N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 1991
N. 6 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 febbraio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano) Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - Attribuzione al CIPE del potere di emanare direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione, della promozione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici - Asserita violazione delle competenze delle province autonome in materia di fonti di energia. (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, artt. 2, primo comma, 4, primo, terzo e quinto comma, 5, primo, secondo, quarto e quinto comma, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, 104 e 107).(GU n.10 del 6-3-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 361 dell'11 febbraio 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente in virtu' di procura speciale 13 febbraio 1991 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16.056) dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 2, primo comma; 4, primo, terzo, quarto e quinto comma; 5, primo, secondo, quarto e quinto comma; 8; 9; 10; 13; 17; 18 e 38 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), nonche' di ogni altra norma in essa contenuta, lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 15; 16, primo comma; 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, di cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127. F A T T O La legge impugnata 9 gennaio 1991, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991) recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" dichiara all'art. 1 di perseguire lo scopo del miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia, della riduzione dei consumi di energia e del miglioramento delle condizioni di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia stessa. La legge viola in larga parte le competenze della provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la materia dell'uso razionale dell'energia, del suo risparmio e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia va richiamata la particolare disciplina e le differenziate attribuzioni che regolano l'ordinamento della provincia autonoma di Bolzano, basata su precise norme statutarie, su una preesistente disciplina legislativa, su compiute norme di attuazione, nonche' su leggi statali di principio e su una legislazione provinciale ben articolata. In particolare precisiamo che la disciplina che regola la materia de qua per la provincia autonoma di Bolzano va vista nel suo insieme e dev'essere valutata nel suo complesso: Art. 12 dello statuto: "Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici. Le province hanno altresi' facolta' di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attivita' dell'ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) nella regione, sentito il parere della provincia interessata". Art. 13 dello statuto: "Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroeletrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto piu' conveniente alla provincia. Le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato variera' proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al cinque per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'E.N.E.L., ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'E.N.E.L. e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministero per i lavori pubblici di concerto col Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata". Art. 14 dello statuto: "E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale. E' altresi' obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrualiche di rispettiva competenza. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato". La materia e' stata oggetto anche degli accordi sul "pacchetto" (approvato dal Parlamento e regolato da un calendario operativo che ha costituito oggetto di accordi internazionali che prevede (Misura 30) la "modifica dell'art. 10 dello statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terz'ultimo comma, in base al quale la regione a parita' di condizioni e' preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'E.N.E.L." e (Misura 118) la "facolta' di costruire nelle province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643)". In base a tali normative ed accordi sono state varate due precise norme di attuazione e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica. La materia dello sviluppo delle fonti di energia incide in modo particolare anche sulle risorse finanziarie della provinca autonoma di Bolzano. All'uopo si deve tener conto del fatto che nell'ambito della regolamentazione delle finanze provinciali e regionali vale il principio del limite invalicabile dato dalle risorse del territorio, fra cui e' compresa la partecipazione alla maggiore risorsa naturale del territorio, costituita dall'utilizzazione delle risorse idroelettriche, come sopra precisato. La provincia autonoma di Bolzano ha accettato a sensi dell'art. 104 dello statuto il riassetto finanziario acconsentendo alla disciplina ex novo del titolo VI dello statuto stesso (modificato con legge 30 novembre 1989, n. 836), che prevede appunto che il limite invalicabile per il finanziamento dell'autonomia e' costituito dal gettito di tutte le imposte e tasse riferibili al territorio. Vi e' poi tutta una serie di leggi statali di principio che deroga alla disciplina nazionale. Fra esse citiamo la legge 12 aprile 1983, n. 127 (salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) che all'articolo unico prevede che: "Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige approvato con il decreto del presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'art. 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'art. 12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta' prevista all'art. 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308. Le quote dello stanziamento complessivo di cui all'art. 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di Trento e Bolzano a norma dell'art. 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670". A questo insieme di norme si aggiunge una minuta disciplina legislativa provinciale (e corrispondente attuazione amministrativa) che ha avuto il suo punto forte in una legge di settore che - a quanto e' dato leggere nella letteratura scientifica - costituisce legge pilota. Parliamo della legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11, che reca nuove norme sul contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia. Tutto questo complesso di norme e di principi in larga parte a livello costituzionale e comunque di legge rinforzata, viene ignorato ed in parte palesemente violato dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che qui si impugna. Non solo, ma la legge impugnata contrasta anche con l'art. 8 (competenza esclusiva) in particolare con i nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), i quali attribuiscono alla provincia autonoma ricorrente una competenza legislativa ed amministrativa primaria in materia della "tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, dell'artigianato, dell'edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici, di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, di turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, di agricoltura, foreste e corpo fore- stale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, di opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria e di edilizia scolastica". Inoltre la legge impugnata contrasta anche con l'art. 9, n. 3, 8, 9, 10 e 11 dello statuto che attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano competenza di grado concorrente in materia di commercio, di incremento della produzione industriale, di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di igiene e sanita', ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. D I R I T T O A) Anzitutto si denuncia la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge impugnata. Tale articolo affida al comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) l'emanazione "di direttive per il coordinato impiego degli stumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici". La disposizione e' illegittima in quanto subordina l'esercizio delle competenze provinciali alle direttive del C.I.P.E. Non basta, infatti, prevedere che le province autonome di Trento e Bolzano siano "sentite", quando costituzionalmente alle province stesse sono attribuite le competenze nei settori che la legge impugnata sottopone alla disciplina di direttive del C.I.P.E. La legge impugnata viola tutto l'assetto autonomistico della provincia autonoma di Bolzano che nell'ambito dell'energia (in particolare dell'uso razionale, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti) e' chiaramente definito dalle succitate norme statutarie (artt. 12, 13 e 14), da precisi accordi di portata internazionale (pacchetto misure 30 e 118 surrichiamati) con violazione anche della competenza primaria prevista dall'art. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; di quella secondaria prevista dall'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; nonche' degli artt. 12; 13; 14; 16, primo comma; 104; 107; dello statuto d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, di cui in particolare quelle sancite con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; del principio sancito dall'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127, dell'assetto finanziario disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo VI dello statuto, integrato dalla legge concordata 30 novembre 1989, n. 386, e non da ultimo della legislazione provinciale, che in attuazione di questa disciplina costituzionalmente fondata ha definito l'ambito con la legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11, che ha disciplinato tutto il settore dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. In particolare denunciamo anche la violazione del disposto dell'art. 13, secondo comma, dello statuto che prevede che "Le prov- ince stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P." e dall'art. 14, terzo comma, dello statuto stesso che dispone che "L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato". Non solo, ma l'art. 2 della legge impugnata viola anche la norma di attuazione 26 marzo 1977, n. 235, e in particolare l'art. 9 della stessa nella parte in cui dispone che: "Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la piu' razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle province e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'art. 13 dello statuto e relative norme di attuazione, e' costituito presso il commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attivita' elettriche composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra i quali almeno uno designato dall'E.N.E.L. e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale, tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attivita' elettriche". Tra i diversi compiti attribuiti a tale comitato vi e' anche una competenza del tutto identica a quella ora attribuita al C.I.P.E. Dispone, infatti, l'art. 9 che "Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine: 1) al programma del fabbisogno territoriale; 2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonche' a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due province; 3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' per soddisfare eventuali richieste dell'E.N.E.L. di cui all'articolo 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lett. a) del comma precedente". Tali norme di attuazione disciplinano quindi compiutamente l'autonomia e la competenza propria in tema di razionalizzazione dell'energia e di elaborazioni di mezzi per provvedere al fabbisogno provinciale e affidando tali compiti e il loro coordinamento a un "comitato paritetico" che decide sulla base di una "intesa". B) L'art. 4, primo comma, della legge impegnata prevede che: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), l'E.N.E.A., le ragioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni". Questa disposizione e' incostituzionale e gravemente lesiva dell'autonomia provinciale incidendo su una materia la cui disciplina e' affidata alla competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma di Bolzano in forza dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 10 e 17 dello statuto, con relative norme di attuazione, che affidano la competenza relativa a tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio; edilizia sovvenzionata; viabilita' e acquedotti alla competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano. E' escluso che tali materie possono essere disciplinate da un "Regolamento" adottato dal Consiglio dei ministri e che la provincia autonoma abbia soltanto il diritto di essere sentita in merito, quando in realta' gode di competenza esclusiva in materia. C) L'art. 4, terzo comma, della legge impugnata prevede che: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentiti il C.N.R., l'E.N.E.A., le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1". La disposizione incide su materie la cui disciplina e' affidata alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome dall'art. 8, nn. 9, 16, 21 dello statuto e dalle relative norme di attuazione (artigianato, alpicoltura e parchi, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, ecc.). Essa e' lesiva di tali competenze primarie, oltre che dai principi autonomistici costituzionali sopra richiamati. D) L'art. 4, quarto comma, prevede che "Entro centottanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalita' di cui all'art. 1". Questa norma invade palesemente l'ambito di competenza della provincia che in base alla norma di attuazione n. 235 del 26 marzo 1977, e in particolare dell'art. 9 di tale d.P.R., che disciplina compiutamente tutta la materia cui si riferisce l'art. 4, quarto comma, impugnato, ha gia' dettagliatamente disposto con la legge provinciale n. 11/1987. E) L'art. 4, quinto comma, della legge impugnata affida sempre al "Regolamento" da adottare dal Consiglio dei ministri, il varo di norme in tema di contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato. Anche tale materia rientra nella competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano e precisamente dell'art. 8, nn. 17 e 18 viabilita', acquedotti, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale ed e' stata compiutamente regolata dalle relative norme di attuazione. F) L'art. 5, n. 1, impone alla provincia l'adozione di piani regionali per l'individuazione dei bacini per gli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ed inoltre subordina il piano stesso al raggiungimento di un'intesa con l'E.N.E.A. Il seguente n. 2 dello stesso art. 5 impone alla provincia l'adozione di un piano riguardo l'uso delle fonti rinnovabili di energia e subordina l'emanazione del piano all'intesa con gli enti locali e rispettive aziende facenti parte del bacino sub c), nonche' al coordinamento con l'E.N.E.A. Il successivo n. 4 dell'art. 5 prevede un potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'adozione dei provvedimenti sub c) e d), senza preavviso alcuno, anziche' quello eventuale del Presidente del Consiglio dei ministri e, previa deliberazione del Consiglio stesso, e sentito il presidente della giunta provinciale. L'art. 5, n. 5, infine, impone l'adozione nei comuni superiori a 50.000 abitanti di un piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. Tutte queste disposizioni sono in contrasto: con le disposizioni dell'art. 8, n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) la cui disciplina e' affidata alla competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma e delle relative norme d'attuazione; con le disposizioni dell'art. 9, n. 9: utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la cui disciplina e' invece affidata alla competenza legislativa secondaria della provincia e relative norme d'attuazione; con le disposizioni che riservano alla provincia autonoma le competenze in tema di urbanistica e piano regolatore edilizio (art. 8, nn. 5 e 10) e relative norme d'attuazione. L'esercizio di queste competenze legislative esclusive o secondarie non puo' essere limitata al punto da poter essere esercitate soltanto d'intesa con un ente nazionale quale e' l'E.N.E.A., oppure d'intesa con l'E.N.E.A. e con enti locali o loro aziende. Anzitutto va rilevato che "l'utilizzazione delle acque pubbliche e le opere idrauliche sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e Bolzano" in base all'art. 1 e segg. delle norme d'attuazione, d.P.R. 22 marzo 1984, n. 381. Inoltre, non v'e' dubbio che per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico la provincia autonoma gode di potesta' legislativa secondaria che non puo' essere limitata nel senso che potrebbe essere esercitata solo d'intesa con l'E.N.E.A. o con altri enti. Per quanto riguarda poi le grandi derivazioni a scopo idroelettrico l'art. 14, ultimo comma, dello statuto prevede che "l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato". Quindi anche per quanto riguarda le grandi derivazioni la legge impugnata detta disposizioni viziate da incostituzionalita' in quanto sostituisce alla norma statutaria le disposizioni di cui all'art. 5 della legge impugnata, sostituendo all'apposito comitato e all'intesa fra Stato e provincia un'intesa del tutto diversa (E.N.E.A. ed enti locali). G) Anche l'art. 8 della legge impugnata e' viziato da incostituzionalita' sottraendo esso alla competenza della provincia autonoma di Bolzano la potesta' di concedere agevolazioni a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia dell'edilizia, di contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, illuminazione stradale, e abitazioni ad uso civile od altro, e di produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo, che le viene attribuita in via delegata. La provincia autonoma di Bolzano sostiene, invece, di essere essa stessa competente a decidere sui contributi da concedere in quanto gode di competenza legislativa esclusiva nella materia di artigianato (art. 8, n. 9), di viabilita' (art. 8, n. 17), di turismo (art. 8, n. 20), di agricoltura (art. 8, n. 21) e di competenza legislativa secondaria nella materia commercio (art. 9, n. 3), sport (art. 9, n. 11) anche in relazione agli artt. 15 e 16, primo comma, dello statuto. L'art. 8 della legge impugnata si sostituisce alla vigente legislazione provinciale tentando di disciplinare invece minuziosamente per chi, per che cosa e in quale misura debbano o possano essere concessi i contributi. H) Parimenti incostituzionale e' l'art. 9 della legge impugnata nella parte in cui da', con legge ordinaria, disposizioni sulle modalita' di esercizio delle competenze regionali e provinciali e ricollegandosi alle disposizioni di cui agli artt. 8, 10 e 13 (tutte e tre le disposizioni sono impugnate per incostituzionalita' con il presente ricorso) obbliga la provincia autonoma di Bolzano in via delegata di concedere e erogare i contributi previsti dagli artt. 8, 10 e 13 stabilendo rigorosamente e dettagliatamente i criteri e le modalita' di concessione dei contributi. L'illegittimita' di tale disposizione (che si ricollega a quella contenuta negli artt. 8, 10 e 13), deriva dal fatto che si tratta sempre di contributi concessi in materie che sono di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano. Non puo' essere imposta alla provincia autonoma di Bolzano l'osservanza e l'applicazione di disposizioni di dettaglio che riguardano la concessione di contributi istituiti con legge statale nelle materie di competenza primaria provinciale o in materie in cui lo Stato ha soltanto potere di emanazione di leggi di principio. Qui la disposizione impugnata viola non solo l'esercizio delle competenze primarie di cui all'art. 8 e dell'art. 16, primo comma, dello statuto ma anche l'art. 15 dello statuto e la disciplina prevista dall'art. 5 della legge sulla finanza regionale n. 386/1989 (legge rinforzata, varata d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano) che prevede l'assegnazione pro-quota degli stanziamenti e non un sistema in cui la provincia puo' solo raccogliere e trasmettere domande e - per giunta - alla fine, sui fondi residui (cosi' art. 9, n. 5) decide ed assegna direttamente solo il Ministro. I) Lo stesso vale anche per l'art. 10 della legge impugnata che ricollegandosi ai due articoli precedenti 8 e 9 detta disposizioni riguardo all'ammontare dei contributi nei settori artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti, in contrasto con l'articolo 15 dello statuto. Il settore artigianale (art. 8, n. 9) e gran parte del terziario (art. 8, n. 20) rientrano nella competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano; quello commerciale nella competenza secondaria (art. 9, n. 3). In tutti questi settori la provincia ha competenza legislativa ed amministrativa (art. 16, primo comma, dello statuto) che viene palesamente violata. J) L'art. 13, primo comma, della legge impugnata detta norme per la concessione dei contributi nel settore dell'agricoltura che rientra nella competenza esclusiva della provincia (art. 8, n. 21). Le disposizioni sono pertanto incostituzionali per le stesse ragioni esposte nei tre punti precedenti che, per amore di brevita', si danno per interamente trascritte. Si aggiunga che e' gravemente viziato da incostituzionalita' anche il secondo comma dello stesso articolo 13. Le disposizioni ivi contenute obbligano la provincia a promuovere con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi alla individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo. Visto che tutta la materia dell'agricoltura (art. 8, n. 21, art. 8, n. 16 alpicoltura e relative norme di attuazione) e' devoluta alla competenza esclusiva della provincia che ha disciplinato minuziosamente tutta la materia. Le sue competenze legislative ed amministrative (art. 16, primo comma) vengono cosi' violate. K) Gli artt. 17 e 18 della legge impugnata prevedono poi specifiche disposizioni riguardo al modo di concessione, cumulo e revoca dei contributi (art. 17) e alle modalita' di erogazione dei contributi (art. 18) il tutto in settori in cui la provincia ha competenza legislativa esclusiva, primaria o perlomeno secondaria violando l'autonomia provinciale e in particolare le competenze di cui all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28 e all'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11, nonche' quelle previste dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 16, primo comma. L) Infine viene rilevata la incostituzionalita' dell'art. 38 della legge impugnata che dispone la ripartizione e riduzione di fondi per far fronte alle spese previste dalla legge impugnata e cio' in aperta violazione dell'autonomia finanziaria provinciale che e' stata compiutamente regolata dalla legge rinforzata n. 386/1989, varata d'intesa fra Stato e provincia autonoma, ed e' disciplinata dal titolo VI dello statuto di autonomia.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale in parte qua, degli artt. 2, primo comma; 4, primo, terzo, quarto e quinto comma; 5, primo, secondo, quarto e quinto comma; 8; 9; 10; 13; 17; 18 e 38 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonche' di ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali. Roma, addi' 14 febbraio 1991. Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO 91C0238