N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 gennaio 1991
N. 9 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 gennaio 1991 (della regione Toscana) Finanza regionale - Attribuzione alle regioni e all'Automobile club d'Italia per l'anno 1989 di somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo di imposta di soggiorno, e per l'anno 1990 di somme pari a queste ultime oppure proporzionalmente ridotte nel caso che i versamenti affluiti allo Stato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 66/1989, siano inferiori al complessivo importo di L. 42.479.268.679 - Illegittima riduzione con atto amministrativo di somme attribuite con legge statale alle regioni - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni. (Decreto 10 novembre 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze). (Cost., artt. 3, 117, 118 e 119).(GU n.7 del 13-2-1991 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana, in persona del predidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, giusta delibera g.r. n. 36 del 7 gennaio 1991, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per l'annullamento dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, del 10 novembre 1990 "attribuzione alle regioni e all'Automobile club d'Italia di somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo di imposta di soggiorno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, p. 8. 1. - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 e' stato pubblicato il decreto ministeriale con il quale, fra l'altro, sono attribuite alle regioni per l'anno 1989 somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta indicati nell'art. 1 del decreto per le somme ugualmente indicate nell'art. 1. Il terzo comma dell'art. 1 stabilisce inoltre che per l'anno 1990, sono attribuite alle regioni somme in misura pari a quelle assegnate per il 1989 oppure somme "parzialmente ridotte" nel caso i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 66/1989 siano inferiori al complessivo importo indicato nello stesso articolo (che e' lo stesso importo totale attribuito alle regioni per l'anno 1989). Nella parte motiva del decreto, quest'ultimo fa riferimento - fra l'altro - al secondo comma dell'art. 10 del d.-l. n. 66/1989, convertito in legge n. 144/1989. 2. - L'art. 10 del d.-l. n. 66/1989 convertito in legge n. 144/1989 dispone: "1. Con effetto dal 1 gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di soggiorno di cui al d.-l. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 a), e successive modificazioni e integrazioni. 2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica". Il precedente art. 6 "Disposizioni particolari per l'applicazione e dell'imposta (trattasi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni) e varie", stabilisce che: "1. Nei comuni istituiti successivamente al 1 gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dall'allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale e' adottata la deliberazione di cui all'art. 2. 2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal terzo comma. 3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del secondo comma per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'art. 10, secondo e terzo comma, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette e' effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalita' ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni a), sentite l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani". 3. - Come gia' accennato, il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze del 10 novembre 1990, che significativamente si intitola "attribuzione alle regioni e all'Automobile club d'Italia di somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo di imposta di soggiorno", all'art. 1, ultimo comma, stabilisce che "per l'anno 1990 alle regioni sono attribuite somme in misura pari a quelle assegnate per l'anno 1989, ovvero somme proporzionalmente ridotte qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, siano inferiori, in base alle risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990, al complessivo importo di L. 42.479.268.679". 4. - In tal modo si riduce in modo illegittimo e lesivo della spesa regionale il contributo dovuto alle regioni che per legge deve essere pari tanto per l'anno 1989 quanto per l'anno 1990 a quello devoluto nel 1988, come sopra detto. La legge esplicitamente prevede la misura del contributo, che dev'essere pari, e non puo' essere ridotto da un atto amministrativo la cui competenza e' limitata alle modalita' e ai termini di cui parla l'art. 6, terzo comma, primo periodo, senza intaccare la disposizione dell'art. 10. 5. - Viceversa, l'illegittimo decreto, violando gli artt. 3, primo comma, 117, 118, 119 della Costituzione, opera un'illegittima riduzione pretendendo di modificare il chiaro disposto della legge (contributo pari) riducendo l'attribuzione di somme alle regioni in correlazione all'ammontare dei versamenti delle quote spettanti allo Stato dell'imposta sulle imprese, arti e professioni. Tali versamenti sono disciplinati dall'art. 6, secondo comma, cosi' come e' disciplinato l'impiego delle somme versate dalle province e affluite allo Stato. Le somme vanno utilizzate prioritariamente per i versamenti alle regioni dei contributi di cui all'art. 10, secodo e terzo comma, fino alla concorrenza del relativo fabbisogno. Il quale e' quello di raggiungere la parita' con l'importo delle somme devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988; se il gettito della imposta sulle imprese arti e professioni e' superiore al fabbisogno predetto, le residue somme affluite alle Casse dello Stato saranno dai suoi organi competenti liberamente utilizzate. Se, viceversa, il gettito fosse inferiore al fabbisogno (e cioe' alla parita' con l'imposta del 1988) lo Stato dovra' provvedere in altro modo utilizzando altri fondi; non potra' mai non corrispondere il contributo pari all'imposta di soggiorno del 1988. 6. - La lesione dell'autonomia regionale posta in essere dall'illegittimo decreto governativo, che modifica una norma di legge rovesciando i principi di gerarchia delle fonti e la riserva di legge posta dall'art. 119 della Costituzione (su cui sono intervenute numerose sentenze della Corte), impone alla regione Toscana di chiedere
P. Q. M. che la Corte dichiari che non spetta allo Stato ridurre con atto amministrativo l'ammontare del contributo a favore delle regioni previsto dall'art. 10 del d.-l. n. 66/1989 convertito in legge n. 144/1989 e conseguentemente annulli l'art. 1, ultimo comma, del decreto 10 novembre 1990 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze del 10 novembre 1990 "Attribuzione alle regioni e all'Automobile club d'Italia di somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo di imposta di soggiorno", in quanto emanato in violazione degli artt. 3, primo comma, 117, 118, 119 della Costituzione. Roma, addi' 21 dicembre 1990 Avv. Alberto PREDIERI 91C0132