N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1991

                                N. 120
    Ordinanza emessa il 3 gennaio 1991 del giudice per le indagini
            preliminari presso la pretura di Vibo Valentia
     nel procedimento penale a carico di Andreacchi Vito ed altri
 Processo  penale  -  Indagini  preliminari  -  Incidente probatorio -
 Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il
 difensore - Termine di due giorni da tale incombente  per  presentare
 deduzioni - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P.  1988,  art.  395,  in  relazione  all'art. 401, quarto comma
 stesso codice).
 (Cost., art. 24).
(GU n.10 del 6-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Esaminati gli atti del procedimento penale n. 526/1990 a carico di
 Andreacchi Vito, Cicino Francesco, Criniti Antonio, De Fazio  Cosimo,
 Cimino Candido e Maiolo Salvatore;
    Sentite le parti in camera di consiglio;
                             O S S E R V A
    La  richiesta  di  incidente  probatorio  formulata  dal p.m. il 5
 novembre 1990 e' stata gia' oggetto di provvedimento del 18  dicembre
 1990 da parte di questo giudice;
    L'omessa   notifica   della  richiesta  all'esaminando,  da  parte
 dell'organo inquirente non si risolve  in  una  ipotesi  di  nullita'
 della  procedura  per  violazione  dell'art. 178 del c.p.p. in quanto
 l'indagato da esaminare, assistito  dal  difensore  di  fiducia,  ben
 potrebbe negare il proprio consenso a deporre sui fatti in causa.
    Notevole   rilevanza   assume   nel  procedimento  l'eccezione  di
 incostituzionalita'  sollevata  dai  difensori  degli   indagati   in
 riferimento  agli artt. 393, 395, 396 e 401, quarto comma del c.p.p.,
 e 24 della Costituzione.
    Gli artt. 393 e 395 del c.p.p. non prevedono che la  richiesta  di
 incidente  probatorio  proposta  dal p.m. sia notificata al difensore
 dell'indagato.
    Il termine brevissimo di due giorni dalla notifica,  previsto  dal
 successivo  art.  396,  per eventuali deduzioni sull'ammissibilita' e
 sulla  fondatezza  dell'incidente   probatorio   e   la   preclusione
 espressamente  prevista  dal  quarto  comma dell'art. 401 del c.p.p.,
 comprimono  in   modo   eccessivo   ed   irragionevole   il   diritto
 dell'indagato, che spesso non e' tecnicamente in grado di contraddire
 la  richiesta  del  p.m.,  particolarmente  in ordine alla fondatezza
 della stessa.
    Il giudice,  che  conosce  solo  gli  atti  depositati,  non  puo'
 peraltro,  garantire  completamente  la  posizione  processuale della
 parte nell'esame  della  richiesta  di  incidente  probatorio  per  i
 provvedimenti di cui all'art. 398 del c.p.p.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 incostituzionalita' dell'art. 395 del c.p.p.  in  relazione  all'art.
 401,  quarto  comma stesso codice ed in riferimento all'art. 24 della
 Costituzione, nella parte in cui non  dispone  che  la  richiesta  di
 incidente  probatorio sia autonomamente notificata ai difensori degli
 indagati;
    Dispone la sospensione della procedura di incidente probatorio  ed
 ordina  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  alla  Corte
 costituzionale;
    Dispone altresi' che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei
 due rami del Parlamento.
      Vibo Valentia, addi' 3 gennaio 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO

 91C0256