N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 1990
N. 96 Ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Zini Daniele e l'I.N.A.D.E.L. Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti alla C.P.D.E.L. - Riscatto di anni di studio universitario e di corsi speciali di perfezionamento ai fini previdenziali - Mancata previsione della facolta' di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per educatore professionale di istituzioni regionali (od almeno di quelli triennali istituiti dalla regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera - Mancata previsione della riscattabilita' di qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe, atteso l'orientamento giurisdizionale della Corte costituzionale (sentenze nn. 426/1990, 163/1989 e 765/1988) - Incidenza sul principio della tutela del lavoro. (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41; legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12, primo comma). (Cost., artt. 3 e 35).(GU n.9 del 27-2-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie; iscritta al n. 1467 dell'anno 1990 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promosso da Zini Daniele, residente il Modena, con il proc. avv. Pier Luigi Terenziani di Reggio Emilia ed il proc. avv. Maria Cristina Bergamini di Modena, attore, contro l'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), con sede in Roma, con il proc. avv. Mario Ghezzi di Bologna, elettivamente domiciliato in Modena presso l'avv. Giovanni Battista Della Valle, convenuto; Letti gli atti del giudizio ed esaminati i documenti prodotti dalla parte attrice; Sentiti i difensori delle parti; All'esito dell'udienza di discussione della causa del giorno 7 dicembre 1990; A scioglimento della riserva formulata; O S S E R V A Risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente Daniele Zini che egli, avendo frequentato presso l'unita' sanitaria locale n. 16 di Modena un corso triennale di studi istituito dalla regione Emilia-Romagna ed avendo sostenuto con esito positivo i prescritti esami finali, nell'anno 1988 ha conseguito il diploma di educatore professionale. Lo Zini e' stato poi assunto, quale dipendente di ruolo, dall'unita' sanitaria locale n. 9 di Reggio Emilia con la qualifica di operatore professionale collaboratore educatore professionale. Il possesso del diploma di abilitazione ad educatore professionale e' titolo indispensabile per accedere al posto di ruolo da lui occupato. Per l'ammissione al relativo corso era necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ottenuto al termine di un corso di studi di durata quinquennale ed infatti lo Zini e' in possesso del diploma di maturita' scientifica conseguito nell'anno scolastico 1977-1978 presso il liceo scientifico statale Alessandro Tassoni di Modena. L'attore, avendo il 19 febbraio 1990 inutilmente richiesto all'I.N.A.D.E.L. di essere ammesso al riscatto del periodo del corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di educatore professionale, ha proposto nei confronti dell'ente previdenziale domanda di accertamento del suo diritto al riscatto suddetto ai fini sia dell'acquisizione del diritto all'indennita' premio di servizio che della misura della prestazione previdenziale. In subordine ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dell'art. 69 del r. d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non consentono il riscatto del periodo di studi presso scuole dirette a fini speciali ed in particolare della scuola per il conseguimento del diploma di educatore professionale. L'I.N.A.D.E.L. si costituiva nel giudizio contro di esso promoso per contrastare l'accoglimento della domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto. In base alla legislazione vigente la domanda attrice non e' accoglibile. Infatti, per l'art. 12 della legge 152/1968, e' ammesso il riscatto solo dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. L'art. 69 del r. d.-l. n. 680/1938, da parte sua, consente il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari od equiparati, purche' la laurea od il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Come esattamente osservato dalla difesa di parte convenuta, il corso per educatore professionale non e' un corso universitario, ai sensi del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, di approvazione del testo unico della legge sull'istruzione superiore - tabelle A e B - e successive modificazioni ed integrazioni, non e' equiparato ne' equiparabile ad un corso universitario e non e' neppure un corso speciale di perfezionamento post universitario, (ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del d.P.R. n. 162/1982), divenuto quest'ultimo riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, e quindi anche del trattamento di previdenza, per effetto della sentenza 26 ottobre-9 novembre 1988, n. 1016, della Corte costituzionale. E' soltanto un corso sperimentale di istituzione regionale. Diviene pertanto rilevante la questione di illegittimita' costituzionale sollevata in subordine dalla parte attrice, giacche' solo una sentenza della Corte costituzionale che ne' dichiari la fondatezza e modifichi l'assetto normativo vigente attribuirebbe al ricorrente il diritto al riscatto richiesto e renderebbe accoglibile la domanda giudiziale da lui proposta. La questione, che deve riguardare l'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 13-15 novembre 1990, n. 520, non manifestamente infondata. Il giudice della legittimita' costituzionale delle leggi e' intervenuto piu' volte positivamente nella materia. Cio' e' avvenuto, oltre che con la menzionata sentenza n. 1016/1988, con le sentenze 24 giugno-19 luglio 1981, n. 128 e 25 settembre-3 ottobre 1990, n. 426, con le quali l'art. 69 del 1938 e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo rispettivamente nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare gli anni di iscrizione negli albi professionali, qualora tale iscrizione costituisca requisito necessario per l'ammissione in carriera, e nella parte in cui non preveda la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, qualora il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso nel pubblico impiego ed alle corrispondenti mansioni. Con le sentenze 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765 e 9-29 marzo 1989, n. 163, inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rispettivamente nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto del biennio di studi presso la scuola-convitto e finalizzato al conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, se prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, e nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione, il cui diploma sia richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, del pari quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera. Secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte costituzionale, la legislazione in tema di riscatti e' tendenziale a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita (quindi al tempo necessario per la sua acquisizione) quando essa sia ritenuta indispensabile ai fini della qualifica ricoperta (sentenza n. 426/1990 che conferma e ribadisce il principio affermato con la sentenza n. 163/1989). Il disposto dell'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938 e' stato profondamente modificato in senso estensivo, ma a favore del solo personale femminile, dall'art. 24 della legge n. 1646/1962 per il quale sono divenuti riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza il biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola-convitto per il conseguimento del diploma di infermiera professionale nonche', per effetto della menzionata sentenza n. 765/1988, l'analogo corso biennale per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia. Sono divenuti pertanto riscattabili, in deroga alla piu' restrittiva previsione dell'art. 69, non soltanto i periodi corrispondenti ai vari corsi di studi universitari od equiparati, nonche' ai corsi post universitari di specializzazione e di perfezionamento, ma anche periodi di corsi di studio diversi (quali sono quelli per infermiere professionale e per vigilatrice d'infanzia) di rango e di durata inferiore a quelli universitari. I corsi di studio riscattabili a norma dell'art. 24 sono certamente non dissimili da quello, istituito dalla regione Emilia-Romagna, che deve essere frequentato per conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attivita' di educatore professionale, quest'ultimo essendo per di piu' di durata maggiore (triennale anziche' biennale) e per l'ammissione al quale e' necessario, al pari che per l'ammissione ai corsi di studio universitari, il preventivo conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Appare dunque irrazionale e contrario al fondamentale principio costituzionale di uguaglianza che non sia concesso, indifferentemente al personale maschile e femminile, cosi' da evitare quella discriminazione in ragione del sesso contenuta invece nell'art. 24 del 1962, il riscatto del periodo del corso di studi per educatore professionale quando la medesima facolta' e' invece accordata alle infermiere professionali, alle vigilatrici d'infanzia ed agli assistenti sociali (a questi ultimi per effetto della sentenza n. 426/1990) e benche' gli appartenenti a tali categorie non debbano, al pari degli educatori professionali, frequentare un corso di studi universitario e conseguire la relativa laurea. Si ritiene irrilevante che il corso per educatori professionali abbia carattere sperimentale e sia di istituzione regionale e non statale, volta che le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale sono state ormai interamente trasferite alle regioni a statuto ordinario (art. 17 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), cosicche' sono ormai di competenza esclusivamente regionale tutti i corsi di istruzione professionale. Gli allievi di questi corsi, qualora la frequentazione degli stessi ed il conseguimento del relativo titolo abilitativo siano richiesti per l'accesso a determinati pubblici impieghi, non possono essere privati, se non a prezzo di una iniqua ed illogica disparita' di trattamento, del beneficio costituito dalla facolta' di riscatto del periodo di durata dei corsi medesimi, dal momento che il detto beneficio e' invece accordato ad altri soggetti (in particolare alle infermiere professionali, alle vigilatrici d'infanzia ed agli assistenti sociali) che versano in una situazione non dissimile, se non addirittura identica e comunque non piu' qualificante. La questione ora in esame appare altresi' non manifestamente infondata, piuttosto che con riferimento all'art. 97 della Costituzione con riguardo all'art. 35, primo e secondo comma, della legge fondamentale dello Stato. Per detto articolo la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (primo comma) e cura la formazione e l'elevazione personale dei lavoratori (secondo comma). Non appare conforme all'ultimo dei citati precetti costituzionali che il tempo occorrente ad una determinata formazione professionale, se necessariamente posteriore alla scuola secondaria di secondo grado ed indispensabile per l'accesso ad un pubblico impiego, non possa avere alcuna rilevanza, neppure mediante attribuzione della facolta' di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza del pubblico dipendente, il quale non puo' prima di avere frequentato il corso ed ottenuto il titolo relativo avere accesso all'impiego. La tutela assoluta ed incondizionata del lavoro, prescritta dalla Costituzione, impone che una speciale qualificazione professionale, se espressamente richiesta e quindi necessaria, venga tenuta nella dovuta considerazione, tanto ai fini pensionistici quanto a quelli previdenziali, con la rilevanza attribuita, almeno mediante la facolta' di riscatto, al tempo occorrente per l'acquisizione delle cognizioni essenziali allo svolgimento delle mansioni. E' rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli stessi parametri costituzionali e per le medesime considerazioni, la questione concernente l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152. Questa disposizione rende riscattabile, ai fini dell'indennita' premio di servizio, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, ai soli periodi di studio universitari e dei corsi speciali di perfezionamento e non tutti invece di periodi di studio dei quali sia ammesso il riscatto ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. La sola, eventuale e sollecitata, dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938 renderebbe il periodo del corso di studio per educatore professionale riscattabile unicamente ai fini del trattamento di quiescenza, mentre di esso il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riscatto ai fini del trattamento di previdenza. La pronuncia della Corte costituzionale, perche' sia utiliter data, deve dunque estendersi all'art. 12 del 1968 in modo da rendere generale ed illimitato il rinvio alle disposizioni dettate per gli istituti di previdenza e regolatrici dei riscatti dei periodi di studio ai fini del trattamento di quiescenza. Ambedue le questioni esaminate vanno pertanto rimesse alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui e perche' non attribuisce agli impiegati degli enti locali la facolta' di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei corsi per educatore professionale di istituzione regionale (od almeno di quelli triennali istituiti dalla regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui e perche' consente il riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, dei soli periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento e non invece, indistintamente, di ogni e qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro; Sospende il giudizio; Rimette gli atti e ne ordina la trasmissione alla Corte costituzionale, per la decisione delle questioni di legittimita' costituzionale di cui ai capi 1 e 2 che precedono; Dispone che il presente provvedimento sia, a cura della cancelleria, notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che lo stesso sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Modena, addi' 27 dicembre 1990. Il pretore giudice del lavoro: GRAGNOLI Il segretario giudiziario: (firma illeggibile) 91C0228