N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1990- 21 febbraio 1991

                                N. 122
       Ordinanza emessa il 18 giugno 1990 (pervenuta alla Corte
   costituzionale il 21 febbraio 1991) dal Tribunale superiore delle
     acque pubbliche sui ricorsi riuniti proposti da Associazione
    nazionale Italia nostra ed altri contro regione Lazio ed altra
 Energia  elettrica  - Riserva allo Stato con decreto delegato (d.P.R.
 24 luglio  1977,  n.  616)  concernente  l'utilizzazione  di  risorse
 idriche  per  la  produzione  di  energia  elettrica - Non consentita
 modifica della normativa stabilita dall'art. 13, lett. d), del d.P.R.
 15 gennaio 1972, n. 8, in esecuzione della legge di delega 16  maggio
 1970, n. 281, che prevedeva la delega alle regioni delle attribuzioni
 in  materia  di  piccole  deviazioni  di acque pubbliche - Eccesso di
 delega (rispetto alla legge  n.  382/1977)  per  l'attribuzione  allo
 Stato di competenze gia' delegate alle regioni.
 (D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616, art. 91, n. 6, in relazione alla
 legge 22 luglio 1977, n. 382, art. 1, lett. c)).
 (Cost., art. 76).
(GU n.10 del 6-3-1991 )
              IL TIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 50
 del  ruolo  generale  dell'anno  1988,  vertente  tra  l'Associazione
 nazionale Italia nostra, in persona del vice presidente anziano, e la
 F.I.P.S./C.O.N.I.  (Federazione  italiana pesca sportiva), in persona
 del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati  e  difesi
 dall'avv.  Maria  Athena  Lorizio  e  presso  la stessa elettivamente
 domiciliati in Roma, via di Villa Ada, 57, ricorrenti, contro: 1)  la
 regione  Lazio,  in  persona  del  presidente  in carica della giunta
 regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Gian  Carlo  Adilardi  ed
 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale di
 Roma,  via  Lucrezio  Caro,  67; 2) la soc. S.E.R. - Societa' energie
 rinnovabili - a r.l., con sede in Cassino, in persona del  presidente
 pro-tempore  del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa
 dagli avvocati Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi  e  Michele  Conte  e
 presso i primi due elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, 7,
 resistenti;
 nonche'  nella  causa  civile  iscritta  al  n. 96 del ruolo generale
 dell'anno 1988, vertente tra Azzoli Ester, quale  erede  di  Saragosa
 Italia,  Arpino Pietro, Rufo Evelina, Arpino Pasquale, Zoccola Mario,
 Fortuna Saveria quale erede di Fortuna, Lanni Franco, Tedesco  Mario,
 Pirolli  Mario,  Lanni  Giuseppe,  Lanni  Marcello, Trelle Benedetta,
 Nardone Assuntino quale comproprietario, Merucci Maria in D'Agostino,
 quale avente causa da  Vettraino  Luigia,  Saragosa  Gaetana,  Vitale
 Salvatore,  Grossi  Maria,  D'Agostino  Pasquale,  Violo  Antonia  in
 Cascarino,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Gildo  Ciaraldi   ed
 elettivamente  domiciliati  in Roma, via Casilina, n. 1884, presso il
 sig. Adelio Ciaraldi, ricorrenti, contro: 1)  la  regione  Lazio,  in
 persona   del   presidente   in   carica   della   giunta  regionale,
 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente
 domiciliata presso la sede dell'Avvocatura  regionale  di  Roma,  via
 Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Societa' energie rinnovabili -
 a  r.l.,  con  sede in Cassino, in persona del presidente pro-tempore
 del  consiglio  di  amministrazione,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati  Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i
 primi  due  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  Oslavia,   7,
 resistenti;
    Oggetto (per entrambi i ricorsi): annullamento deliberazione della
 giunta regionale del Lazio n. 3746 del 7 luglio 1987, con la quale e'
 stata  concessa  alla  soc. S.E.R. una derivazione di acqua dal fiume
 Rapido e dal  Rio  Secco  per  produzione  di  energia  elettrica  in
 territorio del comune di S. Elia Fiumerapido; nonche' annullamento di
 ogni  altro  atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso; e,
 inoltre, nella causa  gia'  iscritta  al  n.  2  del  Ruolo  Generale
 dell'anno  1990  (successivamente  riunita  a quella n. 96/1988 sopra
 descritta),  vertente  tra  Azzoli  Ester,  quale  erede  di   Italia
 Saragosa,  Rufo  Evelina,  Arpino  Pasquale,  Arpino  Pietro, Fortuna
 Saveria Lanni Franco, Tedesco Mario, Pirolli Mario,  Lanni  Marcello,
 Nardone   Assuntino,   quale   comproprietario,   Merucci   Maria  in
 D'Agostino, quale avente causa da Vettraino Luigia, Saragosa Gaetana,
 Vitale Salvatore, Grossi Maria, D'Agostino Pasquale, Violo Antonia in
 Cascarino,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Gildo  Ciaraldi   ed
 elettivamente  domiciliati  in Roma, via Casilina, n. 1884, presso il
 sig. Adelio Ciaraldi, ricorrenti, contro: 1)  la  regione  Lazio,  in
 persona   del   presidente   in   carica   della   giunta  regionale,
 rappresentata e difesa dall'avv. Gian Carlo Adilardi ed elettivamente
 domiciliata presso la sede dell'Avvocatura  regionale  in  Roma,  via
 Lucrezio Caro, 67; 2) la soc. S.E.R. - Societa' energie rinnovabili -
 a  r.l.,  con  sede in Cassino, in persona del presidente pro-tempore
 del  consiglio  di  amministrazione,  rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati  Vincenzo Borrelli, Mario Isacchi e Michele Conte e presso i
 primi  due  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  Oslavia,   7,
 resistenti;
    Oggetto:  annullamento  decreto 9 giugno 1989, n. 802/1989, con il
 quale il presidente della giunta regionale del Lazio  ha  autorizzato
 la  soc.  S.E.R.  ad occupare in via di urgenza le aree relative alla
 concessione di  derivazione  d'acqua  assentita  con  delibera  della
 stessa giunta n. 3476 del 7 luglio 1987; nonche' annullamento di ogni
 altro atto presupposto, connesso e conseguente del procedimento.
    Conclusioni:
      per  l'Associazione nazionale Italia nostra e per la Federazione
 italiana pesca sportiva: si chiede l'annullamento  dei  provvedimenti
 impugnati,  con  rigetto  di  tutte  le  avverse istanze e rivalsa di
 spese;
      per Azzoli Ester ed altri (ricorsi n. 96/1988 e n.  2/1990):  si
 chiede  ugualmente  l'annullamento  dei  provvedimenti impugnati, con
 salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione e con  vittoria  di
 spese e competenze;
      per  la  regione  Lazio:  si  conclude  chiedendo il rigetto dei
 ricorsi perche' inammissibili e infondati,  con  ogni  conseguenziale
 pronunzia anche in ordine alle spese di giudizio;
      per la soc. S.E.R.: si chiede che il tribunale voglia dichiarare
 irricevibili,  per  tardivita',  i ricorsi n. 50/1988 e n. 96/1988 e,
 comunque, respingerli, perche'  infondati  in  fatto  e  in  diritto;
 nonche' respingere il ricorso n. 2/1990, sempre con vittoria di spese
 ed onorari.
                               F A T T O
    Con  i  suindicati  ricorsi  nn. 50/1988, 96/1988 e 2/1990 (questi
 ultimi gia' riuniti), l'Associazione Italia  nostra,  la  Federazione
 italiana  pesca  sportiva  e diversi privati hanno impugnato avanti a
 questo tribunale la delibera della giunta regionale del Lazio n. 3746
 del 7 luglio 1987, con la quale e' stato concesso alla soc. S.E.R.  -
 Societa'  energie  rinnovabili  -  a  r.l.,  con  sede in Cassino, di
 derivare un portata massima di moduli 20 (l/sec. 2.000)  e  media  di
 moduli  12  (l/sec.  1.200)  di  acqua  dal fiume Rapido in localita'
 Verdara del comune di S. Elia Fiumerapido e una  portata  massima  di
 moduli  100 (l/sec. 10.000) e media di moduli 27,20 (l/sec. 2.720) di
 acqua dal Rio Secco in localita' Olivella del succitato comune di  S.
 Elia  Fiumerapido,  per  la  produzione  di  energia elettrica pari a
 complessivi Kw 1.219. E' stato altresi' impugnato da parte di diversi
 proprietari (ricorso n. 2/1990) il decreto n. 802/1989 del  9  giugno
 1989,  con il quale il presidente della giunta regionale del Lazio ha
 autorizzato la Societa' concessionaria ad occupare in via  d'urgenza,
 per  anni  5, gli immobili necessari per la realizzazione delle opere
 relative alla derivazione di cui trattasi.
    Tutti  i  ricorrenti   hanno   denunciato   l'ellegittimita'   dei
 provvedimenti  impugnati  per  violazione  di  legge, incompetenza ed
 eccesso di potere sotto diversi profili.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  la  regione  Lazio,   sostenendo
 l'infondatezza dei ricorsi.
    Si  e'  pure costituita la Societa' energie rinnovabili, la quale,
 dopo aver eccepito il  difetto  di  legittimazione  dell'Associazione
 Italia nostra e della Federazione italiana pesca sportiva, nonche' la
 tardivita'  dei  ricorsi n. 50/1988 e n. 96/1988, ha chiesto comunque
 il rigetto di tutti i gravami, perche' infondati.
    Con ampie memorie e in sede di trattazione  orale,  alla  pubblica
 udienza  del  18 giugno 1990, le parti hanno ulteriormente illustrato
 le rispettive tesi difensive.
                             D I R I T T O
    1. - I tre ricorsi in esame vanno riuniti, attesa la loro evidente
 connessione oggettiva, e possono essere subito esaminati nel  merito,
 essendo  palesemente  infondate  le  eccezioni  preliminari formulate
 dalla  Societa'   energie   rinnovabili.   Appare,   infatti,   fuori
 discussione  la  legittimazione  attiva  (anche  in  via strumentale)
 dell'Associazione  Italia  nostra,  in  virtu'  degli artt. 13, primo
 comma, e 18, n. 349, e dei  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  21
 ottobre 1986, e 20 febbraio 1987.
    Ma anche le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in
 giudizio  a  tutela  degli  interessi della collettivita' di cui esse
 sono "centri di  riferimento",  in  quanto  l'elemento  organizzativo
 agisce   nel  senso  di  dotare  gli  interessi  della  collettivita'
 particolare  di  un  fattore  strutturale  e  di  sollevarli  ad  una
 condizione  superindividuale(cfr.  Cons. St., sez. VI, 12 marzo 1990,
 n. 374).
    Il ricorso e' poi tempestivo,  essendo  stato  proposto  entro  il
 termine  di  giorni  60  dalla data (9 gennaio 1988) di pubblicazione
 dell'impugnata delibera  regionale  nel  bollettino  ufficiale  della
 regione  Lazio,  pubblicazione  che, nel nuovo ordinamento regionale,
 integra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Ma anche il ricorso  n.  96/1988  va  considerato  tempestivo,  in
 quanto  i ricorrenti, in buona fede, hanno impugnato il provvedimento
 entro 60 giorni dalla data in cui si e'  concretata  la  lesione  del
 loro interesse (inizio del procedimento espropriativo con l'avviso di
 compilazione dello stato di consistenza).
    2.  - I ricorrenti deducono, innanzitutto, la violazione dell'art.
 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,  che  riserva  alla  competenza
 dello  Stato "l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di
 energia elettrica".
   Assumono le resistenti che il citato art. 91 non ha in  alcun  modo
 toccato   l'argomento   specifico   delle   "concessioni  di  piccole
 derivazioni" (anche se destinate allo scopo di  produzione  di  forza
 motrice) attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 13, lett.
 d),  del  d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Ove si ritenesse, invece, che
 con l'art. 91 del d.P.R. n. 616/1977 il  Governo  abbia  disposto  un
 ritrasferimento  allo  Stato della competenza regionale in materia di
 assentimento di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica,
 sia pure limitato a  quelle  destinate  alla  produzione  di  energia
 elettrica,  in  tal caso, dovrebbe rimettersi la questione alla Corte
 costituzionale, per farne dichiarare l'illegittimita'  costituzionale
 per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
    3.  -  Ai  sensi  dell'art. 15 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775,
 come risulta modificato dall'art. 14 del d.P.R. 30  giugno  1955,  n.
 1534,  "le  concessione  di  acqua pubblica per le grandi derivazioni
 sono fatte con decreto  del  Ministero  per  i  lavori  pubblici,  di
 concerto con il Ministro per le finanze".
    "Per  le  piccole derivazioni, la concessione e' fatta con decreto
 del  provveditore  alle  opere  pubbliche,  sentito  l'intendente  di
 finanza  competente  per territorio, salvo che siano state presentate
 opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la  concessione  e'
 fatta  con  decreto  del  Ministro  per i lavori pubblici, sentito il
 Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col  Ministro  per
 le finanze".
    Con  l'art.  13,  lett.  d),  del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, le
 attribuzioni  esercitate  dai  provveditorati  regionali  alle  opere
 pubbliche in materia di "piccole derivazioni di acque pubbliche" sono
 state delegate alle regioni a statuto ordinario.
    Tale  delega  e'  stata  disposta ai sensi dell'art. 17, lett. b),
 della legge 16 maggio 1970, n. 281, trattandosi di competenze statali
 residue non riguardanti le materie attribuite alle regioni  dell'art.
 117 della Costituzione.
    In  altri  termini, le funzioni relative alle "piccole derivazioni
 di  acque  pubbliche"  sono  state  delegate  alle  regioni  a  norma
 dell'art.  118,  secondo  comma,  della Costituzione stessa "Lo Stato
 puo'  delegare   alla   regione   l'esercizio   di   altre   funzioni
 amministrative".
    Va  sottolineato  che,  in mancanza di specifiche limitazioni, per
 "piccole derivazioni di acque pubbliche" dovevano intendersi tutte le
 derivazioni di modesta portata da utilizzare per forza  motrice,  per
 acqua  potabile,  per  irrigazione  e  per bonificazione per colmata,
 secondo la classificazione contenuta nell'art. 6 del t.u. 11 dicembre
 1933, n. 1775.
    E' poi intervenuta la  legge  22  luglio  1975,  n.  382,  che  ha
 delegato  il  Governo  ad emanare uno o piu' decreti aventi valore di
 legge ordinaria, diretti, fra l'altro (art. 1, lett. c) a  "delegare,
 a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni
 amministrative  necessarie per rendere possibile l'esercizio organico
 da parte delle regioni delle funzioni trasferite o gia' delegate.. ..
 ..".
    Appare ragionevole ritenere che  il  legislatore  delegante  abbia
 inteso  riferirsi  ad  altre  funzioni  amministrative (in aggiunta a
 quelle gia' trasferite o delegate),  al  fine  di  rendere  possibile
 l'esercizio organico di queste ultime.
    In mancanza di attribuzione al legislatore delegato della potesta'
 di modificare o integrare i decreti delegati del 1972 (come previsto,
 invece,  alla lettera a) dello stesso art. 1 della legge n. 382/1975,
 per le funzioni inerenti alle materie indicate  nell'art.  117  della
 Costituzione), sembra che le nuove norme delegate non potessero avere
 alcun  effetto  riduttivo  delle  competenze  gia'  consolidate delle
 regioni a statuto ordinario.
    Suscita, quindi, notevoli perplessita' l'art. 91, n. 6, del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui  sono  riservate  allo  Stato  le
 funzioni  concernenti  "l'utilizzazione  di  risorse  idriche  per la
 produzione di energia elettrica", espressione che sembra  comprendere
 sia  le  grandi  che  le  piccole  derivazioni di acque pubbliche, da
 utilizzare per la produzione di energia elettrica.
    Nell'apparente ritorno alla competenza statale delle funzioni rel-
 ative  alle  "piccole  derivazioni  di  acque   pubbliche"   ad   uso
 idroelettrico  e' infatti rinvenibile un eccesso, rispetto alla norma
 delegante (art. 1, lett. c, della legge n.  382/1975),  in  contrasto
 con il dettato dell'art. 76 della Costituzione.
    Potrebbe  sostenersi  che il legislatore delegato non abbia inteso
 apportare alcuna modifica al  quadro  di  competenze  regionali  gia'
 delineato con il d.P.R. n. 8/1972.
    Ma, in tal caso, non avrebbe alcun senso l'attribuzione allo Stato
 delle funzioni riguardanti "l'utilizzazione di risorse idriche per la
 produzione  di  energia  elettrica".  Invero,  era  gia'  esattamente
 delineata  la  competenza  dello  Stato  (grandi   derivazioni,   per
 qualsiasi  uso)  o  delle  regioni  (piccole  derivazioni, sempre per
 qualsiasi uso). Lo stesso art. 91 del d.P.R. n.  616/1977  ribadisce,
 al  n.  2,  la  competenza  dello  Stato  per  le  "funzioni relative
 all'istruttoria  e  al   rilascio   delle   concessioni   di   grandi
 derivazioni",  confermando implicitamente la competenza delle regioni
 per  le  funzioni  relative  all'istruttoria  e  al  rilascio   delle
 concessioni di piccole derivazioni.
    Sembra,  quindi,  che  con  il  successivo  n.  6  si  sia  inteso
 attribuire allo Stato tutte le funzioni riguardanti le concessioni ad
 uso idroelettrico (sia di grandi che di piccole derivazioni).
   Potrebbe  anche  obiettarsi  che  l'espressione  "utilizzazione  di
 risorse  idriche  per  la  produzione  di energia elettrica" potrebbe
 riguardare un procedimento  autorizzatorio  del  tutto  distinto  dal
 procedimento  concessorio di derivazione d'acqua. In tal caso, pero',
 verrebbe a configurarsi una  sovrapposizione  di  procedimenti  e  di
 competenze  (per  le piccole derivazioni, di competenza regionale), e
 sarebbe percio' ugualmente  rinvenibile  un  eccesso,  rispetto  alla
 norma  delegante  (art.  1, lett. c), della legge n. 382/1975, che ha
 previsto una ulteriore attribuzione alle regioni, a  norma  dell'art.
 118,  secondo  comma,  della Costituzione, di funzioni amministrative
 necessarie "per rendere  possibile  l'esercizio  organico"  da  parte
 delle regioni stesse delle funzioni trasferite o gia' delegate.
    Il  dubbio  di incostituzionabilita' del citato art. 91, n. 6, del
 d.P.R.  n.  616/1977  permane,  sotto  i  vari  profili  prospettati,
 nonostante  la  successiva  emanazione della legge 18 maggio 1989, n.
 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale  della  difesa
 del  suolo), che ha previsto, fra l'altro, all'art. 16, una ulteriore
 delega alle  regioni  delle  funzioni  amministrative  relative  alle
 risorse  idriche  di tutti i bacini di rilievo regionale. Allo stato,
 non risulta ben delineata una nuova disciplina delle  concessioni  ad
 uso idroelettrico.
    Appare   dunque   non   manifestamente  infondata  la  prospettata
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  91,  n.  6,  del
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616, per contrasto con l'art. 76 della
 Costituzione, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, lett.  c),
 della legge di delega 22 luglio 1977, n. 382.
    Quanto  alla  rilevanza  della  predetta  questione  nel  presente
 giudizio, essa discende dal fatto  stesso  che  dalla  sua  soluzione
 deriva la decisione del primo motivo dei ricorsi in esame.
                               P. Q. M.
    Dispone  la  riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e, ritenuta
 rilevante e non manifestamente infondata  la  questione,  prospettata
 dalle  parti resistenti, di legittimita' costituzionale dell'art. 91,
 n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per contrasto con l'art.  76
 della Costituzione, in relazione a quanto stabilto dall'art. 1, lett.
 c, della legge di delega 22 luglio 1977, n. 382, dispone la immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e sospende il
 giudizio in corso;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera di consiglio del tribunale
 superiore delle acque pubbliche, il 18 giugno 1990.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                    Il cancelliere: (firma illegibile)
 91C0258