N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 1991
N. 81 Ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Del Ministro Braschi Maria Teresa ed altro Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti gia' escussi dalla p.g. - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte, infermita' o irreperibilita' del teste - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza tra testimoni nonche' del potere di accertamento della verita' sostanziale. (C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 31, punto secondo). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.10 del 4-3-1992 )
IL TRIBUNALE In ordine alla richiesta del p.m. per l'ammissione, con poteri d'ufficio ex art. 507 del c.p.p., della testimonianza degli ufficiali di p.g. che raccolsero le dichiarazioni testimoniali rese da Bindi Catia, sulle cessioni di stupefacenti alla stessa da parte degli attuali imputati, essendo nel frattempo la Bindi deceduta; Rilevato che in via preliminare e' stata respinta la richiesta del p.m. per la allegazione, al fascicolo per il dibattimento, dei verbali compiuti dalla p.g. di s.i.t. della Bindi, stante l'assoluto divieto di dare lettura al dibattimento di tali atti ai sensi dell'art. 514 del c.p.p., e la non estensibilita' agli atti assunti dalla p.g., divenuti irripetibili per fatti sopravvenuti, del regime previsto invece dall'art. 512 del c.p.p. per gli atti assunti dal p.m. cosicche' la nozione di irripetibilita' di cui all'art. 431 del c.p.p., pur se letteralmente generica, va ristretta alla sola irripetibilita' originaria; Ritenuto di dover mantenere ferma l'anzidetta ordinanza e la interpretazione che la sorregge; Ritenuto peraltro l'assoluta necessita' ai fini del decidere di assumere le testimonianze richieste dal p.m.; che tali prove hanno il carattere di "novita'" attesa la prospettazione originaria del p.m. sulla allegabilita' al fascicolo per il dibattimento dell'atto di s.i.t.; Rilevato che alla prova testimoniale si oppone il divieto previsto per gli ufficiali e gli agenti di p.g. dal quarto comma dell'art. 195 del c.p.p. in attuazione delle direttive di cui al p. 31 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Ritenuto che tale divieto contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' irrazionalmente opera una discriminazione fra testimoni che non rivestono quelle qualita' - per i quali non e' previsto alcun divieto salve le garanzie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 195 - e testimoni che, invece, hanno quelle qualita'; Ritenuto che la irrazionalita' e la disparita' di trattamento appaiono particolarmente evidenti nel caso in cui l'esame diretto del testimone di riferimento non sia possibile, per morte, infermita' o irreperibilita' dello stesso; Ritenuto che il divieto non puo' essere nemmeno giustificato in relazione alla qualita' di agenti o ufficiali di p.g. giacche' la testimonianza di questi e' stata da sempre considerata fondamentale nel processo penale per la raccolta delle informazioni, proprio a ragione della funzione pubblica da loro svolta; Ritenuto ancora che il principio di oralita' che sottende alla disciplina sulla testimonianza de relato non puo' applicarsi in modo diverso a seconda della qualita' personale dei testimoni; Ritenuto, infine, che il divieto di cui si tratta appare irrazionale anche in se stesso considerato giacche' impedisce, nel caso di morte, infermita' o irreperibilita' del testimone riferito, l'accertamento della verita' sostanziale, senza alcun ragionevole motivo, anche quando, l'informazione assunta sia indispensabile per le stesse esigenze della difesa garantite dall'art. 24 (si faccia l'ipotesi del testimone che abbia confermato l'alibi addotto dall'imputato, cosi' come, dall'altra parte, quella della persona offesa di un grave reato che fornisca in extremis all'agente di p.g. intervenuto il nome del suo aggressore); Ritenuto pertanto che la questione e' rilevante in questo giudizio e che non e' manifestamente infondata; Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma del c.p.p. e dell'art. 2, n. 31 ultima parte, secondo punto, della legge n. 81 dell'87 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui pone il divieto agli agenti ed ufficiali di p.g. di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da persone che non possono, per morte, infermita' od irreperibilita', essere esaminate quali testi di riferimento; Dispone la sospensione del procedimento a carico di Del Ministro Braschi Maria Teresa e Frullini Stefano; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Il presidente: CIMORONI Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 91C0209