N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1990

                                N. 168
   Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini
   preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale
                     a carico di Zamporlini Ivano
 Processo  penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza
 della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita'  per  tale
 giudice  di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina
 discriminata rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta di
 detto rito - Irragionevole  limitazione  del  potere  giurisdizionale
 dell'organo  giudicante  - Violazione del principio di buon andamento
 della p.a., in particolare, dell'amministrazione  della  giustizia  -
 Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letta  la  richiesta del p.m. 13 dicembre 1990 ex artt. 416 e segg.
 del nuovo c.p.p.;
    Poiche' nella specie la copiosa documentazione in atti  renderebbe
 di  per  se' superflua l'udienza preliminare ed attuabile il giudizio
 immediato,  che  ben  avrebbe  potuto   all'epoca   essere   attivato
 nell'ambito  dei  novanta giorni, alla luce del detto materiale (p.v.
 27 ottobre 1989) previo interrogatorio del p.m.)
    Stante  l'incostituzionalita' degli artt. 418, primo comma, e 419,
 quinto e sesto comma, del nuovo c.p.p. riguardo agli artt. 2, 3, 97 e
 101, secondo comma, della Cost., per le specifiche causali di cui  ad
 allegate ordinanze g.i.p. tribunale di Ancona;
                               P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge
 costituzionale  dell'11  marzo  1953,  n.  1, 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419,  quinto  comma  e
 sesto  comma,  del  nuovo c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 97,
 101 secondo comma della Costituzione, rilevante nel corrente giudizio
 per le specifiche causali di cui  in  normative  delle  ordinanze  13
 dicembre  1990  e  14 dicembre 1990 g.i.p. tribunale di Ancona che si
 allegano;
    Sospende il corrente giudizio;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte
 costituzionale;
    Fa  richiesta  al  Presidente  della  consulta  per  la  procedura
 d'urgenza;
    Letto l'art. 97 del nuovo c.p.p.;
    Nomina   all'imputato   che  ne  e'  attualmente  privo  difensore
 d'ufficio extra-tabelle di cui all'art. 29 delle disp. att. del nuovo
 c.p.p., non essendovi udienze di sorta  al  riguardo,  nella  persona
 dell'avv. Sergio Bartolini del foro di Ancona;
    Ordina   che  a  cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza
 notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del  Consiglio  dei
 Ministri  e  notificata  anche  alla  Presidenza delle due Camere del
 Parlamento.
      Ancona, addi' 14 ottobre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0331