N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1990
N. 102 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di ancona nel procedimento penale a carico di Orazi Giuliana Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Mancata attivazione delle parti (p.m. o imputato) per il giudizio immediato - Lamentata impossibilita' da parte del g.i.p. di promuovere, d'ufficio, il succitato rito speciale - Irragionevole limitazione dei poteri giurisdizionali del giudice - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a. (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).(GU n.10 del 6-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. ex art. 416 e segg. del nuovo c.p.p. del 13 dicembre 1990; poiche' nella specie, stante l'evidenza della prova, ben avrebbe potuto attivarsi il meccanismo di giudizio immediato (entro 90 gg. previo interrogatorio dell'imputato: 1) 9 ottobre 1990 iscrizione del processo nel r.g.n.r.; 2) 25 ottobre 1990 chiusura delle indagini preliminari); Dovendosi sollevare quindi la questione di illegittimita' costituzionale non manifestamente infondata e rilevante per le dette causali, degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del nuovo c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione per i motivi di cui ad allegate ordinanze del 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del nuovo c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione, per le specifiche causali di cui in motivazione delle allegate ordinanze del 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 tribunale di Ancona Ufficio del giudice per le indagini preliminari; Sospende il corrente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale; Fa richiesta al Presidente della Consulta per la procedura d'urgenza; Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.; Nomina all'imputata sprovvista in tal senso difensore d'ufficio extra-tabella di cui all'art. 29 delle disp. att. del nuovo c.p.p. non essendo fissata udienza di sorta al riguardo nella persona dell'Avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio, persona offesa dal reato Ministero delle finanze c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e notificata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 14 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0234