N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1990
N. 70 Ordinanza emessa il 3 dicembre 1990 dal tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Lauricella Giovanni Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta per il rito abbreviato - Dissenso vincolante del p.m. Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, cod. proc. pen. 1988 - Possibile disparita' di trattamento tra casi identici - Determinazione della pena sottoposta alla volonta' di una delle parti (p.m.) anziche' al giudice. (C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 102).(GU n.8 del 20-2-1991 )
IL TRIBUNALE Decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato; Udito il p.m.; Rilevato che, nel procedimento penale in esame, l'imputato ha, prima che venisse dichiarato aperto il dibattimento, richiesto il giudizio abbreviato a sensi degli artt. 451, 452 e 483 del c.p.p. e il p.m. non vi ha consentito, si' che l'istanza e' stata, per tale ragione, rigettata; Ritenuto che le risultanze del dibattimento, in particolare i risultati della perizia, appaiono tali da imporre l'affermazione di penale responsabilita' dell'imputato; Osservato il p.m., dopo aver negato l'assenso all'istanza di giudizio abbreviato, ha indicato il suo consulente di parte, dott. Luigi Dagna, come teste, ed ha proposto domande che, come risulta dal verbale d'udienza, erano tendenti a confermare il contenuto da una consulenza di parte allegata al fascicolo del p.m.; che solo dinanzi alle opposizioni formulate dalla difesa alle domande cosi' rivolte dal p.m. al teste Dagna, il rappresentante dell'accusa ha rinunciato al teste, ed ha formulato tardiva richiesta di perizia; che l'indagine tecnica e' stata pertanto disposta d'ufficio del tribunale; che il fatto che le conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio ing. Steffenino non sono state contestate dal c.t. ne' dal p.m. stesso, che le ha poste a fondamento delle sue richieste di condanna, puo' far fondatamente ritenere che il consulente del p.m. aveva gia' rassegnato a questo conclusioni identiche a quelle rassegnate al tribunale dal perito d'ufficio; che pertanto nel fascicolo del p.m. esistevano, gia' prima dell'apertura del dibattimento, gli stessi elementi accusatori poi acquisiti nel corso del dibattimento, si' che era pertanto possibile addivenire a decisione allo stato degli atti; Rilevato che, conseguentemente, per il solo fatto che il p.m. non ha consentito al rito abbreviato, l'imputato deve essere condannato a pena superiore a quella che gli sarebbe stata inflitta ove il consenso del p.m. vi fosse stato; Ritenuto che in tale modo il sistema processuale vigente consente ad una parte - il p.m. - di esercitare un vincolante, unilaterale e, al limite, immotivato condizionamento non solo del rito da seguire ma anche della pena da infliggere, senza che sia consentito al giudice alcun intervento recuperatorio delle esigenze ritenute di giustizia, (cosa che invece e' prevista nel caso di richiesta del cosiddetto "patteggiamento" di cui all'art. 448 del c.p.p.); Ritenuto che il profilato sistema processuale pare contrastare con quanto disposto dall'art. 102 del Costituzione, essendo la determinazione della pena prerogativa essenziale dell'esercizio della giurisdizione ed essendo tale esercizio riservato unicamente al giudice e non alle parti; Ritenuto che la normativa denunciata pare contrastare altresi' con l'art. 3 della Costituzione, in quanto situazioni uguali subiscono diversita' di trattamento, data l'insindacabilita' del diniego di consesso del p.m. al rito abbreviato; Ritenuto di non poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della menzionata questione; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 66 dell'8 febbraio 1990 e l'ordinanza della stessa Corte n. 252 del 3 maggio 1990; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione nella parte in cui non prevede per il giudice la possibilita' di sindacare il mancato consenso del p.m. alla richiesta di giudizio abbreviato, formulato dall'imputato al fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442 del c.p.p.; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso a carico di Lauricella Giovanni; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Asti, addi' 3 dicembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0187