N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1991
N. 157 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cosenza negli atti relativi a Berlingieri Anna Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela - Sequestro preventivo - Richiesta del p.m. - Necessita' - Impossibilita' per il g.i.p. di concederlo su richiesta della sola parte offesa - Violazione dei diritti di difesa. (C.P.P. 1988, art. 321). (Cost., art. 24).(GU n.11 del 13-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del proc. n. 8590/90 r.g.n.r. del p.m. Rileva: 1) con querela del 28 settembre 1990 la Fiat Sava S.p.a. riferiva che non era riuscita a porre in esecuzione il decreto di sequestro dell'autoveicolo CS 375702, emesso dal pretore di Cosenza il 23 maggio 1990, in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva trovato ne' la intestataria del veicolo ne' il veicolo medesimo; 2) con la stessa querela la Fiat Sava chiedeva che si procedesse per il reato di cui all'art. 10 del r.d.-l. del 15 marzo 1927 e che il p.m. ordinasse il sequestro del veicolo; 3) con atto del 23 ottobre 1990 il p.m. - ritenendo che nella specie non ricorreva l'ipotesi del sequestro probatorio, dal momento che l'eventuale responsabilita' dell'indagato poteva essere accertata per via documentale - rimetteva gli atti al g.i.p. ai sensi dell'art. 368 del c.p.p., comunicando che non intendeva richiedere la misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 del c.p.p., perche' a suo avviso mancava un preciso pericolo pericolo di aggravamento di conseguenze connesse al reato, e perche' a tutela delle ragioni del creditore era stato emesso decreto di sequestro da parte del giudice civile. A parere di questo giudice nel caso in esame non si puo' effettivamente parlare di sequestro probatorio, atteso che l'occultamento del mezzo emerge per tabulas dal verbale di vane ricerche redatto dall'ufficiale giudiziario. Si deve parlare, allora, di sequestro preventivo, ed evidenziare che il p.m. ha manifestato la sua intenzione di non richiedere una tale misura. Alla stregua degli artt. 321 e 368 del c.p.p., cosi' come autorevolmente interpretati dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza del 9 giugno 1990 in archivio della nuova procedura penale Celt, 1990, 405), questo giudice non ha alcun potere di adottare la misura del sequestro preventivo, posto che il p.m. ha ritenuto di non doverne fare richiesta. L'autorevolezza e la completezza della decisione teste' richiamata inducono il giudicante a ritenere corretta l'interpretazione basata prevalentemente sulla lettera della norma, ma a proporre una verifica della costituzionalita' della norma medesima, che appare sul piano della tutela della persona offesa del tutto inadeguata. Nella specie: a) il privato si e' rivolto al giudice civile senza ottenere un risultato favorevole, pur in presenza di un provvedimento di sequestro; b) lo stesso privato, rivolgendosi al giudice penale, deve potere sperare di ottenere un provvedimento che - per i mezzi piu' incisivi di cui gode la giustizia penale - sia idoneo a fare cessare quella situazione di illiceita' (penalmente rilevante), che ha impedito all'apparato della giustizia civile di offrire nel concreto la tutela prevista dalle norme in astratto; c) in una ipotesi di reato, la cui procedibilita' e' rimessa alla volonta' del privato, il p.m. non puo' essere arbitro assoluto della richiesta del sequestro preventivo, e cioe' di un provvedimento che spesso riesce a far cessare una situazione di illiceita' penale e a ristabilire l'ordine violato, senza la necessita' di attendere la sanzione che sara' applicata al responsabile. Occorre consentire che la persona offesa querelante abbia la possibilita' di formulare una richiesta non solo al p.m., ma anche al giudice, che esercita istituzionalmente una attivita' di controllo sul p.m. e di garanzia per il cittadino. Sarebbe ben strana cosa subordinare l'esercizio dell'azione penale alla volonta' del privato (richiedendone la querela e consentendo che la remissione della querela imponga al giudice un decreto di archiviazione), e non riconoscere poi a questo privato la possibilita' di richiedere al suo giudice (e non solo e non tanto al p.m. che e' una parte), che venga adottato un provvedimento che spesso da solo e' risolutivo della questione, ed e' appagante della esigenza che ha mosso a presentare una querela. Il mancato riconoscimento di questo potere di richiesta limita fortemente o addirittura esclude quella tutela di cui si parla nell'art. 24 della Costituzione, vista anche in relazione agli effetti che le misure cautelari sono in grado di offrire. Da quanto sin qui detto sembra emergere che la questione e' rilevante perche' verrebbe restituito al giudice il potere giurisdizionale, il cui esercizio, da calibrare volta per volta e sulla base delle circostanze di fatto acquisite, deve tendere a rendere effettiva (e non solo astratta) quella tutela anche penale, che la Costituzione assegna ad ogni cittadino in via immediata e diretta, soprattutto nelle ipotesi di perseguibilita' a querela.
P. Q. M. Propone d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 321 del c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di sequestro preventivo possa essere fatta, nei reati perseguibili a querela, anche dalla persona offesa querelante; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica di questo provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosenza, addi' 19 gennaio 1991 Il giudice per le indagini preliminari: FALCONE 91C0304