N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1991

                                N. 157
    Ordinanza emessa il 19 gennaio 1991 dal giudice per le indagini
                              preliminari
  presso la pretura di Cosenza negli atti relativi a Berlingieri Anna
 Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela
 -  Sequestro  preventivo  -  Richiesta  del  p.m.  -   Necessita'   -
 Impossibilita'  per  il  g.i.p. di concederlo su richiesta della sola
 parte offesa - Violazione dei diritti di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 321).
 (Cost., art. 24).
(GU n.11 del 13-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti del proc. n. 8590/90 r.g.n.r. del p.m.
    Rileva:
      1) con querela  del  28  settembre  1990  la  Fiat  Sava  S.p.a.
 riferiva  che  non  era  riuscita a porre in esecuzione il decreto di
 sequestro dell'autoveicolo CS 375702, emesso dal pretore  di  Cosenza
 il  23  maggio  1990,  in  quanto  l'ufficiale  giudiziario non aveva
 trovato ne' la intestataria del veicolo ne' il veicolo medesimo;
      2) con la stessa querela la Fiat Sava chiedeva che si procedesse
 per il reato di cui all'art. 10 del r.d.-l. del 15 marzo 1927  e  che
 il p.m. ordinasse il sequestro del veicolo;
      3)  con  atto  del 23 ottobre 1990 il p.m. - ritenendo che nella
 specie non ricorreva l'ipotesi del sequestro probatorio, dal  momento
 che l'eventuale responsabilita' dell'indagato poteva essere accertata
 per via documentale - rimetteva gli atti al g.i.p. ai sensi dell'art.
 368  del  c.p.p.,  comunicando che non intendeva richiedere la misura
 cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 del c.p.p., perche'  a
 suo  avviso  mancava  un preciso pericolo pericolo di aggravamento di
 conseguenze connesse al reato, e perche' a tutela delle  ragioni  del
 creditore  era stato emesso decreto di sequestro da parte del giudice
 civile.
    A parere  di  questo  giudice  nel  caso  in  esame  non  si  puo'
 effettivamente   parlare   di   sequestro   probatorio,   atteso  che
 l'occultamento del mezzo emerge  per  tabulas  dal  verbale  di  vane
 ricerche redatto dall'ufficiale giudiziario.
    Si  deve  parlare, allora, di sequestro preventivo, ed evidenziare
 che il p.m. ha manifestato la sua intenzione di  non  richiedere  una
 tale misura.
    Alla  stregua  degli  artt.  321  e  368  del  c.p.p.,  cosi' come
 autorevolmente interpretati  dalla  suprema  Corte  di  cassazione  a
 sezioni  unite  (cfr.  sentenza  del  9 giugno 1990 in archivio della
 nuova procedura penale Celt, 1990, 405), questo giudice non ha  alcun
 potere  di  adottare la misura del sequestro preventivo, posto che il
 p.m. ha ritenuto di non doverne fare richiesta. L'autorevolezza e  la
 completezza  della decisione teste' richiamata inducono il giudicante
 a ritenere corretta l'interpretazione  basata  prevalentemente  sulla
 lettera   della   norma,   ma   a   proporre   una   verifica   della
 costituzionalita' della norma medesima, che appare  sul  piano  della
 tutela della persona offesa del tutto inadeguata.
    Nella specie:
       a) il privato si e' rivolto al giudice civile senza ottenere un
 risultato   favorevole,  pur  in  presenza  di  un  provvedimento  di
 sequestro;
       b) lo stesso privato,  rivolgendosi  al  giudice  penale,  deve
 potere  sperare  di  ottenere un provvedimento che - per i mezzi piu'
 incisivi di cui gode la giustizia penale - sia idoneo a fare  cessare
 quella  situazione  di  illiceita'  (penalmente  rilevante),  che  ha
 impedito all'apparato della giustizia civile di offrire nel  concreto
 la tutela prevista dalle norme in astratto;
       c)  in  una  ipotesi di reato, la cui procedibilita' e' rimessa
 alla volonta' del privato, il p.m. non puo' essere  arbitro  assoluto
 della richiesta del sequestro preventivo, e cioe' di un provvedimento
 che spesso riesce a far cessare una situazione di illiceita' penale e
 a  ristabilire  l'ordine violato, senza la necessita' di attendere la
 sanzione che sara' applicata al responsabile. Occorre consentire  che
 la  persona  offesa querelante abbia la possibilita' di formulare una
 richiesta non solo  al  p.m.,  ma  anche  al  giudice,  che  esercita
 istituzionalmente  una  attivita' di controllo sul p.m. e di garanzia
 per il cittadino.
    Sarebbe ben strana cosa subordinare l'esercizio dell'azione penale
 alla volonta' del privato (richiedendone la querela e consentendo che
 la  remissione  della  querela  imponga  al  giudice  un  decreto  di
 archiviazione),   e   non   riconoscere   poi  a  questo  privato  la
 possibilita' di richiedere al suo giudice (e non solo e non tanto  al
 p.m.  che  e'  una  parte),  che  venga adottato un provvedimento che
 spesso da solo e' risolutivo della questione, ed e'  appagante  della
 esigenza   che   ha  mosso  a  presentare  una  querela.  Il  mancato
 riconoscimento di questo potere  di  richiesta  limita  fortemente  o
 addirittura  esclude quella tutela di cui si parla nell'art. 24 della
 Costituzione, vista anche in relazione agli  effetti  che  le  misure
 cautelari sono in grado di offrire.
    Da  quanto  sin  qui  detto  sembra  emergere  che la questione e'
 rilevante  perche'  verrebbe  restituito   al   giudice   il   potere
 giurisdizionale,  il  cui  esercizio,  da calibrare volta per volta e
 sulla base delle circostanze  di  fatto  acquisite,  deve  tendere  a
 rendere  effettiva  (e non solo astratta) quella tutela anche penale,
 che la Costituzione assegna ad ogni  cittadino  in  via  immediata  e
 diretta, soprattutto nelle ipotesi di perseguibilita' a querela.
                               P. Q. M.
    Propone  d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 321
 del c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella  parte
 in  cui  non  prevede  che la richiesta di sequestro preventivo possa
 essere fatta, nei reati perseguibili a querela, anche  dalla  persona
 offesa querelante;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale; la notifica di  questo  provvedimento
 alle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  la
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosenza, addi' 19 gennaio 1991
            Il giudice per le indagini preliminari: FALCONE

 91C0304