N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 marzo 1991
N. 13 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1 marzo 1991 (della regione autonoma della Sardegna) Energia elettrica - Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica - Rilevante aggravio delle tariffe di energia elettrica senza preventiva consultazione della regione Sardegna in materia di speciale interesse regionale, in analogia a quanto previsto per le tariffe di trasporti ferroviari, aerei e marittimi - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato eguale trattamento della regione Sardegna rispetto alle altre regioni, atteso il maggior aggravio ad essa derivante dal provvedimento in questione a causa della mancata metanizzazione della regione stessa che impone ad essa il ricorso quasi esclusivo all'energia elettrica. (Deliberazione del C.I.P. 19 dicembre 1990 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990). (Cost., art. 3; statuto regione Sardegna, artt. 47, secondo comma, e 53).(GU n.12 del 20-3-1991 )
Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta pro-tempore dott. Mario Floris, giusta deliberazione della giunta regionale del 13 febbraio 1991, rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza, in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 19 dicembre 1990 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990), recante "Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica (provvedimento n. 45/1990)". FATTO E DIRITTO 1. - Il provvedimento Cip meglio indicato in epigrafe ha determinato un rilevante aggravio delle tariffe di energia elettrica, modificando altresi' le condizioni di fornitura dell'energia stessa. Esso e' stato emanato senza alcuna considerazione della peculiare posizione della regione Sardegna e dei gravi effetti che l'aumento tariffario provochera' ai suoi abitanti, nonche' assenza di qualsiasi forma di concertazione o di consultazione preventiva con gli organi regionali. Tale provvedimento deve, pertanto, essere considerato illegittimo per violazione delle attribuzioni della regione Sardegna, sotto i seguenti profili. 2. - La situazione della regione ricorrente e' peculiare in questo, che si tratta dell'unica regione italiana nel quale non e' stato neppure avviato il processo di metanizzazione. Tale circostanza costringe i cittadini sardi, come le aziende, ad utilizzare sempre e soltanto l'energia elettrica - a sua volta fornita esclusivamente dall'Enel in base a tariffe obbligatorie, potendosi prescindere dalla modestissima quota riveniente dall'autoproduzione - per sovvenire a qualsiasi bisogno o servizio, sia nel campo civile che in quello industriale. Di una simile situazione doveva in qualche modo darsi carico il provvedimento impugnato, che invece ignora completamente il problema. Con la conseguenza che risulta violato il principio di eguaglianza, nella sua essenziale articolazione - tante volte affermata dalla giurisprudenza di codesta sovrana Corte - secondo cui non puo' essere assegnata eguale disciplina a situazioni di fatto oggettivamente diversificate. Si denunzia, pertanto: violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio costituzionale di eguaglianza. 3. - Pur se la nuova disciplina delle tariffe elettriche, per i profili di diversita' della situazione sarda ora illustrati, incideva in modo particolare sugli interessi della regione Sardegna, si e' omessa ogni forma di consultazione con la stessa. Non varrebbe opporre che, ai sensi dell'art. 53 dello statuto di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), la rappresentanza della regione nella elaborazione delle tariffe e' prevista soltanto per le tariffe ferroviarie e per la regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporti, marittimi ed aerei (norme di attuazione sono state dettate con gli artt. 65 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). Tale norma deve considerarsi espressione di un principio generale, che impone la partecipazione della regione nella elaborazione di tariffe che la interessano in modo specifico e peculiare. Certo, la norma statutaria non poteva prendere in considerazione la particolare situazione delle tariffe elettriche poiche' nel 1948 si parlava di metanizzazione (con le relative conseguenze sulla produzione e sul costo dell'energia), ne' si potevano prevedere la nazionalizzazione dell'energia elettrica e il monopolio legale dell'Enel. Tra la disposizione all'esame e la situazione considerata sussiste, pertanto, l'eadem ratio: la regione Sardegna ha titolo di interloquire nel procedimento di determinazione delle tariffe elettriche, cosi' come nella determinazione delle tariffe di trasporto (marittimo e di altro genere), sussistendo in entrambi i casi una sua posizione particolare e diversificata rispetto a quella delle altre regioni. Considerazioni analoghe valgono in rapporto all'art. 47, secondo comma, dello statuto speciale, secondo il quale il presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione. Anche questa norma puo' essere applicata per analogia (ma ricordando, altresi', che il Cip e' un ufficio dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), in quanto espressione del piu' generale principio in base al quale la regone Sardegna ha titolo ad essere consultata allorquando un organo od ufficio statale intenda assumere una determinazione che provoca effetti incisivi sull'assetto degli interessi regionali. Si denuncia, pertanto, violazione dei principi generali e degli artt. 47, secondo comma, e 53 dello statuto (applicabili per analogia) per violazione del dovere di preventiva consultazione in materia di speciale interesse regionale.
P. Q. M. Voglia codesta sovrana Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato disporre in ordine alle tariffe elettriche senza aver previamente consultato o richiesto il parere della regione Sardegna; e per l'effetto annullare la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 19 dicembre 1990; Con ogni conseguenza di legge. Roma, addi' 22 febbraio 1991 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 91C0309