N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 1991

                                 N. 81
     Ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dal tribunale di Pistoia
 nel procedimento penale a carico di Del Ministro Braschi Maria Teresa
 ed altro
 Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti gia'
    escussi  dalla  p.g. - Divieto di testimonianza indiretta solo per
    gli agenti e gli  ufficiali  di  p.g.  anche  in  caso  di  morte,
    infermita'  o  irreperibilita'  del  teste  -  Irragionevolezza  -
    Lesione del principio di eguaglianza  tra  testimoni  nonche'  del
    potere di accertamento della verita' sostanziale.
 (C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81,
    art. 2, dirett. 31, punto secondo).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                             IL TRIBUNALE
   In  ordine  alla  richiesta  del  p.m. per l'ammissione, con poteri
 d'ufficio ex art. 507 del c.p.p., della testimonianza degli ufficiali
 di p.g. che raccolsero le dichiarazioni testimoniali  rese  da  Bindi
 Catia,  sulle  cessioni  di  stupefacenti  alla stessa da parte degli
 attuali imputati, essendo nel frattempo la Bindi deceduta;
    Rilevato che in via preliminare e' stata respinta la richiesta del
 p.m. per la  allegazione,  al  fascicolo  per  il  dibattimento,  dei
 verbali  compiuti dalla p.g. di s.i.t. della Bindi, stante l'assoluto
 divieto di dare  lettura  al  dibattimento  di  tali  atti  ai  sensi
 dell'art.  514  del c.p.p., e la non estensibilita' agli atti assunti
 dalla p.g., divenuti irripetibili per fatti sopravvenuti, del  regime
 previsto  invece  dall'art.  512  del c.p.p. per gli atti assunti dal
 p.m. cosicche' la nozione di irripetibilita' di cui all'art. 431  del
 c.p.p.,  pur  se  letteralmente  generica,  va  ristretta  alla  sola
 irripetibilita' originaria;
    Ritenuto di dover  mantenere  ferma  l'anzidetta  ordinanza  e  la
 interpretazione che la sorregge;
    Ritenuto  peraltro  l'assoluta  necessita' ai fini del decidere di
 assumere le testimonianze richieste dal p.m.; che tali prove hanno il
 carattere di "novita'" attesa la prospettazione originaria  del  p.m.
 sulla  allegabilita'  al  fascicolo  per il dibattimento dell'atto di
 s.i.t.;
    Rilevato che alla prova testimoniale si oppone il divieto previsto
 per gli ufficiali e gli agenti di p.g. dal quarto comma dell'art. 195
 del c.p.p. in attuazione delle direttive di cui al p. 31 dell'art.  2
 della legge 16 febbraio 1987, n. 81;
    Ritenuto   che   tale   divieto  contrasta  con  il  principio  di
 uguaglianza  di  cui  all'art.   3   della   Costituzione,   giacche'
 irrazionalmente  opera  una  discriminazione  fra  testimoni  che non
 rivestono quelle qualita' - per i quali non e' previsto alcun divieto
 salve le garanzie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 195  -
 e testimoni che, invece, hanno quelle qualita';
    Ritenuto  che  la  irrazionalita'  e  la disparita' di trattamento
 appaiono particolarmente evidenti nel caso in cui l'esame diretto del
 testimone di riferimento non sia possibile, per morte,  infermita'  o
 irreperibilita' dello stesso;
    Ritenuto  che  il  divieto non puo' essere nemmeno giustificato in
 relazione alla qualita' di agenti o ufficiali  di  p.g.  giacche'  la
 testimonianza  di  questi e' stata da sempre considerata fondamentale
 nel processo penale per la raccolta  delle  informazioni,  proprio  a
 ragione della funzione pubblica da loro svolta;
    Ritenuto  ancora  che  il  principio di oralita' che sottende alla
 disciplina sulla testimonianza de relato non puo' applicarsi in  modo
 diverso a seconda della qualita' personale dei testimoni;
    Ritenuto,   infine,  che  il  divieto  di  cui  si  tratta  appare
 irrazionale anche in se stesso considerato  giacche'  impedisce,  nel
 caso  di  morte, infermita' o irreperibilita' del testimone riferito,
 l'accertamento della verita'  sostanziale,  senza  alcun  ragionevole
 motivo,  anche  quando, l'informazione assunta sia indispensabile per
 le stesse esigenze della difesa garantite  dall'art.  24  (si  faccia
 l'ipotesi   del   testimone  che  abbia  confermato  l'alibi  addotto
 dall'imputato, cosi' come, dall'altra  parte,  quella  della  persona
 offesa  di un grave reato che fornisca in extremis all'agente di p.g.
 intervenuto il nome del suo aggressore);
    Ritenuto pertanto che la questione e' rilevante in questo giudizio
 e che non e' manifestamente infondata;
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 195, quarto comma del c.p.p. e
 dell'art. 2, n. 31 ultima parte, secondo punto,  della  legge  n.  81
 dell'87  in  relazione  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione, nella
 parte in cui pone il divieto agli agenti  ed  ufficiali  di  p.g.  di
 deporre  sul  contenuto di dichiarazioni acquisite da persone che non
 possono, per morte, infermita' od irreperibilita',  essere  esaminate
 quali testi di riferimento;
    Dispone  la  sospensione del procedimento a carico di Del Ministro
 Braschi Maria Teresa e Frullini Stefano;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
 deputati.
                        Il presidente: CIMORONI
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 91C0209