N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1991
N. 120 Ordinanza emessa il 3 gennaio 1991 del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Andreacchi Vito ed altri Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 395, in relazione all'art. 401, quarto comma stesso codice). (Cost., art. 24).(GU n.10 del 6-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti del procedimento penale n. 526/1990 a carico di Andreacchi Vito, Cicino Francesco, Criniti Antonio, De Fazio Cosimo, Cimino Candido e Maiolo Salvatore; Sentite le parti in camera di consiglio; O S S E R V A La richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. il 5 novembre 1990 e' stata gia' oggetto di provvedimento del 18 dicembre 1990 da parte di questo giudice; L'omessa notifica della richiesta all'esaminando, da parte dell'organo inquirente non si risolve in una ipotesi di nullita' della procedura per violazione dell'art. 178 del c.p.p. in quanto l'indagato da esaminare, assistito dal difensore di fiducia, ben potrebbe negare il proprio consenso a deporre sui fatti in causa. Notevole rilevanza assume nel procedimento l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dai difensori degli indagati in riferimento agli artt. 393, 395, 396 e 401, quarto comma del c.p.p., e 24 della Costituzione. Gli artt. 393 e 395 del c.p.p. non prevedono che la richiesta di incidente probatorio proposta dal p.m. sia notificata al difensore dell'indagato. Il termine brevissimo di due giorni dalla notifica, previsto dal successivo art. 396, per eventuali deduzioni sull'ammissibilita' e sulla fondatezza dell'incidente probatorio e la preclusione espressamente prevista dal quarto comma dell'art. 401 del c.p.p., comprimono in modo eccessivo ed irragionevole il diritto dell'indagato, che spesso non e' tecnicamente in grado di contraddire la richiesta del p.m., particolarmente in ordine alla fondatezza della stessa. Il giudice, che conosce solo gli atti depositati, non puo' peraltro, garantire completamente la posizione processuale della parte nell'esame della richiesta di incidente probatorio per i provvedimenti di cui all'art. 398 del c.p.p.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 395 del c.p.p. in relazione all'art. 401, quarto comma stesso codice ed in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non dispone che la richiesta di incidente probatorio sia autonomamente notificata ai difensori degli indagati; Dispone la sospensione della procedura di incidente probatorio ed ordina la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Vibo Valentia, addi' 3 gennaio 1991 Il giudice per le indagini preliminari: FILARDO 91C0256