N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1990
N. 168 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Zamporlini Ivano Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita' per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).(GU n.12 del 20-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. 13 dicembre 1990 ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p.; Poiche' nella specie la copiosa documentazione in atti renderebbe di per se' superflua l'udienza preliminare ed attuabile il giudizio immediato, che ben avrebbe potuto all'epoca essere attivato nell'ambito dei novanta giorni, alla luce del detto materiale (p.v. 27 ottobre 1989) previo interrogatorio del p.m.) Stante l'incostituzionalita' degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del nuovo c.p.p. riguardo agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Cost., per le specifiche causali di cui ad allegate ordinanze g.i.p. tribunale di Ancona;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale dell'11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto comma e sesto comma, del nuovo c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 97, 101 secondo comma della Costituzione, rilevante nel corrente giudizio per le specifiche causali di cui in normative delle ordinanze 13 dicembre 1990 e 14 dicembre 1990 g.i.p. tribunale di Ancona che si allegano; Sospende il corrente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale; Fa richiesta al Presidente della consulta per la procedura d'urgenza; Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.; Nomina all'imputato che ne e' attualmente privo difensore d'ufficio extra-tabelle di cui all'art. 29 delle disp. att. del nuovo c.p.p., non essendovi udienze di sorta al riguardo, nella persona dell'avv. Sergio Bartolini del foro di Ancona; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e notificata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 14 ottobre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0331