N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1990

                                N. 102
   Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini
                              preliminari
   presso il tribunale di ancona nel procedimento penale a carico di
                            Orazi Giuliana
 Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta  evidenza
 della  prova  da  parte  del g.i.p. - Mancata attivazione delle parti
 (p.m.  o  imputato)   per   il   giudizio   immediato   -   Lamentata
 impossibilita'  da  parte  del  g.i.p.  di  promuovere, d'ufficio, il
 succitato  rito  speciale  -  Irragionevole  limitazione  dei  poteri
 giurisdizionali     del     giudice     -     Violazione,    riguardo
 all'amministrazione della giustizia, del principio di buon  andamento
 della p.a.
 (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).
(GU n.10 del 6-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letta la richiesta del p.m. ex art. 416 e segg. del nuovo c.p.p.
 del 13 dicembre 1990; poiche' nella specie, stante l'evidenza della
 prova, ben avrebbe potuto attivarsi il meccanismo di giudizio
 immediato (entro 90 gg. previo interrogatorio dell'imputato:
      1) 9 ottobre 1990 iscrizione del processo nel r.g.n.r.;
      2) 25 ottobre 1990 chiusura delle indagini preliminari);
    Dovendosi   sollevare   quindi   la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale non manifestamente infondata e rilevante per le  dette
 causali,  degli  artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma,
 del nuovo c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 97 e  101,  secondo
 comma,  della  Costituzione per i motivi di cui ad allegate ordinanze
 del 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990;
                                P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1,  9  della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, 23 legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419,  quinto  e  sesto
 comma,  del  nuovo  c.p.p.  per violazione degli artt. 2, 3, 97, 101,
 secondo comma, della Costituzione, per le specifiche causali  di  cui
 in  motivazione  delle  allegate  ordinanze del 13 dicembre 1990 e 14
 dicembre 1990 tribunale di Ancona Ufficio del giudice per le indagini
 preliminari;
    Sospende il corrente giudizio;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte
 costituzionale;
    Fa  richiesta  al  Presidente  della  Consulta  per  la  procedura
 d'urgenza;
    Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.;
    Nomina all'imputata sprovvista in tal  senso  difensore  d'ufficio
 extra-tabella  di  cui  all'art. 29 delle disp. att. del nuovo c.p.p.
 non essendo fissata  udienza  di  sorta  al  riguardo  nella  persona
 dell'Avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  in  causa  (imputato,  difensore  d'ufficio,
 persona  offesa  dal  reato  Ministero  delle  finanze c/o avvocatura
 distrettuale dello Stato, Ancona, piazza
 Cavour,  29)  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e
 notificata anche alla Presidenza delle due Camere del
 Parlamento.
      Ancona, addi' 14 dicembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0234