N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1991

                                 N. 99
 Ordinanza  emessa  l'8  gennaio  1991  dal  giudice  per  le indagini
 preliminari presso il tribunale di Bergamo nel procedimento penale  a
 carico di Codazzi Giovanni Paolo
 Processo  penale - Udienza preliminare - Richiesta del p.m. di rinvio
 a giudizio - Trasmissione al  g.i.p.  del  fascicolo  -  Mancanza  di
 taluni  atti (nella specie: ricorso per Cassazione) - Richiesta degli
 stessi - Rifiuto del p.m. - Asserito non obbligo di  trasmissione  di
 tutti  gli  atti,  fatta  eccezione di quelli elencati nell'art. 416,
 secondo comma, del cod. proc. pen. - Lamentata sottrazione di atti al
 contraddittorio   con   la   difesa  -  Conseguente  limitazione  per
 l'esercizio della stessa - Compressione  del  potere  giurisdizionale
 del g.i.p. ad opera del p.m.
 (C.P.P. 1988, art. 416, secondo comma).
 (Cost., artt. 24, 101 e 102).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Rilevato  che  in data 13 giugno 1990 il p.m. chiedeva il rinvio a
 giudizio di Linzola Giovanni e Codazzi Giovanni Paolo per il reato di
 cui agli artt. 110 e 81 cpv, del c.p. e 72 della legge stupefacente;
      che  il  g.i.p.  segnalava la mancanza nel fascicolo trasmesso a
 norma dell'art. 416 del c.p.p. di alcuni atti (quali relativi  ad  un
 ricorso  per  Cassazione)  e  restituiva  il fascicolo stesso al p.m.
 sollecitandone l'integrazione;
      che  il  p.m.,  non  ritenendo di accogliere tale sollecitazione
 proveniente dal giudice, rispondeva con due ordini di argomentazioni:
       1)    l'art.    416,   secondo   comma,   del   c.p.p.   indica
 dettagliatamente gli atti che il  p.m.  deve  trasmettere  al  g.i.p.
 (notizia  di  reato, documentazione relativa alle indagini espletate,
 verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p., corpo del reato e cose
 pertinenti  al  reato qualora non debbano essere custoditi altrove) e
 non  contiene  quindi  alcun  obbligo  per  il  primo  di  mettere  a
 disposizione  del  secondo  e  delle  altre  parti l'intero fascicolo
 processuale, tanto che l'eventuale mancata trasmissione di atti  come
 unica conseguenza l'inutilizzabilita' degli stessi in giudizio.
    In  particolare  gli  atti  relativi al ricorso per Cassazione non
 sono ricompresi fra quelli di cui all'art. 416,  secondo  comma,  del
 c.p.p.
    Cio'  troverebbe  conferma  nel  ruolo svolto dal g.i.p. - giudice
 "senza fascicolo" -  nell'udienza  preliminare,  ruolo  che,  essendo
 limitato  ad  un  "giudizio  di  rito"  non presuppone una cognizione
 piena;
       2)   il  p.m.  prima  dell'esercizio  dell'azione  penale  puo'
 selezionare gli atti da trasmettere al g.i.p.  con  riferimento  alle
 singole  posizioni e ai singoli fatti oggetto di indagini non essendo
 tenuto  alla  "discovery"  di   atti   relativi   ad   "indagati"   o
 "incolpazioni"  diversi da quelli per cui chiede il rinvio a giudizio
 (v. anche art. 130 delle disp. att. e  in  generale  normativa  sulla
 separazione  e  riunione  dei  processi)  e quindi anche sotto questo
 profilo e' libero di trasmettere un  fascicolo  contenente  solo  una
 parte degli atti in suo possesso;
      che  il  g.i.p. fissava l'udienza preliminare in data 16 ottobre
 1990 e, dopo una  serie  di  rinvii  dovuti  a  difetti  di  notifica
 all'imputato   Codazzi,  celebrava  tale  udienza  nei  confronti  di
 quest'ultimo in data 8 gennaio 1991;
    Premesso  che  nessun  rilievo  questo  giudice intende muovere in
 ordine alle argomentazioni di  cui  al  punto  2)  in  quanto  appare
 pienamente   legittimo   che   il   p.m.  nel  caso  in  cui  procede
 "separatamente" per piu' indagati o piu'  incolpazioni  trasmetta  al
 g.i.p. solo gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio che
 intende formulare;
      che  nel  caso  di  specie  tuttavia  non  si e' verificata tale
 situazione in quanto i fatti di cui al procedimento, assai  semplici,
 si  riferiscono  ad  un  episodio  di detenzione di droga scoperto in
 flagranza  e  a  pregressi  episodi  ammessi  dagli   imputati,   fin
 dall'inizio  attribuiti  solo al Linzola e al Codazzi in concorso fra
 loro;
    Con riguardo alle argomentazioni di cui al punto 1;
                             O S S E R V A
    L'art.  416,  secondo comma, cosi' come interpretato sia dal p.m.,
 conformemente alla lettura della norma, che da questo giudice  -  che
 non  avrebbe  comunque  strumenti processuali per imporre una diversa
 interpretazione, pure inizialmente sollecitata con la propria missiva
 al  p.m.,  ma da questi non raccolta - si appalesa costituzionalmente
 illegittima sotto due profili:
      1)  per  contrasto  con  l'art.  24 della Costituzione in quanto
 consente al p.m. di sottrarre degli atti al  contraddittorio  con  la
 difesa  (che  si realizza con il deposito del fascicolo trasmesso con
 la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 131 delle  disp.
 att.),  con  violazione  del  fondamentale  diritto  dell'imputato di
 conoscere le vicende processuali  che  hanno  portato  all'elevazione
 dell'imputazione nei suoi confronti, comprensive sia degli elementi a
 suo carico che di quelli a suo  discarico  eventualmente  emersi  nel
 corso delle indagini preliminari.
    Ne   discende   che  non  e'  sanzione  sufficiente  alla  mancata
 trasmissione  di  atti   l'inutilizzabilita'   degli   stessi   nelle
 successive  fasi del giudizio: tale sanzione non offre infatti alcuna
 garanzia nel caso che gli atti non trasmessi non contengano  elementi
 di accusa, ma elementi contrastanti con l'accusa stessa che la difesa
 potrebbe non conoscere - vista la segretezza  della  precedente  fase
 processuale  -  e  non  essere  posta  in  grado  di utilizzare a suo
 vantaggio, eventualmente  nella  prospettiva  della  scelta  di  riti
 alternativi che nell'udienza preliminare le parti possono effettuare;
      2)  per  contrasto con gli artt. 101 e 102 della Costituzione in
 quanto limita la cognizione del giudice in un modo incompatibile  con
 le attribuzioni proprie dell'organo giudicante. Il g.i.p. e' soggetto
 soltanto alla legge che in sede di udienza preliminare gli  impone  o
 gli  consente  alcune  attivita'  quali, oltre alle deliberazioni sul
 rinvio a giudizio, la decisione, anche  di  ufficio,  sulla  liberta'
 personale  dell'imputato  o  la  decisione  sul  merito  nel  caso di
 applicazione  di  un  rito   alternativo   (patteggiamento   o   rito
 abbreviativo).
    Tali attivita' vengono limitate e condizionate dal potere del p.m.
 di non trasmettere alcuni atti del suo fascicolo ponendo  il  giudice
 nella  condizione  di  assumere  delle decisioni senza la certezza di
 aver valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente  utile  alla
 decisione  stessa. Cio' con riguardo anche all'accertamento di talune
 nullita' rilevabili anche d'ufficio, che potrebbero nascondersi nelle
 pieghe di atti non trasmessi dal p.m.
    L'esercizo  della  funzione giurisdizionale in conclusione sarebbe
 illegittimamente compresso dal potere - fra l'altro non  suscettibile
 di  alcun  controllo  e  quindi  del tutto insidacabile - del p.m. di
 trattenere una parte degli atti a sua disposizione.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale cosi' prospettata,
 oltre che non manifestamente  infondata,  appare  rilevante  per  due
 motivi:
      1)   questo  giudice  all'esito  dell'udienza  preliminare  deve
 decidere in ordine alla  posizione  del  Codazzi  e  non  ritiene  di
 poterlo  fare senza la disponibilita' dell'intero fascicolo del p.m.;
 cio' anche perche' la consapevolezza  della  mancanza  nel  fascicolo
 trasmessogli  di alcuni atti di cui non si puo' conoscere la natura e
 la portata, non consente di valutare l'incidenza degli  stessi  nella
 decisione;
      2)  la mancanza in particolare degli atti relativi ad un ricorso
 per Cassazione non consente al giudice, al momento della decisione di
 accertare  la eventuale sussistenza di nullita' rilevabili d'ufficio.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del  c.p.p.
 in relazione agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso a carico di Codazzi Giovanni Paolo;
    Ordina  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
       Bergamo, addi' 8 gennaio 1991
                          Il giudice: AZZOLINI
   Il funzionario di cancelleria: MELILLI
 91C0231