N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1990

                                N. 104
   Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal giudice per le indagini
               preliminari presso il tribunale di Ancona
     nel procedimento penale a carico di Montironi Mario ed altro
 Processo  penale  Udienza  preliminare - Richiesta di declaratoria di
 incompetenza per  materia  -  Rilevato  difetto  di  giurisdizione  -
 Lamentata  genericita'  della  norma  -  Mancata  patente esclusione,
 stante   la   dizione   "trasmissione   degli   atti   dell'autorita'
 competente",   dal   difetto   di   giurisdizione,   dell'ipotesi  di
 trasmissione  degli  atti  al  giudice  specializzato  (nella  specie
 Tribunale  per  i minorenni) - Violazione del principio di soggezione
 del giudice alla sola legge.
 Processo penale - Udienza preliminare - Chiusura della discussione  -
 Delibazione della decisione - Mancata previsione, tra le ipotesi con-
 template,  della  sentenza  declaratoria  di  incompetenza  - Mancato
 coordinamento tra norme (artt. 22 e 424 del c.p.p.) - Violazione  del
 principio    di    buon    andamento    della   p.a.   con   riguardo
 all'amministrazione della giustizia.
 (C.P.P. 1988, artt. 20, primo e secondo comma, 424 e 425).
 (Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 102).
(GU n.10 del 6-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare 20 novembre 1990;
    Stante nella concreta fattispecie la pregevolezza delle  questioni
 giuridiche   prospettate  dalle  parti,  e  comunque,  a  livello  di
 eccezioni di illegittimita' costituzionale, sollevabili  d'ufficio  e
 manifestamente  non  infondate,  in  quanto  rilevanti  nel  corrente
 processo;
    Posto  che  la  prima  rilevante  questione attiene all'originaria
 richiesta della difesa dell'imputato Accattoli,  di  declaratoria  di
 incompetenza  per materia, di per se' rilevabile, anche d'ufficio, in
 ogni stato e grado del processo, in forma di ordinanza ex art. 22, n.
 1, del nuovo c.p.p., con conseguente restituzione degli atti al p.m.,
 stante all'epoca dei fatti la minore eta', sia pure per pochi giorni,
 del proprio assistito;
    Atteso che non puo' condividersi la tesi del difensore secondo cui
 trattasi di provvedimenti che, nell'ipotesi opposta  di  sentenza  ex
 art.  22,  n. 3, implicherebbe comunque interferenze nel merito, cio'
 in quanto il concetto di incompetenza va riferito allo stato e  grado
 del  meccanismo  processuale,  sia  esso  nel  corso  delle  indagini
 preliminari (e allora  ricorre  l'ordinanza  in  quanto  trattasi  di
 soggetti  non  ancora  imputati  ma  soltanto  sottoposti  alle dette
 indagini), sia esso dopo  la  chiusura  delle  indagini  preliminari,
 stante in questo caso la declaratoria con sentenza;
    Ritenuto  che  l'art.  21  e'  norma generale rispetto all'art. 22
 (norma speciale); premesso che il processo si  riferisce  all'udienza
 preliminare  e  quindi  ad una azione penale gia' esercitata dal p.m.
 Sede, e quindi caratterizzata dalla presenza di un autentico imputato
 laddove il concetto di procedimento si riferisce alla pregressa  fase
 delle indagini preliminari;
    Poiche'  all'odierna  udienza lo stesso difensore ha arricchito la
 tematica richiamandosi al difetto di giurisdizione  ex  art.  20  del
 nuovo  c.p.p., di per se' rilevabile, ai sensi del primo comma, anche
 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
    Poiche' tuttavia la difesa  si  e'  richiamata  piu'  propriamente
 all'art.  20,  secondo  comma, che distingue fra difetto rilevato nel
 corso delle indagini  preliminari  (per  il  quale  si  applicano  le
 disposizioni previste dall'art. 22, primo e secondo comma) e l'ipoesi
 di  sentenza relativa dopo la chiusura delle indagini preliminari, in
 ogni stato e grado del processo;
    Trattandosi di norma che si riannoda, piu'  che  all'art.  49  del
 c.p.p.  abrogato,  all'art. 38 del vecchio codice, che disciplinava i
 casi di incompetenza dell'a.g.o.;
    Poiche' la formulazione originaria dell'art.  20,  secondo  comma,
 del  nuovo  c.p.p.  prevedeva  che il giudice, rilevato il difetto di
 giurisdizione,  ordinasse  la  trasmissione  degli  atti  all'ufficio
 investito   dell'esercizio   dell'azione  penale  presso  il  giudice
 competente, mentre la formulazione  attuale  parla  di  "trasmissione
 degli  atti  all'autorita'  competente", e la modifica, come si legge
 nella relazione  finale,  e'  stata  dovuta  all'intento  di  rendere
 applicabile  la  norma  anche  alle  ipotesi  del difetto assoluto di
 giurisdizione penale, ritenendosi comunque che l'art. 20  inquadri  i
 rapporti  fra  giudice ordinario e giudice speciale, con portata piu'
 ampia dell'art. 49 abrogato  c.p.p.,  che  si  limitava  a  prevedere
 l'incompetenza  dell'a.g.o.  nei confronti del giudice speciale senza
 disciplinare l'ipotesi inversa;
    Stante la lacunosita' e l'eccessiva generalita'  di  detta  norma,
 che  non  delimita sufficientemente le eventuali incompatibilita' con
 le giurisdizioni penali speciali;
    Poiche' ex art. 101 della Costituzione la giustizia e' non diretta
 bensi'  indiretta, in quanto amministrata in mome del popolo, essendo
 i giudici soggetti soltanto alla legge  ed  essendo  altresi',  nella
 gerarchia  delle  fonti  normative,  la Costituzione la suprema fonte
 normativa;
    Poiche'  secondo  l'art.  102  della  Costituzione   la   funzione
 giurisdizionale   e'  comunque  esercitata  dai  magistrati  ordinari
 istituiti e regolati dalle norme  sull'ordinamento  giudiziario,  non
 potendosi  istituire  ne'  giudici straordinari ne' giudici speciali,
 potendo soltanto istituirsi presso gli  organi  giudiziari  ordinarie
 sezioni   specializzate   per   determinate  materie,  anche  con  la
 partecipazione di cittadini idonei estranei  alla  magistratura,  nei
 casi e nelle forme regolate dalla legge per la partecipazione diretta
 del popolo all'amministrazione della giustizia;
    Ritenuto  quindi  che  il  tribunale  per  i minorenni, di per se'
 competente nei confronti dell'Accattoli, sia un giudice specializzato
 ma non un giudice speciale ne' tanto meno straordinario,  ragion  per
 cui  la  riferita  interpretazione  dell'art.  20,  proveniente dallo
 stesso legislatore, opera commistione fra il  concetto  di  autorita'
 non giurisdizionale (es. p.a. o commissione parlamentare d'inchiesta)
 e giudice specializzato;
    Poiche' la formulazione tecnica "autorita' competente" e' generica
 e come tale lacunosa ed incostituzionale perche' urta con il disposto
 tassativo  degli  artt.  101 e 102, secondo comma, della Costituzione
 per la detta causale;
    Poiche' comunque altro motivo di  incostituzionalita'  si  ravvisa
 nel  mancato  coordinamento  fra  l'art. 22, primo e terzo comma, del
 nuovo c.p.p. e l'art. 424 stesso codice secondo cui al  primo  comma,
 subito dopo che e' stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice
 procede  alla  deliberazione  pronunciando  sentenza  di  non luogo a
 procedere o decreto che dispone il giudizio,  e  quindi  tertium  non
 datur  fra le due ipotesi, non rientrando la sentenza di declaratoria
 di incompetenza fra le ipotesi altrettanto tassative di cui  all'art.
 425,  n.  1,  neppure  rientrando  in  quella  ipotesi  specifica  di
 improcedibilita'  o  improseguibilita'  dell'azione  penale,  che  in
 questo caso e' stata semplicemente proposta dinanzi ad un giudice non
 appropriato mentre nell'ipotesi ad esempio del difetto di querela non
 avrebbe potuto essere proposta dinanzi ad alcun giudice;
    Poiche'  quindi  negli  artt.  424  e  425  non vi e' posto per la
 sentenza declaratoria di incompetenza dopo la chiusura delle indagini
 preliminari, di cui all'art. 22, terzo comma,  ne'  tanto  meno  puo'
 emettersi  ordinanza,  quest'ultima relativa non all'imputato ma alla
 persona sottoposta alle indagini preliminari nel corso delle  stesse,
 ipotesi quindi non praticabile nella specie;
    Ritenendosi  quindi che riduttivamente che l'art. 22, terzo comma,
 consenta al gip l'emissione di detta declaratoria nella sola  ipotesi
 delle more fra la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 da parte
 del  p.m., rinvio a giudizio nel senso meramente tecnico, e l'udienza
 preliminare  cui  il  detto  rinvio  e'  finalizzato,  e  non   anche
 all'udienza preliminare;
                                P. Q. M.
    Letti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  sollevata  d'ufficio senza impulso delle parti, e da
 non ritenersi manifestamente infondata,  relativamente  all'art.  20,
 primo  e  secondo  comma,  del  nuovo  c.p.p.  laddove con la dizione
 generica  "trasmissione  degli  atti  all'autorita'  competente"  non
 esclude  palesemente  dal  difetto  di  guirisdizione la trasmissione
 degli atti a giudice specializzato,  e  non  speciale,  in  tutto  in
 violazione  dell'art.  101  e  dell'art.  102, primo, secondo e terzo
 comma, della Costituzione, e relativamente agli artt. 425 e  425  del
 nuovo  c.p.p. laddove, per difetto di coordinamento con l'art. 22, n.
 3, stesso cod., non consentono esplicitamente al g.i.p.  sentenza  di
 declaratoria  di  incompetenza  per  qualsiasi  causa,  il  tutto  in
 violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione quest'ultimo  sul
 buon  andamento  e  sull'organizzazione  della  p.a., amministrazione
 della   giustizia   a.g.o.   traducendosi   in   mancata   deflazione
 dibattimentale;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  non  potendo  lo  stesso essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa limitatamente a  quelle  non  presenti
 all'ordierna  udienza  preliminare,  essendone  data lettura a quelle
 gia' presenti, ed al p.m., nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei
 Ministri,  e  per  la  comunicazione  anche alla Presidenza delle due
 Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 20 novembre 1990
            Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

 91C0240