N. 84 ORDINANZA 28 gennaio - 15 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Codice previgente - Imputato latitante ed
 irreperibile condannato in contumacia - Impugnazione da parte del
 difensore d'ufficio privo di specifico mandato - Esclusione -
 Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 315/1990)
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P. 1930, art. 192, terzo comma, quale sostituito dall'art.  2
 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 192 del codice
 di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera  dell'art.  2
 della   legge   23  gennaio  1989,  n.  22  (Nuova  disciplina  della
 contumacia), promosso con ordinanza emessa il 12  giugno  1990  dalla
 Corte  d'assise  di  Torino  nel  processo  penale a carico di Chokri
 Djendonhi ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 34, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto   che   la   Corte  d'assise  di  Torino,  nel  giudicare
 dell'ammissibilita'dell'impugnazione proposta dai difensori di alcuni
 imputati  condannati  in  primo grado con il rito degli irreperibili,
 ha, con ordinanza del 12 giugno 1990, sollevato, in riferimento  agli
 artt.  3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 192, terzo comma, del codice di  procedura  penale  del  1930,  quale
 sostituito  ad  opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,
 "nella parte in cui non consente al difensore d'ufficio  di  imputato
 latitante  ed  irreperibile,  condannato  in  contumacia, di proporre
 impugnazione avverso la sentenza  se  non  sia  munito  di  specifico
 mandato";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 315 del 1990, ha
 gia'  dichiarato   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  192,  terzo comma, del codice di procedura
 penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23
 gennaio  1989,  n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di
 imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando
 non sia munito di specifico mandato;
      che,  non  adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
 diversi da quelli allora esaminati, la questione  qui  proposta  deve
 essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del  codice  di  procedura
 penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23
 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della  contumacia),  sollevata,
 in  riferimento  agli  artt.3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di
 assise di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0204