N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1990- 7 febbraio 1991
N. 92 Ordinanza emessa il 16 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1991) dalla corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Antonelli Nazareno Processo penale - Codice previgente - Imputato contumace Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore anche di fiducia, privo di mandato speciale - Irrazionale deteriore trattamento rispetto all'imputato presente e per la difesa in senso tecnico - Conseguente lesione del diritto di difesa. (C.P.P., art. 192, terzo comma, ultimo periodo, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.9 del 27-2-1991 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visti gli atti a carico di Antonelli Nazzareno; Rilevato che l'Antonelli, contumace nel giudizio di primo grado, e' stato prosciolto per amnistia dal pretore di Perugia con sentenza in data 29 marzo 1989; Rilevato che il difensore di fiducia dell'Antonelli ha proposto dichiarazione di appello e ha successivamente presentato i motivi senza essere munito di un apposito mandato ad impugnare, cosi' come previsto dall'art. 192 del c.p.p., come modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22; Rilevato che il difensore all'udienza odierna ha eccepito preliminarmente la incostituzionalita' della norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Udito il p.g., che ha concluso per la infondatezza della eccezione; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione: rilevante perche' ai sensi della norma impugnata questa corte dovrebbe limitarsi a pronunciare la inammissibilita' dell'appello proposto, senza poter entrare nel merito; non manifestamente infondata giacche': 1) lo stato di contumacia deriva da una legittima scelta dell'imputato, dalla quale non puo' derivargli una situazione di pregiudizio o deteriore rispetto all'imputato che preferisca essere presente al dibattimento; 2) dalla norma consegue una incomprensibile disparita' di trattamento per la difesa in senso tecnico, derivante solo dalla presenza o assenza in aula dell'imputato; 3) la predetta disparita' di trattamento appare peraltro irrazionale ed iniqua giacche' proprio nell'ipotesi di contumacia il difensore puo' essere in concreto l'unico a poter rendere effettivo l'esercizio della difesa (cfr. La frequente ipotesi dell'imputato irreperibile); 4) la impossibilita' per il difensore del contumace di proporre impugnazione senza un espresso mandato viene a trasformarsi (con riferimento alla diversa disciplina nell'ipotesi di imputato presente) in una sorta di implicita revoca presunta del mandato difensivo, pur se gia' conferito di fiducia e senza limiti espressi; Tanto fino ad ora premesso, ritenuto che l'art. 192, terzo comma, ultima parte, del c.p.p. appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 134 e segg. della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato contumace di proporre impugnazione avverso la sentenza se non munito di uno specifico mandato; Sospende il presente giudizio e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Il presidente: (firma illeggibile) Il collaboratore di cancelleria: CICCARONE 91C0224