N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1991
N. 136 Ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Alfare' Angela e Enpav Previdenza e assistenza sociale - Pensioni Enpav - Pensione di riversibilita' - Esclusione dal diritto a pensione del coniuge superstite nell'ipotesi di matrimonio contratto successivamente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'altro coniuge poi deceduto - Irrazionalita' del trattamento di sfavore del tardivo coniugio e violazione dei principi della tutela del matrimonio e della famiglia, nonche' dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 123/1990 relativa al tardivo coniugio di pensionati statali. (Legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 22). (Cost., artt. 3, 29, 31 e 38).(GU n.11 del 13-3-1991 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva; O S S E R V A 1. - Con ricorso depositato in data 11 maggio 1990 Alfare' Angela, premesso di aver contratto matrimonio in data 2 agosto 1980 con il dott. Orlando Zucchini, veterinario, nato il 21 agosto 1905; che il marito, pensionato E.N.P.A.V. fin dal 1 settembre 1970, era deceduto in data 3 giugno 1988; che aveva inutilmente richiesto all'E.N.P.A.V. la pensione di riversibilita', conveniva in giudizio l'ente per chiedere che venisse dichiarato il suo diritto a percepire la sopra indicata prestazione dalla data di decorrenza del diritto. Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'Ente nazionale per la previdenza e assistenza veterinari il quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito giudice in relazione all'art. 9 della legge n. 949/1967 e, nel merito, contestava l'avversa domanda assumendo che l'Alfare' non aveva diritto a percepire la richiesta pensione del momento che aveva contratto il matrimonio dopo il pensionamento per vecchiaia del marito, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357. 2. - Infondata appare l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio. Al riguardo si osserva che nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria la competenza per territorio spetta al pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nel quale risiede l'attore, cosi' come previsto dall'art. 414 del c.p.c., novellato dalla legge n. 533/1973. Alla nuova normativa in tema di competenza per territorio delineata dalla legge n. 533/1973 deve attribuirsi efficacia abrogativa di tutte le disposizioni, come il citato art. 9 della legge n. 947/1967, che in precedenza prevedevano in materia diverse regole, per avere il novellato testo dell'art. 444 del c.p.c. ridisegnato in un momento posteriore ed in modo generale, cioe' applicabile a qualunque tipo di controversia indipendentemente dall'ente previdenziale convenuto, l'intera disciplina della competenza nel processo previdenziale (arg. ex art. 15 preleggi). 3. - Nel merito si osserva che l'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, stabilisce che la pensione di riversibilita' non e' concessa quando il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto poiche', come risulta dagli atti, il matrimonio tra Alfare' Angela e il dott. Zucchini era stato contratto il 2 agosto 1980 successivamente alla concessione al dott. Zucchini della pensione di vecchiaia (1 settembre 1970), la domanda della ricorrente non sarebbe accoglibile, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 22 della legge n. 1357/1962. 4. - Non sembrano, tuttavia, manifestamente infondate le censure di incostituzionalita' dell'art. 22 della legge citata in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione si rileva che la norma in esame discrimina: a) i superstiti dei pensionati E.N.P.A.V. dai superstiti dei pensionati ex dipendenti civili e militari dello Stato, per i quali, dopo la decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 123/1990) il trattamento riversibile e' riconosciuto indipendentemente dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio, in particolare anche se questo e' stato contratto dopo la cessazione dal servizio o dopo il sessantacinquesimo anno di eta'; b) i superstiti dei pensionati E.N.P.A.V. rispetto ai vedovi o alle vedove dei pensionati I.N.P.S. perche' per questi ultimi il trattamento di riversibilita' soffrirebbe di limitazioni solo se contratto dopo il settantaduesimo anno di eta' (art. 24 della legge n. 153/1969). La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche per la sua irrazionalita'. Infatti, se la norma impugnata venne dettata dal legislatore in una prospettiva sfavorevole al coniugio in tarda eta', considerato evidentemente come momento consumativo di frode a danno dell'ente previdenziale o dell'altro coniuge, essa sembra contrastare con le attuali connotazioni sociali del rapporto coniugale in tarda eta', le quali sono state evidenziate con chiarezza dalla Corte costituzionale nella gia' citata sentenza n. 123/1990. Ha osservato la Corte, esaminando la normativa che subordinava il diritto alla pensione di riversibilita' alla durata almeno biennale del coniugio contratto dopo il pensionamento, che il matrimonio fra persone in eta' avanzata e' cercato e contratto e come rimedio alla solitudine individuale e come fonte di sicurezza e sostegno per affrontare i problemi quotidiani, non certo per frodare l'erario o per ingannare il partner pensionato sulla sincerita' del consenso matrimoniale. Secondo la Corte, se situazioni del genere dovessero verificarsi, altrove andrebbero ritrovati i rimedi opportuni. Se, quindi, il matrimonio fra persone in tarda eta' deve essere visto alla luce delle nuove esigenze sociali e se la Corte costituzionale, nella gia' richiamata sentenza, ha ritenuto incostituzionale la normativa sottoposta al suo esame perche' irrazionale la limitazione della durata biennale del matrimonio concluso dai pensionati ultrasessantacinquenni, condizione necessaria negli ordinamenti pensionistici verificati dalla Corte per la concessione della pensione di riversibilita', a maggior ragione la norma in esame si presenta irrazionale, perche' esclude del tutto che il trattamento riversibile possa essere ottenuto quando il matrimonio sia stato contratto successivamente al pensionamento per vecchiaia. 5. - Per quanto sopra detto si ritiene che la norma censurata contrasti anche con gli artt. 29 e 31 della Costituzione. Nonostante, la Repubblica sia impegnata da una precisa norma costituzionale a riconoscere i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, occorre trarre la conseguenza che la presenza nel nostro ordinamento della norma in esame comporta una grave limitazione del diritto del cittadino, pensionato E.N.P.A.V., di sposarsi e di formarsi una famiglia, anche se in tarda eta'. La norma denunciata, infatti, scoraggia la formazione di famiglie fra persone in eta' avanzata, cosi' comprimendo il diritto fondamentale dell'individuo di crearsi una famiglia, contrariamente a quanto disposto dall'art. 31 della Costituzione, secondo il quale, invece, la Repubblica deve agevolare la formazione della famiglia con misure economiche ed altre provvidenze, perche' mette in condizione il coniuge pensionato all'E.N.P.A.V. di prospettare che, in caso di premorienza del pensionato, l'altro coniuge rimarrebbe senza mezzi di sostentamento o li vedrebbe sensibilmente ridotti. Cio' consente di dubitare che di fronte al pubblico interesse per la tutela della famiglia debba prevalere il pubblico interesse dell'ente previdenziale realizzato con una norma di sbarramento la cui esistenza comprime il diritto del pensionato alla formazione della famiglia (artt. 29 e 31 della Costituzione) con effetti negativi anche sulla tutela previdenziale che l'art. 38 della Costituzione obbliga lo Stato ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie. 6. - E proprio con riferimento all'art. 38 della Costituzione si rileva come la norma in esame escluda del tutto la tutela previdenziale per il coniuge superstite del pensionato E.N P.A.V., nonostante la piena validita' del matrimonio a tutti gli effetti civili. Ai fini pensionistici, infatti, il matrimonio e' come se non fosse mai stato celebrato. Ne' la peculiarita' dell'ordinamento previdenziale di cui trattasi giustifica una tale, ed aberrante, conseguenza pregiudizievole nei confronti del superstite. Poiche' anche per l'ordinamento dell'E.N.P.A.V. la norma in esame trova la sua giustificazione nello sfavore verso i matrimoni conclusi dopo il pensionamento dell'assicurato in forza di una presunzione assoluta di frode nei confronti dell'ente o del pensionato stesso, il nuovo clima sociale che, come si e' visto, tende a considerare in modo positivo le unioni coniugali fra persone in eta' avanzata fa venir meno il fondamento sul quale si basava la norma censurata. Quest'ultima, in tale contesto, ha finito per perdere ogni significato e si e' tradotta in una pesante limitazione dei diritti previdenziali dei cittadini, ancora piu' grave e rilevante qualora si consideri che puo' venire a incidere in modo negativo su persone il piu' delle volte anziane e, quindi, particolarmente bisognose di tutela.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infodata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui esclude che possa essere concessa la pensione di riversibilita' al coniuge superstite che abbia contratto matrimonio successivamente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'altro coniuge, poi deceduto, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa comunicazione della medesima ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ferrara, addi' 26 gennaio 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C0277