N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1990- 7 febbraio 1991

                                 N. 92
 Ordinanza   emessa   il   16   marzo   1990   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 7 febbraio 1991) dalla corte d'appello  di  Perugia
 nel procedimento penale a carico di Antonelli Nazareno
 Processo penale - Codice previgente - Imputato contumace Impugnazione
 - Prevista esclusione per il difensore anche  di  fiducia,  privo  di
 mandato   speciale   -  Irrazionale  deteriore  trattamento  rispetto
 all'imputato presente e per la difesa in senso tecnico -  Conseguente
 lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P.,  art.  192,  terzo  comma,  ultimo periodo, modificato dalla
 legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                           LA CORTE D'APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Visti gli atti a carico di Antonelli Nazzareno;
    Rilevato  che  l'Antonelli, contumace nel giudizio di primo grado,
 e' stato prosciolto per amnistia dal pretore di Perugia con  sentenza
 in data 29 marzo 1989;
    Rilevato  che  il  difensore di fiducia dell'Antonelli ha proposto
 dichiarazione di appello e ha  successivamente  presentato  i  motivi
 senza  essere  munito di un apposito mandato ad impugnare, cosi' come
 previsto dall'art. 192 del c.p.p., come  modificato  dalla  legge  23
 gennaio 1989, n. 22;
    Rilevato   che   il  difensore  all'udienza  odierna  ha  eccepito
 preliminarmente la incostituzionalita' della norma per contrasto  con
 gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Udito   il  p.g.,  che  ha  concluso  per  la  infondatezza  della
 eccezione;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione:
      rilevante  perche'  ai  sensi della norma impugnata questa corte
 dovrebbe limitarsi a  pronunciare  la  inammissibilita'  dell'appello
 proposto, senza poter entrare nel merito;
      non manifestamente infondata giacche':
       1)  lo  stato  di  contumacia  deriva  da  una legittima scelta
 dell'imputato, dalla quale non  puo'  derivargli  una  situazione  di
 pregiudizio  o  deteriore rispetto all'imputato che preferisca essere
 presente al dibattimento;
       2)  dalla  norma  consegue  una  incomprensibile  disparita' di
 trattamento per la difesa in  senso  tecnico,  derivante  solo  dalla
 presenza o assenza in aula dell'imputato;
       3)  la  predetta  disparita'  di  trattamento  appare  peraltro
 irrazionale ed iniqua giacche' proprio nell'ipotesi di contumacia  il
 difensore  puo'  essere in concreto l'unico a poter rendere effettivo
 l'esercizio della difesa (cfr.  La  frequente  ipotesi  dell'imputato
 irreperibile);
       4) la impossibilita' per il difensore del contumace di proporre
 impugnazione senza un espresso  mandato  viene  a  trasformarsi  (con
 riferimento   alla   diversa   disciplina  nell'ipotesi  di  imputato
 presente) in una sorta  di  implicita  revoca  presunta  del  mandato
 difensivo, pur se gia' conferito di fiducia e senza limiti espressi;
    Tanto  fino ad ora premesso, ritenuto che l'art. 192, terzo comma,
 ultima parte, del c.p.p. appare in contrasto con gli  artt.  3  e  24
 della Costituzione;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 134 e segg. della Costituzione;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale  dell'art.  192,  terzo  comma,  ultima
 parte,   del  codice  di  procedura  penale,  cosi'  come  modificato
 dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, per contrasto con gli
 artt.  3  e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al
 difensore dell'imputato contumace di proporre impugnazione avverso la
 sentenza se non munito di uno specifico mandato;
    Sospende  il presente giudizio e ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
   Il collaboratore di cancelleria: CICCARONE
 91C0224