N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1990

                                N. 140
  Ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di cassazione sul
                           ricorso proposto
 dal p.g. di Firenze nel procedimento penale a carico di Langella Luca
 Processo penale - Procedimento a carico di minorenne  -  Sentenza  di
 non  luogo  a procedere per irrilevanza del fatto - Diverso regime di
 impugnazione a seconda che sia emessa a seguito delle  sole  indagini
 preliminari  (appello o ricorso per cassazione del minore e del p.g.)
 o a seguito dell'udienza preliminare (opposizione al tribunale per  i
 minorenni  del  p.m.  o  del  difensore)  - Lamentata esclusione, nel
 secondo caso, per il p.g. del potere di impugnazione - Disparita'  di
 trattamento.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 13-3-1991 )
                        LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto dal
 procuratore generale della Repubblica presso la  Corte  d'appello  di
 Firenze,  nel  procedimento  penale a carico di Langella Luca, nato a
 Livorno il 3 settembre 1975; avverso  la  sentenza  del  giudice  per
 l'udienza  preliminare  del  tribunale  per i minorenni di Firenze in
 data 5 aprile 1990;
    Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Aldo Grassi;
    Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede trasmettersi gli
 atti  alla  Corte  costituzionale per la decisione della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  27  del  d.P.R.  22  settembre
 1988,   n.   448,  in  relazione  agli  artt.  3,  106  e  112  della
 Costituzione;
                             O S S E R V A
    Con sentenza in data 5 aprile 1990, il tribunale per  i  minorenni
 di  Firenze,  giudice  per l'udienza preliminare, dichiarava, a norma
 degli artt. 27 e 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non doversi
 procedere nei  confronti  del  minore  Luca  Langella,  imputato  del
 delitto di porto abusivo di armi comuni da sparo, per irrilevanza del
 fatto.
    La  decisione  e'  stata  gravata  di  ricorso  per cassazione dal
 procuratore generale della Repubblica presso la  Corte  d'appello  di
 Firenze il quale ha, anzitutto, prospettato il problema della propria
 legittimazione  all'impugnazione,  stante che, ex art. 32 terzo comma
 del citato d.P.R., avverso la sentenza di non doversi  procedere  per
 irrilevanza  del  fatto,  emessa  nel corso dell'udienza preliminare,
 solo il p.m. ed il  difensore  munito  di  procura  speciale  possono
 proporre  opposizione  al  tribunale  per  i  minorenni,  con atto da
 depositare in cancelleria entro tre giorni dalla relativa pronuncia o
 dalla notifica  dell'estratto  di  essa,  quando  l'imputato  non  e'
 comparso.
   Sostiene,  il ricorrente, che una sentenza contro cui e' esperibile
 solo  il  rimedio  dell'opposizione,  non  puo'  essere   considerata
 "appellabile"  e,  dunque,  nei  confronti  di  essa  deve  ritenersi
 ammissibile il ricorso per Cassazione, ex art. 428 quinto  comma  del
 c.p.p.
    Per  il  caso che tale tesi non dovesse essere condivisa da questa
 Corte, il procuratore generale impugnante ha sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  norma  di  cui all'art. 32 terzo
 comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per contrasto con  l'art.
 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio
 di  eguaglianza in quanto avverso le sentenze di analoga statuizione,
 emesse dal giudice per le indagini preliminari del  tribunale  per  i
 minorenni,  e'  previsto dall'art. 27 terzo comma dello stesso d.P.R.
 che il  procuratore  generale  presso  la  Corte  d'appello  proponga
 gravante  nel  merito  o ricorso immediato per cassazione, potere che
 non gli e' riconosciuto, dal successivo art. 32, nei  riguardi  delle
 decisioni  -  anch'esse  di non doversi procedere per irrilevanza del
 fatto - emesse dal g.u.p. del medesimo tribunale.
    Nel merito, il ricorrente ha eccepito, altresi', la illegittimita'
 costituzionale dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre  1988,  n.  448,  per
 asserito  contrasto  con  i principi di cui agli artt. 112 e 76 della
 Carta costituzionale, sotto un duplice profilo:
       a) che la norma, la quale prevede la sentenza  di  non  doversi
 procedre  per  irrilevanza del fatto, sarebbe frutto di un eccesso di
 delega in quanto ex art. 3 della legge 16 febbraio 1987,  n.  81,  il
 governo  fu  delegato  a  disciplinare il processo minorile in base a
 certi, indicati criteri, ma non a prevedere la  disponibilita'  della
 relativa azione penale;
       b)  che  la  richiesta  di  non doversi procedere a carico d'un
 minore, per irrilevanza del fatto ascrittogli, comporterebbe un  atto
 di  disposizione dell'azione penale, da parte del p.m., incompatibile
 con il principio costituzionale della obbligatorieta' di essa.
    In  via  subordinata,  il  ricorrente  ha chiesto che la impugnata
 decisione venga annullata, con rinvio,  per  difetto  di  motivazione
 sulla ritenuta tenuita' del fatto.
                              IN DIRITTO
    La  prima delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale
 e' rilevante in quanto il presente giudizio non puo' essere  definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione  di  essa,  che attiene proprio
 all'ammissibilita' del gravame.
    Il procuratore generale ricorrente ha ritenuto di  poter  ricavare
 la  propria  legittimazione alla proposta impugnazione dalla norma di
 cui all'art. 428  quinto  ocomma  del  c.p.p.  la  quale,  dopo  aver
 previsto che avverso le sentenze di non luogo a procedere, diverse da
 quelle  indicate  nell'art.  593  terzo  comma  del  c.p.p.,  possono
 proporre appello o immediato ricorso per  cassazione  l'imputato,  il
 procuratore  della  Repubblica  ed il procuratore generale, al quinto
 comma statuisce che  se  la  sentenza  e'  inappellabile  gli  stessi
 soggetti possono proporre ricorso per cassazione.
    Ha, in particolare, argomentato il ricorrente:
       a)  che  avverso  la  sentenza  di  non  luogo  a procedere per
 irrilevanza  del  fatto,   pronunciata   dal   giudice   dell'udienza
 preliminare  del  tribunale  per i minorenni ex art. 32 del d.P.R. 22
 settembre 1988, n. 448, e' prevista solo  l'opposizione  allo  stesso
 tribunale  da parte del p.m. e del difensore dell'imputato, munito di
 procura speciale;
       b) che il p.m. legittimato a  tale  opposizione  non  puo'  che
 essere  il  pubblico  ministero  d'udienza, non foss'altro che per il
 termine di tre giorni dalla pronuncia della  sentenza  in  cui  detta
 opposizione dev'essere presentata;
       c)  che  l'opposizione non e' appello e, dunque, la sentenza in
 questione va considerata inappellabile;
       d) che, pertanto, dev'essere ritenuta applicabile la  norma  di
 cui  all'art.  428  quinto  comma  del  c.p.p. secondo cui avverso le
 sentenze,  inappellabili,  di  non  doversi   procedere   puo',   dal
 procuratore   generale,   essere   proposto   ricorso   in   sede  di
 legittimita'.
    Questa Corte non condivide tale  iter  logico  e  ritiene  che  il
 ricorso  del  procuratore  generale  presso  la  Corte  d'appello  di
 Firenze,   avverso   l'impugnata   decisione,   non   puo'    trovare
 legittimazione  nella  norma  di  cui  all'art.  428 quinto comma del
 c.p.p.
    Invero, a mente dell'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.  448,
 nel  procedimento  a carico di minorenni si osservano le disposizioni
 del detto decreto e "per quanto da  esse  non  previsto,  quelle  del
 codice di procedura penale".
    Orbene,  il  citato  d.P.R.  prevede, all'art. 32 terzo comma, che
 avverso la sentenza di n.d.p. per irrilevanza del fatto,  emessa  dal
 giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni, venga
 proposta opposizione allo stesso tribunale; dunque, avendo la norma -
 speciale,  in  quanto  relativa  al  procedimento  nei  confronti  di
 imputati minorenni - previsto  un  mezzo  d'impugnazione  avverso  la
 sentenza  di  che  trattasi, non puo' trovare applicazione l'art. 428
 del c.p.p. che riguarda l'ordinario procedimento penale a  carico  di
 imputati maggiorenni.
    Inoltre,  se  si ritenesse esperibile il ricorso per cassazione da
 parte del procuratore generale, resterebbe insoluto ed insolubile, in
 mancanza di espresssa normativa al riguardo, il problema  del  regime
 di impugnazione da adottare in caso di concorso del detto ricorso con
 la opposizione effettuata dal p.m. o dal difensore dell'imputato.
    Deve,  quindi,  ritenersi  che, in base alla legislazione vigente,
 avverso la sentenza  emessa  a  norma  dell'art.  32  del  d.P.R.  22
 settembre   1988,   n.   448,   e'   esperibile   solo   il   rimedio
 dell'opposizione da parte del p.m. presso lo stesso tribunale  per  i
 minorenni o del difensore dell'imputato, munito di procura speciale.
    Questo  comporta  l'esame  dell'eventuale  manifesta  infondatezza
 della dedotta eccezione di illegittimita' costituzionale della  norma
 da  ultimo  citata,  sotto  il  profilo  del contrasto di essa con il
 principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    L'eccezione in questione non puo' dirsi manifestamente  infondata.
 Infatti,  il  piu' volte citato d.P.R. contenente le disposizioni sul
 processo penale a carico di imputati minorenni prevede  due  tipi  di
 sentenza  di  non doversi procedere per irrilevanza del fatto: quella
 che,  nella  fase  delle  indagini  preliminari  puo'  emettere,   su
 richiesta  del  p.m.,  il  giudice  per  le  indagini preliminari del
 tribunale  per  i  minorenni  e  quella  che,  in  sede  di   udienza
 preliminare,  puo'  - anche d'ufficio - essere pronunciata dal g.u.p.
 dello stesso tribunale.
    Trattasi di  due  sentenze  contenenti  la  medesima  statuizione,
 rispettivamente  previste  dagli artt. 27 e 32 del menzionato d.P.R.,
 avverso le quali sono esperibili distinti mezzi d'impugnazione.
    Infatti,  avverso  la  decisione  del  giudice  per  le   indagini
 preliminari   e'   ammesso  l'appello  o  il  ricorso  immediato  per
 cassazione da parte dell'imputato e del procuratore  generale  presso
 la  Corte  d'appello,  mentre nei riguardi dell'analoga decisione del
 g.u.p. e' esperibile solo l'opposizione da parte del p.m.  presso  lo
 stesso  tribunale  e  del difensore del minorenne imputato, munito di
 procura speciale.
    Stante la sostanziale identita' -  con  riferimento  al  contenuto
 delle  relative  statuizioni  -  dei  due  tipi  di  sentenza  teste'
 descritti, non appare  manifestamente  infondato  ipotizzare  che  la
 diversita'  dei  regimi di impugnazione e l'esclusione della potesta'
 del procuratore generale di impugnare la  decisione  pronunciata  dal
 giudice dell'udienza preliminare, siano in contrasto con il principio
 sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Per  le esposte ragioni, previa sospensione del giudizio in corso,
 va  disposta  l'immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale   che   decidera'   sulla   sollevata   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 32 terzo comma del d.P.R.  22
 settembre   1988,   n.   448,   per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione, ed, a mente dell'art. 23 ultimo comma  della  legge  11
 marzo  1953,  n.  87,  va  ordinato  che  a cura della cancelleria la
 presente ordinanza sia notificata al procuratore generale  presso  la
 Corte   d'appello  di  Firenze,  all'imputato  Luca  Langella  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicata   ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                               P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale   per   la   decisione   della   proposta    questione
 d'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 32 terzo comma del d.P.R.
 22  settembre  1988,  n.  448,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  ordina  che,  a  cura della
 Cancelleria, la presente ordinanza venga  notificata  al  Procuratore
 generale  presso  la  Corte  d'appello  di Firenze, all'imputato Luca
 Langella  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 10 dicembre 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                      Il consigliere estensore: GRASSI
 91C0281