N. 46 ORDINANZA 17 - 31 gennaio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Giudizio pretorile - Giudizio abbreviato Facolta'
 di richiederlo da parte dell'arrestato ma non dall'imputato libero -
 Assoluta diversita' delle situazioni a confronto - Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 555, lett.  e), e 560, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.   Francesco
 Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 560, primo
 comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, promosso con
 ordinanza  emessa  l'8  marzo  1990  dal  Pretore  di Patti - Sezione
 distaccata di S. Agata Militello nel procedimento penale a carico  di
 Frenis  Antonino,  iscritta  al  n. 590 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Pretore di Patti - Sezione distaccata di S. Agata
 Militello,  con  ordinanza  dell'8  marzo  1990,  ha  sollevato,   in
 riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita' degli artt. 560, primo comma,  e  555,  lettera  e,  del
 codice di procedura penale;
      che,   secondo   il   giudice   a   quo,   le  norme  denunciate
 determinerebbero "una illogica disparita' di trattamento" nell'ambito
 dello  stesso  giudizio  pretorile per il fatto che, mentre, ai sensi
 dell'art. 566,  ottavo  comma,  l'arrestato  puo'  chiedere  dopo  la
 convalida   dell'arresto   il  giudizio  abbreviato  al  giudice  del
 dibattimento, tale facolta' e' negata all'imputato non arrestato;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata,  in  via  principale,
 inammissibile e, in subordine, non fondata;
    Considerato  che  la questione deve dirsi manifestamente infondata
 per l'assoluta diversita' delle situazioni poste a confronto  (da  un
 lato,  il  giudizio  direttissimo  e,  dall'altro  lato,  il giudizio
 ordinario), che giustifica la diversita' di trattamento sia quanto al
 momento  per  la  presentazione della richiesta sia quanto al giudice
 chiamato a decidere in ordine ad essa;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera  e),  del
 codice  di  procedura  penale,  sollevata, in riferimento all'art. 3,
 primo comma, della Costituzione,  dal  Pretore  di  Patti  -  Sezione
 distaccata di S. Agata Militello con ordinanza dell'8 marzo 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0131