N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1991
N. 166 Ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Marconi Massimo Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di quantita' di stupefacenti eccedenti la dose media giornaliera - Previsione di identica pena edittale sia per la ipotesi di detenzione a fine di consumo che per l'ipotesi di detenzione a fine di spaccio - Irragionevolezza - Violazione del principio di offensivita' del reato - Individuazione della "dose media giornaliera" mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanita') - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.12 del 20-3-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento penale n. 126/91 contro Marconi Massimo, nato a Monterotondo, il 28 marzo 1971, imputato del resto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto gr. 0,533 di hashish. In Roma, il 7 gennaio 1991. Premesso che l'imputato e' stato tratto a giudizio direttissimo per rispondere del reato in epigrafe: che, dopo il giudizio di convalida, l'imputato ha richiesto, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., l'applicazione della pena nella misura di mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa e che il p.m. ha prestato il suo consenso. Considerato che, ai sensi del secondo comma del citato art. 444, il giudice deve vautare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e, quindi, la legittimita' costituzionale della norma incriminatrice che lo prevede.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 165/1991). 91C0329