N. 39 ORDINANZA 17 - 31 gennaio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reato in genere - Reati tributari - Fallimento - Omesso versamento
 delle ritenute fiscali - Esenzione dalla responsabilita' penale -
 Mancata previsione -  Jus superveniens:   d.-l. 14 gennaio 1991, n. 7
 - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
 del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
 amnistia),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  23  luglio 1990 dal
 Tribunale di Forli' nel procedimento penale a  carico  di  Compagnone
 Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale
 penale di Forli' ha sollevato questione incidentale  di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   2   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione  di  amnistia),  "nella
 parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento,
 di impossibilita' di effettuare il versamento  nel  termine  da  tale
 norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   che   ha   concluso  per  la  manifesta  inammissibilita'  o
 infondatezza della questione;
    Considerato   che   all'imputato  nel  giudizio  a  quo  e'  stato
 contestato  il  reato  di  cui  all'art.  2,   secondo   comma,   del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto
 1982, n. 516, per aver omesso il versamento  delle  ritenute  fiscali
 dal  febbraio  all'ottobre  1984  e che lo stesso e' stato dichiarato
 fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale
 fino all'aprile 1985);
       che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3
 del  decreto-legge  14  gennaio  1991,  n.  7,  si  e'  data  diversa
 configurazione  alle  ipotesi  di  reato  di cui al citato art. 2 del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;
       che  l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
 n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione  dei
 periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art.
 3 ha efficacia retroattiva;
       che  l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
 n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del
 decreto-  legge  10  luglio  1982,  n.  429, convertito nella legge 7
 agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in  caso
 di  rateizzazione",  per  documentata  istanza dell'interessato, fino
 alla  scadenza  del   versamento   rateale",   onde   consentire   la
 regolarizzazione;
       che  si  rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti
 al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone la restituzione degli atti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0124