N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1990
N. 108 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Perini Pasquale Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita' per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).(GU n.10 del 6-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del pubblico ministero 14 dicembre 1990; Poiche' la stessa e' presentata ex artt. 416 e segg. del c.p.p. per ottenere il rinvio a giudizio in sede di udienza, preliminare; Poiche' cio' comporta l'obbligatoria scelta del rito ordinario tramite fissazione dell'udienza preliminare, senza alcuna possibilita' per il giudicante di influire sulla scelta del rito, in palese contrasto con l'art. 455 stesso codice che consente al giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta del p.m. di giudizio immediato con annessa restituzione degli atti, e stante altresi' l'art. 419, quinto e sesto comma, che vincola il giudice per le indagini preliminari a decretare il giudizio immediato laddove l'imputato abbia esercitato la facolta' di rinuncia all'udienza, preliminare; Stante a questo proposito il conseguente "intasamento" qualitativo-quantitativo della detta udienza che si dequalifica cessando di essere filtro selettore processuale a fronte di una concreta fattispecie, come l'attuale, in cui l'art. 453 detto codice la prova appare evidente ai fini del rinvio a giudizio, come da copioso materiale documentale in atti (segnalazione di reato ed allegati), riflettondosi anche alle seguenti date: 11 luglio 1980 iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 11 dicembre 1990 prematura chiusura delle indagini preliminari, che fra l'altro beneficiano anche della sospensione feriale dei termini procedurali, e che avrebbe ben potuto essere evitata tramite interrogatorio dell'imputato entro i novanta giorni di legge; Stante quindi la non manifesta infondatezza della questione, e la rilevanza nel corrente giudizio; Ricorrendo la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 della Costituzione (buon andamento della p.a. - amministrazione della giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici, pregiudicata dal detto intasamento qualitativo e quantitativo dell'udienza preliminare), 101, secondo comma, della Costituzione (i giudici soggetti soltanto alla legge e non ad altra a.g.o.); Poiche' da ultimo la presente questione riveste notevole importanza, investendo i presupposti genetici dell'udienza preliminare;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, rilevata d'ufficio e non manifestamente infondata, rilevante nel corrente giudizio, dagli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, nella parte in cui non consentono al giudice alcuna forma di controllo sulla scelta del rito ordinario rendendola coattiva e stante la disparita' di trattamento con l'art. 455 del nuovo c.p.p., il tutto in manifesta violazione degli artt. 2, 3, 37, 101, secondo comma, della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa; Sospende il corrente giudizio; Richiede al Presidente della Consulta la procedura d'urgenza; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina notificarsi l'ordinanza alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio avv. Amos Benni del foro di Ancona che si nomina extra-tabella di cui all'art. 29 della disp. att. del nuovo c.p.p. non essendovi udienze di sorta, p.o. Ministero delle finanze c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 15 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0244