N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 1991

                                 N. 12
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                    cancelleria il 28 febbraio 1991
                        (della regione Toscana)
 Organizzazioni internazionali - Norme per lo sviluppo delle attivita'
 economiche e della cooperazione internazionale della regione  Friuli-
 Venezia  Giulia,  della provincia di Belluno e delle aree limitrofe -
 Obbligo del Governo di "sentire la regione  Veneto  e  il  comune  di
 Venezia  prima  di  proporre  citta' italiane per le designazioni che
 avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o  ufficio  italiano  di
 organismi  di  carattere internazionale da istituire, o ai quali dare
 nuova sede, al fine di privilegiare  la  candidatura  di  Venezia"  -
 Asserita  violazione della sfera di competenza delle altre regioni in
 relazione alle  attivita'  delle  organizzazioni  internazionali  che
 investono   l'area  delle  funzioni  regionali  in  materia  di  beni
 culturali, ambiente e fiere.
 (Legge 6 gennaio 1991, n. 19, art. 6).
 (Cost., artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 120).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
   Ricorso  per  la  regione  Toscana,  in persona del presidente pro-
 tempore Marco Marcucci, rappresentata e difesa, per mandato a margine
 del  presente  atto,  dall'avv.  Alberto  Predieri  ed  elettivamente
 domiciliata presso il suo studio in Roma, via G.  Carducci, 4, contro
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri per la dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 6 gennaio 1991,
 n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.    17  del  21  gennaio
 1991.
    1.  -  Nella  legge  6  gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo
 delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale  della
 regione  Friuli-Venezia  Giulia,  della  provincia di Belluno e delle
 aree limitrofe", costituita da 16  articoli,  appaiono  due  articoli
 chiaramente  intrusi  che  non hanno nessuna attinenza con il corpo o
 della legge quale' sintetizzato nel titolo.
    2. - Uno di questi articoli  (esempio  di  cattiva  e  illegittima
 tecnica  legislativa,  che appalesa l'incoerenza, l'irragionevolezza,
 la  violazione  di  principi  fondamentali  sulla   trasparenza,   la
 pubblicita'),  e  precisamente l'art. 6, dice "il Governo e' tenuto a
 sentire la regione Veneto e il comune di Venezia  prima  di  proporre
 citta'  italiane  per  le  designazioni  che  avverranno nel decennio
 1991-2000 quale sede o ufficio italiano  di  organismi  di  carattere
 internazionale  da  istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di
 privilegiare la candidatura di Venezia".
    3. - La norma viola i principi di eguaglianza e  l'area  riservata
 alle regioni.
    Viene introdotto il fine di privilegiare l'attivita' consultiva di
 una regione e una citta' di una regione piuttosto che qualsiasi altra
 regione o citta' per un periodo di tempo lunghissimo, sino al duemila
 (e quindi non per esigenze - pretese - di urgenza o transitorie), per
 qualsiasi   istituzione   o  localizzazione  di  sede  per  qualsiasi
 organizzazione internazionale  di  qualsiasi  genere,  governativa  o
 privata, dal momento che nessuna distinzione vien fatta dalla legge.
    La  costituzione di un privilegio non trova giustificazione e urta
 contro il principio di eguaglianza cosi' come contro il principio del
 contraddittorio,  che   si   inserisce   nell'area   della   garanzia
 costituzionale    del    buon    andamento    e    dell'imparzialita'
 dell'amministrazione, posta dall'art. 97 della Costituzione.
    La violazione dei principi generali indicati porta ad una  lesione
 della  sfera  di competenza regionale qual'e' garantita dal combinato
 disposto degli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117 e 118 nelle loro valenze
 generali e in quelle particolari, come, ad esempio,  quelle  relative
 ad  organizzazioni  internazionali  la  cui  attivita' investa l'area
 delle funzioni regionali, beni  culturali  o  dell'ambiente  o  delle
 fiere;  tutte  materie  nelle  quali  il  ruolo  delle organizzazioni
 internazionali e' assai importante e che la regione puo' promuovere o
 assecondare in relazione ad una localizzazione o istituzione.
                               P. Q. M.
    Chiede la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 6 della  legge
 6  gennaio  1991,  n.  19  "Norme  per  lo  sviluppo  delle attivita'
 economiche e della cooperazione internazionale della regione  Friuli-
 Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe".
      Roma, addi' 18 febbraio 1991
                         Avv. Alberto PREDIERI

 91C0273