art. 3, primo comma, del d.-l. 1›
 ottobre 1973, n. 580, convertito con  modificazioni  nella  legge  30
 novembre 1973, n. 766.
    Orbene   ritiene   il   collegio   che  una  volta  equiparata  la
 progressione economica del  personale  direttivo  degli  istituti  di
 ricerca  e  sperimentazione agraria a quella dei docenti universitari
 debba garantirsi la omogeneita' del trattamento dell'intero personale
 direttivo  anche  in materia di limiti di eta' per il collocamento in
 quiescenza, non apparendo logico distinguere una diversa decorrenza a
 seconda del carattere apicale o meno della qualifica posseduta.
    Va  altresi'  considerata,  ai fini che quivi interessano, la pari
 dignita' scientifica tra i  direttori  di  istituto  e  direttori  di
 sezione    e   la   referenzialita'   primaria   di   questi   ultimi
 nell'esplicazione  dell'attivita'  di   ricerca   e   sperimentazione
 all'interno dei singoli istituti atteso che dal disegno organizzativo
 del  servizio  di  ricerca  e  sperimentazione  agraria,  cosi'  come
 delineato  dal  legislatore,  si  trae  la  deduzione  che  la citata
 attivita' affidata a ciascun istituto viene esplicata  nelle  singole
 sezioni  (in  termini Consiglio di Stato, secondo parere, n. 1643 del
 28 novembre 1984).
    La  conseguenza  e' che una perdurante vitalita' dell'art. 310 del
 d.P.R. n. 3/1957 che differenzia la posizione ai fini di  quiescenza,
 dei direttori di istituto da quella dei direttori di sezioni, viene a
 determinare un'illogica disparita' di trattamento nell'interno  della
 stessa  carriera  direttiva  non  piu' giustificabile alla luce della
 nuova organizzazione  dell'attivita'  scientifica  che  sopra  si  e'
 delineata,  disparita'  imputabile  ad  una ingiusta lacuna normativa
 all'atto della riorganizzazione  degli  istituti  di  sperimentazione
 agraria.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimenti
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  57,  ultimo comma e segg. del d.P.R. 23
 novembre 1967, n. 1318 ed art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.  3,
 nella  parte  in  cui  tale  normativa  non  estende il beneficio del
 collocamento in quiescenza al compimento del settantacinquesimo  anno
 di  eta'  anche  a  favore del direttore di sezione degli istituti di
 sperimentazione agraria;
    Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
 alla Corte cortituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  del  tribunale di notificare la presente
 ordinanza alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  e di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica
 e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del 7 marzo 1990.
                         Il presidente: CUONZO
   Il comp. est.: MANGIALARDI
 91C0111