N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1990
N. 85 Ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Zollo Rufino Processo penale - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilita' di proporle solo su impulso del g.i.p. - Impossibilita' per lo stesso di nomina del c.t.u. Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio del buon andamento della p.a. (C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma). (Cost., artt. 24 e 97).(GU n.9 del 27-2-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare; Premesso che in questa sede la difesa ha richiesto termine per produrre idonea documentazione asseritamente a discarico del proprio assistito; Poiche', trattandosi pur sempre di documentazione proveniente da parte privata, deve ritenersi che il domandato si traduca in una implicita richiesta di perizia - c.t.u.; Poiche' quest'ultima di per se' apparirebbe ammissibile e concludente ai fini decisori, apparendone, almeno in astratto, evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, trattandosi chiaramente, sempre in astratto e fatta salva ovviamente valutazione a posteriori, di prova a discarico; Premesso che l'interpretazione esegetico-giurisprudenziale di questo giudicante, gia' altre volte, in altri casi concreti, applicata, lascia intatti i termini della questione che segue, ove e' riscontrabile la manifesta lacunosita' sotto il profilo della certezza del diritto e dei parametri del giudizio, dell'art. 422 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti, pubbliche o private che siano, di indicare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non essendovi coordinamento logico fra questo periodo ed i successivi; sembrando quindi che il giudice possa ammettere le prove richieste dalle rispettive parti, tanto se risulti manifesta la decisivita' ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio, quanto nell'opposta ipotesi, soltanto allorche' egli stesso non abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e non abbia dichiarato chiusa la discussione, stimolando al contrario, pur nel presente modello accusatorio, l'impulso probatorio di parte; Poiche' cio' contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione sul diritto di difesa, incontestabilmente appartenente a tutte le parti, pubbliche o private che siano, contrastando la formulazione riduttiva della norma anche con il principio dell'accertamento della verita' materiale in tanto in quanto detto principio risalta nella differenza che corre fra l'evidenza di cui all'art. 425, finalizzata al 422 e quindi piu' complessa, eventualmente da ricercare tramite le dette prove, e l'evidenza lampante ed oculare di cui all'art. 129 stesso c.p.p., che esclude al contrario la ricerca di una prova, che come tale non denoterebbe piu' l'evidenza; Poiche' la detta incostituzionalita' si riferisce anche al concetto di "audizione di consulenti tecnici", sembrando riduttiva detta dizione, tale quindi da escludere la figura del c.t.u. nominato dal giudice, sembrando, limitarsi al contrario ai c.t.p. gia' nominati; Poiche' una interpretazione non restrittiva e non formalista della norma non si tradurrebbe in una reintroduzione dell'istruzione formale e della figura del g.i., in quanto l'utilizzazione della c.t.u. resterebbe confinata nella sfera endoprocessuale (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) senza quindi alcuna utilizzabilita' in dibattimento, e si consentirebbe all'udienza preliminare il compito di autentico filtro selettore con conseguente deintasamento dei dibattimenti, filtro oggi esistente soltanto in teoria e limitato dalla riduttivita' normativa, il tutto in violazione anche dell'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.a. (fra cui e' compresa ovviamente l'amministrazione della giustizia), cio' per i pregressi motivi;
P. Q. M. Letto l'art. 1 della Costituzione 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Essendo la questione sollevata d'ufficio non manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione in oggetto, relativa alla incostituzionalita' dell'art. 422, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma, alla propulsione da parte del g.i.p. stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione "consulenti tecnici" anche la nomina di c.t.u. da parte del giudice stesso, contrastando detta normativa tanto con l'art. 24 della Costituzione quanto con l'art. 97 della stessa; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla persona offesa dal reato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendone data lettura nell'udienza preliminare odierna alle residue parti in causa ed al p.m., nonche' per la comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 12 novembre 1990 Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO 91C0217