N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1990

                                N. 108
   Ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini
               preliminari presso il tribunale di Ancona
          nel procedimento penale a carico di Perini Pasquale
 Processo  penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza
 della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita'  per  tale
 giudice  di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina
 discriminata rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta di
 detto rito - Irragionevole  limitazione  del  potere  giurisdizionale
 dell'organo  giudicante  - Violazione del principio di buon andamento
 della p.a., in particolare, dell'amministrazione  della  giustizia  -
 Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, 419, quinto e sesto comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma).
(GU n.10 del 6-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letta la richiesta del pubblico ministero 14 dicembre 1990;
    Poiche'  la  stessa  e' presentata ex artt. 416 e segg. del c.p.p.
 per ottenere il rinvio a giudizio in sede di udienza, preliminare;
    Poiche' cio' comporta l'obbligatoria  scelta  del  rito  ordinario
 tramite    fissazione    dell'udienza   preliminare,   senza   alcuna
 possibilita' per il giudicante di influire sulla scelta del rito,  in
 palese contrasto con l'art. 455 stesso codice che consente al giudice
 per  le  indagini  preliminari di respingere la richiesta del p.m. di
 giudizio immediato con annessa  restituzione  degli  atti,  e  stante
 altresi' l'art. 419, quinto e sesto comma, che vincola il giudice per
 le  indagini  preliminari  a  decretare il giudizio immediato laddove
 l'imputato abbia esercitato  la  facolta'  di  rinuncia  all'udienza,
 preliminare;
    Stante   a   questo   proposito   il   conseguente   "intasamento"
 qualitativo-quantitativo  della  detta  udienza  che  si  dequalifica
 cessando  di  essere  filtro  selettore  processuale  a fronte di una
 concreta fattispecie, come l'attuale, in cui l'art. 453 detto  codice
 la  prova  appare  evidente  ai  fini  del rinvio a giudizio, come da
 copioso materiale documentale  in  atti  (segnalazione  di  reato  ed
 allegati),  riflettondosi  anche  alle  seguenti date: 11 luglio 1980
 iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 11 dicembre 1990  prematura
 chiusura  delle  indagini  preliminari,  che  fra l'altro beneficiano
 anche della  sospensione  feriale  dei  termini  procedurali,  e  che
 avrebbe    ben   potuto   essere   evitata   tramite   interrogatorio
 dell'imputato entro i novanta giorni di legge;
    Stante  quindi la non manifesta infondatezza della questione, e la
 rilevanza nel corrente giudizio;
    Ricorrendo la manifesta violazione degli  artt.  2,  3,  97  della
 Costituzione  (buon  andamento  della  p.a.  -  amministrazione della
 giustizia ed organizzazione dei  pubblici  uffici,  pregiudicata  dal
 detto    intasamento    qualitativo   e   quantitativo   dell'udienza
 preliminare), 101,  secondo  comma,  della  Costituzione  (i  giudici
 soggetti soltanto alla legge e non ad altra a.g.o.);
    Poiche'   da   ultimo   la  presente  questione  riveste  notevole
 importanza,   investendo   i   presupposti   genetici    dell'udienza
 preliminare;
                               P. Q. M.
    Letti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23  della  legge
 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale, rilevata d'ufficio e non  manifestamente
 infondata,  rilevante  nel  corrente giudizio, dagli artt. 418, primo
 comma, e 419, quinto e sesto comma, nella parte in cui non consentono
 al giudice alcuna forma di controllo sulla scelta del rito  ordinario
 rendendola  coattiva e stante la disparita' di trattamento con l'art.
 455 del nuovo c.p.p., il tutto in manifesta violazione degli artt. 2,
 3, 37, 101, secondo  comma,  della  Costituzione  per  le  specifiche
 causali di cui in narrativa;
    Sospende il corrente giudizio;
    Richiede al Presidente della Consulta la procedura d'urgenza;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina notificarsi l'ordinanza  alle  parti  in  causa  (imputato,
 difensore  d'ufficio avv. Amos Benni del foro di Ancona che si nomina
 extra-tabella di cui all'art. 29 della disp. att.  del  nuovo  c.p.p.
 non  essendovi  udienze  di  sorta,  p.o. Ministero delle finanze c/o
 avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza  Cavour,  29)  ed
 alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla
 Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 15 dicembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0244