N. 112 ORDINANZA 27 febbraio - 11 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Pretore - Esecuzione coattiva per la riscossione
 delle imposte - Sospensione non consentita Questione gia' dichiarata
 infondata (cfr. sentenze nn. 63/1982, 67/1974, 87/1962 e ordinanze
 nn. 916/1988 e 288/1986) - Difetto di rilevanza - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).
 
 (Cost., artt. 24 e 113).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e
 54  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni   sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
 il  31  maggio  1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione
 distaccata di Pignataro Maggiore nel procedimento civile vertente tra
 Jemma Ugo e l'Esattoria Consorziale  di  Pastorano  -  Camigliano  ed
 altri,  iscritta  al  n. 705 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta
 ex art. 700 del codice  di  procedura  civile  la  sospensione  della
 riscossione   d'imposte  dirette,  iscritte  a  ruolo  per  un  terzo
 dell'importo accertato, il  Pretore  di  Santa  Maria  Capua  Vetere,
 sezione  distaccata  di  Pignataro  Maggiore, dopo aver concesso tale
 misura cautelare, ha sollevato, con ordinanza  emessa  il  31  maggio
 1990,  in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R.
 29 settembre 1973, n.  602,  nella  parte  in  cui  dette  norme  non
 consentono  al  giudice ordinario di sospendere l'esecuzione coattiva
 per la riscossione delle imposte;
      che a parere del giudice a quo  il  potere  di  sospensione  non
 dovrebbe  essere  accordato  unicamente all'Intendente di finanza, in
 quanto cio' concreterebbe  un  ingiustificato  privilegio  in  favore
 dell'amministrazione finanziaria che e' parte nel giudizio;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello  Stato,  che  ha  preliminarmente
 eccepito l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza,
 concludendo nel merito per l'infondatezza;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  in  piu' occasioni dichiarato
 l'infondatezza della  questione,  osservando  come  contro  gli  atti
 esecutivi  il  contribuente  sia  tutelato,  oltreche'  dal potere di
 sospensione  attribuito  all'Intendente  di  finanza  -  soggetto  al
 sindacato  del  giudice  amministrativo  - e dalla iscrizione a ruolo
 soltanto parziale dei tributi non  definitivamente  accertati,  anche
 attraverso   l'eventuale   decisione   favorevole  delle  commissioni
 tributarie e la successiva reintegrazione del  suo  patrimonio  (cfr.
 sentenze  nn.  63/1z982, 67/1974 e 87/1962 e ordinanze nn. 916/1988 e
 288/1986);
      che peraltro l'ordinanza di rimessione e' stata pronunziata dopo
 che  il  Pretore  aveva  emanato  il   richiesto   provvedimento   di
 sospensione  dell'esecuzione  ex  art.  700  del  codice di procedura
 civile, onde, essendo esaurito il giudizio a quo, manca il  requisito
 della rilevanza della questione nel giudizio stesso;
      che, pertanto la questione e' manifestamente inammissibile (cfr.
 ordinanze   nn.   92/1990,  142  e  1158/1988,  428/1987,  68/1986  e
 252/1985);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
 sul  reddito),  sollevata,  in  relazione  agli  artt. 24 e 113 della
 Costituzione, dal  Pretore  di  Santa  Maria  Capua  Vetere,  sezione
 distaccata di Pignataro Maggiore, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0321