N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1990
N. 140 Ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal p.g. di Firenze nel procedimento penale a carico di Langella Luca Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Diverso regime di impugnazione a seconda che sia emessa a seguito delle sole indagini preliminari (appello o ricorso per cassazione del minore e del p.g.) o a seguito dell'udienza preliminare (opposizione al tribunale per i minorenni del p.m. o del difensore) - Lamentata esclusione, nel secondo caso, per il p.g. del potere di impugnazione - Disparita' di trattamento. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 13-3-1991 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Langella Luca, nato a Livorno il 3 settembre 1975; avverso la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di Firenze in data 5 aprile 1990; Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Aldo Grassi; Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli artt. 3, 106 e 112 della Costituzione; O S S E R V A Con sentenza in data 5 aprile 1990, il tribunale per i minorenni di Firenze, giudice per l'udienza preliminare, dichiarava, a norma degli artt. 27 e 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non doversi procedere nei confronti del minore Luca Langella, imputato del delitto di porto abusivo di armi comuni da sparo, per irrilevanza del fatto. La decisione e' stata gravata di ricorso per cassazione dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze il quale ha, anzitutto, prospettato il problema della propria legittimazione all'impugnazione, stante che, ex art. 32 terzo comma del citato d.P.R., avverso la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto, emessa nel corso dell'udienza preliminare, solo il p.m. ed il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione al tribunale per i minorenni, con atto da depositare in cancelleria entro tre giorni dalla relativa pronuncia o dalla notifica dell'estratto di essa, quando l'imputato non e' comparso. Sostiene, il ricorrente, che una sentenza contro cui e' esperibile solo il rimedio dell'opposizione, non puo' essere considerata "appellabile" e, dunque, nei confronti di essa deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione, ex art. 428 quinto comma del c.p.p. Per il caso che tale tesi non dovesse essere condivisa da questa Corte, il procuratore generale impugnante ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 32 terzo comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto avverso le sentenze di analoga statuizione, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni, e' previsto dall'art. 27 terzo comma dello stesso d.P.R. che il procuratore generale presso la Corte d'appello proponga gravante nel merito o ricorso immediato per cassazione, potere che non gli e' riconosciuto, dal successivo art. 32, nei riguardi delle decisioni - anch'esse di non doversi procedere per irrilevanza del fatto - emesse dal g.u.p. del medesimo tribunale. Nel merito, il ricorrente ha eccepito, altresi', la illegittimita' costituzionale dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 112 e 76 della Carta costituzionale, sotto un duplice profilo: a) che la norma, la quale prevede la sentenza di non doversi procedre per irrilevanza del fatto, sarebbe frutto di un eccesso di delega in quanto ex art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, il governo fu delegato a disciplinare il processo minorile in base a certi, indicati criteri, ma non a prevedere la disponibilita' della relativa azione penale; b) che la richiesta di non doversi procedere a carico d'un minore, per irrilevanza del fatto ascrittogli, comporterebbe un atto di disposizione dell'azione penale, da parte del p.m., incompatibile con il principio costituzionale della obbligatorieta' di essa. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che la impugnata decisione venga annullata, con rinvio, per difetto di motivazione sulla ritenuta tenuita' del fatto. IN DIRITTO La prima delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale e' rilevante in quanto il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa, che attiene proprio all'ammissibilita' del gravame. Il procuratore generale ricorrente ha ritenuto di poter ricavare la propria legittimazione alla proposta impugnazione dalla norma di cui all'art. 428 quinto ocomma del c.p.p. la quale, dopo aver previsto che avverso le sentenze di non luogo a procedere, diverse da quelle indicate nell'art. 593 terzo comma del c.p.p., possono proporre appello o immediato ricorso per cassazione l'imputato, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, al quinto comma statuisce che se la sentenza e' inappellabile gli stessi soggetti possono proporre ricorso per cassazione. Ha, in particolare, argomentato il ricorrente: a) che avverso la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni ex art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e' prevista solo l'opposizione allo stesso tribunale da parte del p.m. e del difensore dell'imputato, munito di procura speciale; b) che il p.m. legittimato a tale opposizione non puo' che essere il pubblico ministero d'udienza, non foss'altro che per il termine di tre giorni dalla pronuncia della sentenza in cui detta opposizione dev'essere presentata; c) che l'opposizione non e' appello e, dunque, la sentenza in questione va considerata inappellabile; d) che, pertanto, dev'essere ritenuta applicabile la norma di cui all'art. 428 quinto comma del c.p.p. secondo cui avverso le sentenze, inappellabili, di non doversi procedere puo', dal procuratore generale, essere proposto ricorso in sede di legittimita'. Questa Corte non condivide tale iter logico e ritiene che il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, avverso l'impugnata decisione, non puo' trovare legittimazione nella norma di cui all'art. 428 quinto comma del c.p.p. Invero, a mente dell'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del detto decreto e "per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale". Orbene, il citato d.P.R. prevede, all'art. 32 terzo comma, che avverso la sentenza di n.d.p. per irrilevanza del fatto, emessa dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni, venga proposta opposizione allo stesso tribunale; dunque, avendo la norma - speciale, in quanto relativa al procedimento nei confronti di imputati minorenni - previsto un mezzo d'impugnazione avverso la sentenza di che trattasi, non puo' trovare applicazione l'art. 428 del c.p.p. che riguarda l'ordinario procedimento penale a carico di imputati maggiorenni. Inoltre, se si ritenesse esperibile il ricorso per cassazione da parte del procuratore generale, resterebbe insoluto ed insolubile, in mancanza di espresssa normativa al riguardo, il problema del regime di impugnazione da adottare in caso di concorso del detto ricorso con la opposizione effettuata dal p.m. o dal difensore dell'imputato. Deve, quindi, ritenersi che, in base alla legislazione vigente, avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e' esperibile solo il rimedio dell'opposizione da parte del p.m. presso lo stesso tribunale per i minorenni o del difensore dell'imputato, munito di procura speciale. Questo comporta l'esame dell'eventuale manifesta infondatezza della dedotta eccezione di illegittimita' costituzionale della norma da ultimo citata, sotto il profilo del contrasto di essa con il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. L'eccezione in questione non puo' dirsi manifestamente infondata. Infatti, il piu' volte citato d.P.R. contenente le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni prevede due tipi di sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto: quella che, nella fase delle indagini preliminari puo' emettere, su richiesta del p.m., il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni e quella che, in sede di udienza preliminare, puo' - anche d'ufficio - essere pronunciata dal g.u.p. dello stesso tribunale. Trattasi di due sentenze contenenti la medesima statuizione, rispettivamente previste dagli artt. 27 e 32 del menzionato d.P.R., avverso le quali sono esperibili distinti mezzi d'impugnazione. Infatti, avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari e' ammesso l'appello o il ricorso immediato per cassazione da parte dell'imputato e del procuratore generale presso la Corte d'appello, mentre nei riguardi dell'analoga decisione del g.u.p. e' esperibile solo l'opposizione da parte del p.m. presso lo stesso tribunale e del difensore del minorenne imputato, munito di procura speciale. Stante la sostanziale identita' - con riferimento al contenuto delle relative statuizioni - dei due tipi di sentenza teste' descritti, non appare manifestamente infondato ipotizzare che la diversita' dei regimi di impugnazione e l'esclusione della potesta' del procuratore generale di impugnare la decisione pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, siano in contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione. Per le esposte ragioni, previa sospensione del giudizio in corso, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale che decidera' sulla sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32 terzo comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ed, a mente dell'art. 23 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, va ordinato che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, all'imputato Luca Langella ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della proposta questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 32 terzo comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, all'imputato Luca Langella ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 10 dicembre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Il consigliere estensore: GRASSI 91C0281