N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 1991
N. 9 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 febbraio 1991 (della regione autonoma Valle d'Aosta) Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - Attribuzione al C.I.P.E. del potere di emanare direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione, della promozione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici - Asserita violazione delle competenze della regione Valle d'Aosta in materia di fonti di energia, urbanistica, artigianato, edilizia, tutela del paesaggio, flora e fauna, agricoltura e foreste, acquedotti e lavori pubblici, turismo ed industria alberghiera, comunicazioni e trasporti, opere idrauliche ed utilizzazione delle acque pubbliche, edilizia scolastica, concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, nel complesso, e in particolare, artt. 2, primo comma, 4, primo, terzo e quinto comma, 5, primo, secondo, quarto e quinto comma, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38). (Statuto Valle d'Aosta, artt. 2, lettere d), f), g), m), p) e q), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; Cost., art. 116).(GU n.12 del 20-3-1991 )
Ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato con delibera della giunta regionale del 15 febbraio 1991, rappresentato e difeso (in virtu' di procura autenticata dal notaio Marina Cafiero di Aosta in data 15 febbraio 1991) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, contro la Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (pubblicata in supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991) recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". PREMESSO IN FATTO Lo statuto della regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede una serie di competenze legislative primarie e concorrenti della regione, compendente negli artt. 2 e 3 dello statuto stesso. Inoltre, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, il d.P.R. 27 dicembre 1985 n. 1142 ha provveduto al trasferimento alla regione autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di industria, nonche' quelle relative alla produzione e alla trasformazione di beni in generale, nonche' la produzione e la traformazione di energia, le attivita' di ricerca, coltivazione, utilizzazione, ritrattamento e trasporto di materie prime e di energia. La recente normativa contenuta nella legge statale 9 gennaio 1991, n. 10, concernente "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ed in particolare l'art. 2, primo comma, l'art. 4, primo, terzo e quinto comma; l'art. 5, primo, secondo, quarto e quinto comma; l'art. 8, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 13, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 38 si presentano gravemente lesivi delle competenze primarie e concorrenti della regione autonoma della Valle d'Aosta, essendo stata ignorata la posizione riconosciuta alla regione da norme di rilevanza costituzionale ed essendo state disattese le norme dello statuto che la prevedono. Si e' altresi' violato l'art. 116 della Costituzione, per quanto concerne la particolare posizione di regione autonoma della Valle d'Aosta. Si impugna pertanto la suddetta legge 9 gennaio 1991 n. 10 (con particolare riguardo agli articoli e commi sopra richiamati) per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello statuto della regione autonoma Valle d'Aosta oltre che per violazione dell'art. 116 della Costituzione. IN DIRITTO 1. - Tutto il complesso della normativa contenuta nella legge statale impugnata dimostra di non aver tenuto in alcun conto le competenze esclusive riservate alla regione autonoma della Valle d'Aosta dallo statuto regionale approvato con legge costituzionale. In particolare l'art. 2 (primo comma), l'art. 4 (primo, terzo e quinto comma), l'art. 5 (primo, secondo, quarto e quinto comma), l'art. 8, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 13, l'art. 17, l'art. 18 e l'art. 38 della legge impugnata non hanno tenuto in alcun conto le norme dello statuto regionale e specificamente quelle relative alle competenze primarie in materia di urbanistica (art. 2, lettera g), artigianato (art. 2, lettera p), edilizia (art. 2, lettera g), tutela del paesaggio, flora e fauna, agricoltura e foreste (art. 2, lettere d) e q), acquedotti e lavori pubblici (art. 2, lettere f) ed m), turismo ed industria alberghiera (art. 2, lettera q), comunicazioni e trasporti (art. 2 lettera f), opere idrauliche ed utilizzazione delle acque pubbliche (art. 2, lettere f) ed m), oltre agli artt. 8, 9 e 10), edilizia scolastica (art. 2, lettera f), concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (artt. 7, 8, 9 e 10). Al riguardo e' da rilevare che la contestata normativa statale subordina l'esercizio delle competenze regionali nelle materie sopra ricordate all'osservanza di direttive del C.I.P.E. (comitato interministeriale per la programmazione economica) invece di prevedere - come avrebbe dovuto - l'intesa tra Stato e regione autonoma, al fine di rispettare le competenze della regione e di coordinarle con le competenze dello Stato. La normativa prevista dalla legge n. 10 del 1991 riserva inoltre al potere regolamentare statale la disciplina dei criteri tecnico- costruttivie delle tipologie dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' dell'edilizia pubblica e privata anche in sede di ristrutturazione degli edifici esistenti; dei criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale, del funzionamento degli impianti termici e in materia di reti ed infrastrutture relative ai trasporti ed ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo: in tal modo vengono ad essere violate le previsioni statutarie contenute sia nell'art. 2 (competenze primarie), sia nell'art. 3 (competenze concorrenti) dello Statuto, di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. E' appena il caso di aggiungere che, allorquando subordina l'individuazione dei bacini e delle fonti rinnovabili dell'energia al raggiungimento di un'intesa con l'E.N.E.A., l'impugnata legge contrasta non solo con le gia' citate disposizioni statutarie ma anche con gli artt. 7, 8, 9 e 10 dello stesso statuto, nonche' con la normativa di attuazione contenuta nel d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142. La violazione appare tanto piu' grave, in quanto prevede, per i casi appena ricordati, il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, senza la previsione di alcun preavviso e senza alcun concerto con il presidente della giunta regionale. Non puo' non sottolinearsi inoltre come siano state totalmente disattese le funzioni legislative primarie della regione in materia urbanistica (previste dall'art. 2, lettera g) dello Statuto), quando la legge impugnata ha preteso di dettare disposizioni urbanistiche vincolanti per i comuni con piu' intenso tasso di popolazione. Cosi' come viene sottratta alla regione autonoma la competenza a concedere agevolazioni a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di contenimento dei consumi energetici nei settori produttivi (industriale, artigianale, terziario ed agricolo) e viene altresi' disposta la ripartizione dei fondi per i relativi contributi in contrasto con il principio statutario dell'autonomia finanziaria della regione, specificamente prevista dall'art. 12 dello statuto regionale. 2. - Oltre a quanto fin qui puntualizzato in tema di violazioni di competenze primarie della regione ricorrente, e' opportuno aggiungere che la normativa statale impugnata contrasta altresi' con le disposizioni costituzionali (statuto regionale) che hanno assegnato alla regione autonoma della Valle d'Aosta ulteriori competenze legis- lative concorrenti e relative competenze amministrative, in materia di industria e commercio (art. 3, lettera a), incremento produzione industriale (art. 3, lettera a), igiene e sanita' (art. 3, lettera l), miniere, cave e torbiere (art. 3, lettera e), art. 11). Proprio con uno specifico richiamo all'appena ricordata norma di cui all'art. 3, lettera a) dello statuto regionale, si apre il testo del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142, che ha trasferito alla regione autonoma della Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di industria, commercio, produzione e trasformazione di energia. E' appena il caso di rilevare che anche in questa normativa del 1985 la legge statale n. 10 del 1991, non ha tenuto alcun conto, ne' ha fatto ad essa cenno alcuno. 3. - Tutta la normativa contenuta nella legge impugnata, quando fa riferimento alla preventiva consultazione delle regioni pone sullo stesso piano le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale e cio' costituisce palese violazione dell'art. 116 della Costituzione, che attribuisce alle regioni autonome (tra cui la ricorrente Valle d'Aosta) "forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali". Proprio perche' ha per oggetto materie che rientrano nelle competenze primarie delle regioni autonome, (e non in quelle delle regioni a statuto ordinario), la legge impugnata avrebbe dovuto prevedere particolare forme d'intesa, di concerto e di decisione coordinata con le regioni a statuto speciale e non limitarsi - come invece ha fatto - a disporre una mera consultazione non vincolante di tutte indistintamente le regioni, ordinarie od autonome che siano. La violazione dell'art. 116 della Costituzione appare tanto piu' grave se si considera la particolare posizione di autonomia riconosciuta - come gia' sopra rilevato - sotto vari profili alla ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta dallo statuto approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
P. Q. M. Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittima la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (e in particolare l'art. 2, primo comma; l'art. 4, primo, terzo e quinto comma; l'art. 5, primo, secondo, quarto e quinto comma; l'art. 8, l'art. 9, l'art. 13, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 38) per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello statuto della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, nonche' dell'art. 116 della Costituzionale, con ogni relativa conseguenza. Roma, addi' 15 febbraio 1991 Avv. prof. GUSTAVO ROMANELLI 91C0270