N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1990- 28 gennaio 1991
N. 45 Ordinanza emessa il 7 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 gennaio 1991) dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sul ricorso proposto da Wittmer Giovanni contro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Impiego pubblico - Direttori di sezione in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria - Collocazione in quiescenza al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' - Mancata previsione del collocamento a riposo al compimento del settantacinquesimo anno di eta' come previsto per i direttori centrali di detti istituti - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni da ritenersi omogenee in considerazione della riconosciuta equiparazione della carriera del personale direttivo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a quella dei professori universitari. (D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, artt. 57, ultimo comma, 58 e seguenti; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 310). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.6 del 6-2-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 714/1989 proposto da Giovanni Wittmer, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Dalfino e dal dott. proc. Luigi Paccione, anche domiciliatari in Bari alla via Quintino Sella n. 13, contro il Ministero dell'agricoltura e foreste in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bari per l'accertamento del diritto del ricorrente alla conservazione del posto di lavoro in ruolo fino al compimento del settantesimo anno di eta', nonche' per l'annullamento della nota prot. n. 67145 del 21 aprile 1989 del Ministero dell'agricoltura e foreste, recante il diniego al trattenimento in servizio del prof. Wittmer oltre il sessantacinquesimo anno di eta'; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 7 marzo 1990 la relazione del referendario dott. Vito Mangialardi e uditi, altresi', l'avv. Luigi Paccione per il ricorrente e l'avv. dello Stato Lidia Caputi Jambrenghi per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso notificato il 17 maggio 1989 il prof. Giovanni Wittmer, dipendente del Ministero dell'agricoltura e foreste in qualita' di direttore di sezione degli istituti di sperimentazione agraria (cerealicoltura, sezione di Foggia) ha impugnato la nota del citato Ministero n. 67145 del 21 aprile 1989 di reiezione di sua precedente istanza intesa alla permanenza in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' in uno con quanto previsto per i direttori di istituto sperimentale (art. 310 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3). Deduce il ricorrente l'illegittimita' dell'atto impugnato per illegittimita' costituzionale della normativa disciplinante il collocamento a riposo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agrari (art. 57, ultimo comma e 58 e segg. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 ed art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) nella parte in cui non estende i benefici ivi contemplati ai direttori di sezione dei medesimi istituti, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. A sostegno della prospettata incostituzionalita' ha sottolineato quanto ingiusta sia in tale materia la diversita' di trattamento tra le due suindicate figure professionali, tenuto conto dell'incontestabile loro pari dignita' scientifica, dell'omogeneita' del loro trattamento retributivo e della riconosciuta equiparazione della loro carriera a quella dei professori dell'universita'. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata che si e' opposta all'accoglimento del gravame, deducendo che lo stato giuridico delle due categorie di dipendenti (direttori degli istituti sperimentali agrari e direttori delle sezioni operative) si sviluppa su situazioni soggettive divergenti sottolineando altresi' il carattere interpretativo dell'articolo unico della legge n. 29/1975 limitativo, quanto all'equiparazione dei suoi destinatari, direttori di sezione con gli appartenenti ai docenti universitari, all'aspetto economico del rapporto di impiego. Il ricorrente ha ribadito le sue prospettazioni difensive con memoria depositata il 24 febbraio 1990, richiamando ordinanza n. 456 del 23 novembre 1988 con cui il t.a.r. Lazio aveva ritenuto non manifestamente infondata la proposta eccezione di incostituzionalita' della normativa in materie di collocamento a riposo dei direttori di sezione. Alla pubblica udienza, il ricorso e' stato riservato per la decisione sentiti i difensori delle parti in causa. D I R I T T O Oggetto del ricorso in esame e' la deduzione della questione di legittimita' costituzionale della normativa che disciplina il collocamento a riposo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (art. 57, ultimo comma, artt. 58 e segg. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 ed art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) nella parte in cui non estende il collocamento fuori ruolo al settantesimo anno di eta' ed il collocamento in quiescenza al settantacinquesimo anno anche ai direttori delle sezioni operative in cui si articolano gli istituti medesimi. Atteso che l'attuale formulazione legislativa costituisce impedimento - come rilevato dall'amministrazione nella nota impugnata - alla richiesta avanzata dal ricorrente dott. Wittmer, del ruolo dei direttori di sezione in servizio presso la sezione operativa periferica di Foggia dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, intesa alla permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta', ne consegue che la rilevanza della questione di costituzionalita', ai fini della decisione del ricorso, e' in re ipsa ed al collegio non resta che deliberare in merito alla non manifesta infondatezza. Richiamate le deduzioni a riguardo del ricorrente che nella parte in fatto si sono applicate, considera il collegio che con l'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Governo veniva delegato ad emanare norme per la riorganizzazione - nell'ambito dell'attivita' del Ministero dell'agricoltura e foreste - della ricerca e della sperimentazione. A cio' si provvedeva con d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, con cui si delineava l'attuale disegno organizzativo del servizio di ricerca e sperimentazione con l'istituzione di istituti scientifici e tecnologici a loro volta strutturati in sezioni operative centrali e periferiche. In particolare con l'art. 51 la carriera direttiva scientifica veniva articolata nei ruoli di direttori di istituti, direttori di sezioni e sperimentatori e l'accesso a tali ruoli, e non piu' solo a quello di direttore di istituto, era subordinato al superamento del concorso pubblico. In base al successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, la carriera del citato personale scientifico risulta parametrata a quella dei docenti universitari secondo la corrispondenza direttori-professori, direttori di sezione-professori aggregati, sperimentatori-assistenti. L'equiparazione e' poi ribadita dall'articolo unico della legge 23 gennaio 1975, n. 29, che per quanto riguarda specificatamente i direttori di sezione chiarisce che la loro carriera si sviluppa con classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'art. 3, primo comma, del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Orbene ritiene il collegio che una volta equiparata la progressione economica del personale direttivo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria a quella dei docenti universitari debba garantirsi la omogeneita' del trattamento dell'intero personale direttivo anche in materia di limiti di eta' per il collocamento in quiescenza, non apparendo logico distinguere una diversa decorrenza a seconda del carattere apicale o meno della qualifica posseduta. Va altresi' considerata, ai fini che quivi interessano, la pari dignita' scientifica tra i direttori di istituto e direttori di sezione e la referenzialita' primaria di questi ultimi nell'esplicazione dell'attivita' di ricerca e sperimentazione all'interno dei singoli istituti atteso che dal disegno organizzativo del servizio di ricerca e sperimentazione agraria, cosi' come delineato dal legislatore, si trae la deduzione che la citata attivita' affidata a ciascun istituto viene esplicata nelle singole sezioni (in termini Consiglio di Stato, secondo parere, n. 1643 del 28 novembre 1984). La conseguenza e' che una perdurante vitalita' dell'art. 310 del d.P.R. n. 3/1957 che differenzia la posizione ai fini di quiescenza, dei direttori di istituto da quella dei direttori di sezioni, viene a determinare un'illogica disparita' di trattamento nell'interno della stessa carriera direttiva non piu' giustificabile alla luce della nuova organizzazione dell'attivita' scientifica che sopra si e' delineata, disparita' imputabile ad una ingiusta lacuna normativa all'atto della riorganizzazione degli istituti di sperimentazione agraria.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimenti agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57, ultimo comma e segg. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 ed art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui tale normativa non estende il beneficio del collocamento in quiescenza al compimento del settantacinquesimo anno di eta' anche a favore del direttore di sezione degli istituti di sperimentazione agraria; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte cortituzionale; Ordina alla segreteria del tribunale di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del 7 marzo 1990. Il presidente: CUONZO Il comp. est.: MANGIALARDI 91C0111