N. 106 SENTENZA 27 febbraio - 11 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilita' - Studenti
 universitari maggiorenni e minori dei ventisei anni titolari di
 reddito proprio - Mancata previsione - Non individuabilita' delle
 norme costituzionali che si assumono violate Inammissibilita'.
 
 (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, terzo e settimo comma, n. 3)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 20, terzo e
 settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e
 compiti  dell'Ente  nazionale  di  assistenza  per   gli   agenti   e
 rappresentanti   di   commercio   e   riordinamento  del  trattamento
 pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei  rappresentanti
 di commercio), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pre-
 tore  di  Lecce  nel  procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed
 altro ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 626 del registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di  Liaci  Paola  ed  altro,  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  febbraio  1991  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per  Liaci  Paola  ed  altro  e
 l'Avvocato   dello  Stato  Luigi  Siconolfi  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel  corso  di  un  giudizio  in  cui  i  ricorrenti  avevano
 richiesto  la  pensione di riversibilita' (sino al compimento del 26›
 anno d'eta') deducendo di essere studenti universitari, gia' a carico
 del dante causa e titolari di redditi insufficienti al sostentamento,
 il  Pretore  di  Lecce,  con  ordinanza  emessa  l'8  giugno 1990, ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,
 terzo  e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
 nella  parte  in  cui  non  prevede  il  diritto  alla  pensione   di
 riversibilita'  a  favore  dei  figli  maggiorenni  infraventiseienni
 titolari - a qualsiasi titolo - di un reddito proprio allorche' siano
 studenti universitari, "per violazione dei  fondamentali  criteri  di
 equita' e di razionalita'".
    Il  giudice  a  quo  richiama  la sentenza n. 145 del 1987, con la
 quale questa Corte ha  dichiarato  l'illegittimita'  della  normativa
 (concernente  lo  stesso  regime  previdenziale)  che  negava analogo
 diritto ai medesimi superstiti allorche' fossero inabili al lavoro.
    2. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo
 l'inammissibilita' della questione per omessa indicazione delle norme
 costituzionali delle quali si assume la violazione e richiedendo, nel
 merito, declaratoria d'infondatezza.
    3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte  si  sono  costituite  le
 parti  private  auspicando  la  declaratoria  d'illegittimita'  della
 censurata normativa.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimita'  costituzionale
 dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio
 1973,  n.  12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
 gli  agenti  e  rappresentanti  di  commercio  e  riordinamento   del
 trattamento  pensionistico  integrativo  a  favore degli agenti e dei
 rappresentanti di commercio), nella parte in  cui  non  riconosce  il
 diritto  alla  pensione  di  riversibilita' ai figli maggiorenni che,
 minori dei ventisei anni, siano studenti universitari e  titolari  di
 un reddito proprio.
    2. - La questione e' inammissibile.
    Il  giudice  a  quo non ha ottemperato al disposto di cui all'art.
 23, lettera b), della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  non  risultando
 neppure  ricavabili  indirettamente  le  norme  costituzionali che si
 assumono violate.
    Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 145 del  1987  appare
 finalizzato  a  richiedere  "un'estensione  dell'efficacia"  di detta
 pronuncia piuttosto che ad instaurare, ex art. 3 della  Costituzione,
 un  confronto  -  del  resto  improponibile  -  tra  i ricorrenti nel
 giudizio a quo e la categoria dei superstiti maggiorenni  inabili  al
 lavoro.  Questi  ultimi,  del  resto,  ben  difficilmente  potrebbero
 fungere da tertium comparationis, atteso che,  a  base  della  citata
 sentenza,  era  stata  posta la peculiare situazione di soggetti che,
 bisognosi "di assistenza e di cura", trovavano ragione della  vivenza
 a  carico  dei  genitori  in  condizioni  fisiche che impediscono "di
 provvedere alle proprie necessita' di vita e di mantenimento".
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'inammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  20, terzo e settimo comma, numero 3, della
 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
 assistenza  per  gli  agenti  e   rappresentanti   di   commercio   e
 riordinamento  del  trattamento  pensionistico  integrativo  a favore
 degli  agenti  e dei rappresentanti di commercio), sollevata dal Pre-
 tore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0315