N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 1990

                                N. 135
 Ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dalla commissione tributaria di
                         primo grado di Biella
 sul ricorso proposto da Samorj Giovanni contro intendenza di finanza
                              di Vercelli
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Rendite vitalizie
 corrisposte   a   ex   deputati,   senatori  e  categorie  equiparate
 (componenti della Corte costituzionale, nonche' di regioni,  province
 e comuni) - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) -
 Mancata  previsione  di  eguale  trattamento  di privilegio per altre
 categorie  di  alti  funzionari   in   quiescenza   (alti   ufficiali
 dell'Esercito,  alti magistrati, ecc.) - Ingiustificata disparita' di
 trattamento.
 (Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-bis, in  relazione  al
 d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1092, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 600, artt. 24, secondo  comma,  29,  penultimo  comma;  d.P.R.  22
 dicembre  1986,  n.  917,  art.  47,  lett. h), primo comma; d.P.R. 4
 febbraio 1988, n. 42, art. 33, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53, primo comma).
(GU n.11 del 13-3-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Samory Giovanni avverso richiesta rimborso Irpef/Ilor 1988-1989 letti
 gli  atti   assente   l'amministrazione   finanziaria   presente   il
 contribuente udito il relatore avv. Massimo Tucci.
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi   di   ricorso   avverso   il  silenzio-rifiuto  maturato
 sull'istanza del ricorrente all'intendenza di  finanza  di  Vercelli,
 volto  ad  ottenere  il  rimborso  dell'imposta  lorda  dallo  stesso
 ricorrente corrisposta per Irpef su pensione relativamente agli  anni
 1988 e 1989.
    Il ricorrente chiede l'abbattimento del reddito imponibile del 40%
 per  gli  anni  di riferimento in base all'art. 2, sesto comma, della
 legge di conversione del d.-l. 2 marzo 1989 n. 69 e  conseguentemente
 l'equiparazione  del  proprio  trattamento  fiscale  sul  reddito  da
 pensione al trattamento riservato, in forza della citata norma,  alle
 pensioni  di  cui  beneficiano  gli  ex  deputati,  senatori ed altre
 categorie equiparate. L'ufficio eccepisce la mancata  allegazione  di
 copia  del  ricorso  che  non  e'  stata,  a  suo avviso, ritualmente
 presentata all'ufficio nonche' la irritualita'  del  ricorso  stesso,
 posto  che  esso  avrebbe  dovuto essere proposto avverso il silenzio
 rifiuto opposto dall'intendenza di finanza.
    Preliminarmente osserva la commissione che  il  ricorso  e'  stato
 ritualmente proposto, avendo il ricorrente documentato e precisato in
 ricorso  di  aver  inoltrato  gravame  alla  intendenza  di finanza e
 risultando il  ricorso  stesso  proposto  nei  termini  di  rito  con
 riferimento  al  maturare  del  silenzio  dell'amministrazione  sulla
 predetta istanza di rimborso.
    Per  quanto  attiene  l'allegazione  della  copia  per  l'ufficio,
 osserva  la  commissione  come  non  sussista al riguardo violanzione
 dell'art. 17 del d.P.R.  n.  636/1972.  Cio'  in  quanto,  come  gia'
 rilevato,  il  ricorso e' proposto avverso il silenzio-rifiuto, cioe'
 contro  una  fictio  juris  (atto   amministrativo   di   diniego   o
 comportamento   inerte  della  p.a.  parificato  dalla  norma  ad  un
 provvedimento    di    diniego)    riferibile    ad     un     organo
 dell'amministrazione  (intendenza  di  finanza)  diverso dall'Ufficio
 I.I.D.D. di Cossato che solleva l'eccezione e che in effetti  non  e'
 neppure  parte  processuale nel presente giudizio non disponendo icto
 oculi della necessaria legittimazione passiva. Cio' anche  in  quanto
 il  predetto Ufficio, non comparso all'udienza non risultava comunque
 costituito in forza di delega da parte della predetta  intendenza  di
 finanza.
    In via pregiudiziale questa commissione ritiene di dover esaminare
 la  questione  di costituzionalita' sollevata da parte ricorrente con
 riferimento agli artt. 3 e 53,  primo  comma  della  Costituzione  in
 relazione  all'art.  2, sesto comma bis del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69
 convertito con legge del 27 aprile 1989, n. 154.
    La questione di costituzionalita', nei limiti di cui sopra, e'  ad
 avviso   di   questa  commissione,  non  manifestamente  infondata  e
 strettamente pertinente alla decisione  della  controversia  de  qua.
 Rileva  nella  sostanza  parte ricorrente che l'eventuale ratio della
 norma che sottrae all'imposizione fiscale  il  40%  degli  emolumenti
 corrisposti  a  deputati,  senatori  e  categorie equiparate, se puo'
 trovare fondamento nella circostanza  che  tali  alti  rappresentanti
 dello  Stato devono affrontare, in ragione delle loro funzioni, spese
 straordinarie   per   l'assolvimento   dell'incarico,    non    trova
 giustificazione  alcuna al momento in cui tali soggetti cessino dalle
 rispettive funzioni.
    In particolare la equiparazione, a far data dal 1› luglio 1986  ex
 d.P.R.  del  22 dicembre 1986, n. 917, dei vitalizi di cui al secondo
 comma dell'art. 24 e penultimo comma art. 29 d.P.R. 29 settembre 1973
 previsti per la  cessazione  da  cariche  e  funzioni  dei  deputati,
 senatori  e componenti della Corte costituzionale nonche' di regioni,
 province e comuni, alle rendite vitalizie  derivanti  da  redditi  di
 lavoro  dipendenti di cui all'art. 47 lettera h, primo comma del t.u.
 917/1986, comporta, per effetto ed in relazione  all'art.  33,  terzo
 comma  del  d.P.R.  del  4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento ad
 imposta in percentuale ridotta (60%) delle predette rendite vitalizie
 corrisposte ai soggetti gia' ricoprenti  le  cariche  di  cui  sopra.
 Orbene, tale trattamento (come rilevato da alcuni deputati e senatori
 in   sede   di  discussione  della  legge),  non  puo'  che  apparire
 preferenziale   e   discriminatorio   in   situazioni   assolutamente
 identiche,  stante  il fatto che, dopo la cessazione delle rispettive
 cariche, ex deputati, ex senatori e categorie equiparate, si  trovano
 in posizione assolutamente di quiescenza.
    Con  la  cessazione della carica vengono infatti meno quegli oneri
 di  rappresentanza  pubblica  connessi,  alla  carica  stessa  ed  in
 relazione  ai  quali  lo  sgravio  fiscale potrebbe configurarsi come
 indiretto riconoscimento di una sorta di indennita' di funzione.
    Nessuna altra configurazione potrebbe infatti essere attribuita al
 predetto sgravio successivamente alla cessazione del rapporto con  la
 pubblica  amministrazione,  considerato  anche che altre categorie di
 alti funzionari  dello  Stato  (alti  ufficiali  dell'esercito,  alti
 magistrati, ecc.) non beneficiano di analogo trattamento di favore.
    Quanto  sopra e' stato posto in risalto da alcuni Senatori durante
 la discussione della legge in aula Senatore Pollice:  "Io  penso  che
 questa norma e' di una gravita' inaudita, soprattutto e' stato sleale
 il  modo  surrettizio  con  cui e' stata fatta passare in aula. Si e'
 verificato quindi un abuso della legislazione domestica".
    Senatore Lama: "Il senso di elementare  giustizia  si  ribella  di
 fronte ad una norma come questa".
    Ancora  Senatore Pollice: "chissa' per quale motivo i parlamentari
 non devono essere tassati al cento per cento come tutti i lavoratori"
 (res. seduta Senato n. 246 del 20 aprile 1989 pagg. 41/50).
                                P. Q. M.
   Ritenuta non manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  del
 presente  giudizio  la  questione  di  costituzionalita' dell'art. 2,
 sesto comma bis della legge n. 154 del 27 aprile 1989,  in  relazione
 agli  artt.  1  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e secondo comma
 art. 24 e penultimo comma art. 29 d.P.R. 29 settembre  1973,  nonche'
 in  relazione  agli  artt.  47  lettera  h,  primo  comma del t.u. n.
 917/1986 e 33, terzo comma del d.P.R. n.  42/1988  in  rapporto  agli
 artt.  3,  e  53,  primo comma della Costituzione laddove dette norme
 limitano ad alcune categorie  il  beneficio  dell'assoggettamento  in
 misura  ridotta  (60%) ed imposta Irpef degli importi corrisposti per
 trattamento pensionistico.
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   della  Corte
 costituzionale;
    Ordina che a cura  della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri in Roma e che venga  comunicata  ai  signori  Presidente
 della Camera e del Senato.
      Biella, addi' 19 novembre 1990
                         Il presidente: GRIZI
                                                    Il relatore: TUCCI
 91C0276