N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1990
N. 171 Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Saluzzi Gaetano contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni Pensioni - Dipendenti statali - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' con diritto al trattamento di quiescenza solo in caso di conseguimento dell'anzianita' minima di servizio - Mancata previsione del diritto a trattenimento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato l'anzianita' minima per il conseguimento del diritto a pensione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti statali (magistrati, professori e, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 444/1990, personale scolastico non docente) - Violazione del principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.12 del 20-3-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 559/90 proposto dal sig. Gaetano Saluzzi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Sampoli, insieme al quale e' elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dell'avv. Carlo Truci in Firenze, via Tornabuoni n. 4, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio in via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento del provvedimento della direzione provinciale delle poste di Siena del 23 febbraio 1990 con cui il ricorrente e' stato collocato a riposo, senza diritto a pensione, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione postale; Vista la istanza prodotta dal ricorrente il 20 novembre 1990 di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato; Udito il relatore dott. Armando Cimmino e uditi altresi' gli avvocati R. Sampoli per il ricorrente e l'avv. C. Aiello dell'avvocatura dello Stato; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Col risorso in esame, il sig. Gaetano Saluzzi, nato il 13 novembre 1925, ha impugnato il provvedimento della direzione provinciale delle poste di Siena del 23 febbraio 1990, n. 1, con cui viene collocato a riposo, a decorrere dal 1 gennaio 1991, per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092. All'atto dell'allontanamento dal servizio, l'interessato avra' maturato un'anzianita' di servizio di quattordici anni, ma non quella minima richiesta per il conseguimento del trattamento di quescienza, fissata in anni quattordici, mesi sei e un giorno, valevoli per quindici anni di sevizio (art. 42 del d.P.R. n. 1092/1973 citato). Pertanto, allo scopo di essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione (come aveva anche chiesto all'amministrazione con apposita istanza), ha domandato in questa sede l'annullamento del mensionato provvedimento, invocando l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' l'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che hanno consentito, come e' noto, il primo, ai lavoratori del settore privato di proseguire l'attivita' lavorativa oltre il limite di eta' fissato in via generale per la cessazione dell'attivita' lavorativa per incrementare la propria posizione contributiva e, il secondo, al personale della scuola, in servizio al 1 ottobre 1974, di essere parimenti trattenuto in servizio per il conseguimento del trattamento di quiescenza. Le norme, secondo il ricorrente, sarebbero espressione del principio generale di garantire ai lavoratori, sia pubblici che privati, un trattamento di quiescenza e ad esso dovrebbe essere informata, pena una disparita' di trattamento tra le varie categorie di lavoratori, l'applicazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973, che riguarda il collocamento a riposo dei dipendenti statali. In subordine, l'istante solleva la questione di costituzionalita' del medesimo art. 4 per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Nell'imminenza della cessazione dell'attivita' lavorativa, il Saluzzi, con istanza prodotta il 20 novembre 1990, ha anche chiesto la sospensione del provvedimento impegnato. D I R I T T O Nell'esaminare la richiamata istanza cautelare, il collegio osserva che si ripropone la questione d'ordine generale se sia consentito trattenere in servizio, per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione, i dipendenti statali che, all'atto del collocamento a riposo per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', non abbiano maturato la necessaria anzianita' di servizio. Al riguardo l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e' chiaro nel senso che gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo vanno collocati a riposo al compimento dell'eta' predetta. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 461, pur auspicando una piu' ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ha gia' dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 citato, nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio del personale che versi nella descritta situazione, esaminate, per giunta, proprio in raffronto con le norme ora invocate dal ricorrente. Alla stregua di cio', pertanto, la istanza cautelare di che trattasi andrebbe senz'altro respinta per la mancanza del necessario fumus boni iuris. Senonche', la stessa Corte costituzionale, con la recentissima sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 444, dopo aver rilevato che, dopo la propria pronuncia n. 461 del luglio 1989, si e' avuta una evoluzione legislativa (d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417 e legge 28 marzo 1990, n. 37) nella direzione da essa auspicata, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente, anche qui, al personale scolastico, assunto dopo il 1 ottobre 1974, da collocare a riposo senza diritto a pensione, di rimanere in servizio a richiesta fino al conseguimento del diritto medesimo (anche se non oltre comunque il settantesimo anno di eta'). Viene cosi' a riconoscersi a tutto il personale scolastico quello stesso beneficio invocato ora dal ricorrente, che e' dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sembra in tal modo al collegio che le deroghe al principio generale del collocamento a riposo dei dipendenti statali al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' (quelle espressamente previste in sede legislativa e quelle riconosciute dalla Corte costituzionale, vedi anche sentenza n. 238/1988), tutte giustificate dalla esigenza di assicurare un trattamento minimo di pensione, abbiano finito - anche alla luce del limite fisso a settanta anni per il collocamento a riposo di particolari categorie di dipendenti, che costituisce anch'esso una deroga al principio - con l'assumere un'ampiezza tale da minare profondamente la saldezza del principio, nei cui confronti non appare, percio', piu' praticabile la regola della sua intangibilita' a fronte di peculiari situazioni prese in considerazione per specifiche esigenze di settore. Per tale considerazione e soprattutto alla luce della motivazione posta dalla Corte costituzionale a fondamento della ricordata recente sentenza n. 444/1990, il collegio ritiene che la mutata situazione imponga - in accoglimento della specifica richiesta del ricorrente - di rimettere nuovamente alla Corte medesima la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il trattamento in servizio del personale statale oltre il sessantacinquesimo anno di eta' (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta') per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione. E cio' tanto in relazione al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento tra i beneficiari delle ricordate deroghe e coloro che vengono ad essere tuttora esclusi dal beneficio, quanto il relazione al diritto dei lavoratori ad una adeguata posizione previdenziale, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Con riguardo a tale diritto, va, inoltre, evidenziata la irrazionalita' del cennato art. 4 rispetto alla legge 2 aprile 1968, n. 482, atteso che mentre quest'ultima consente, in attuazione dello stesso art. 38 della Costituzione, l'assunzione presso la pubblica amministrazione degli invalidi, appartenenti alle categorie protette, fino all'eta' di cinquantacinque anni, il primo, nel negare il trattamento in servizio per il conseguimento del diritto a pensione, viene a neutralizzare la posizione di favore di tali categorie, giusta nel momento in cui, con l'abbandono del lavoro, ne hanno maggior bisogno. Poiche', nella specie, il ricorrente trovasi proprio in questa condizione, essendo stato assunto a cinquatuno anni, il 1 dicembre 1976, quale invalido civile, la non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalita' si rivela con maggiore chiarezza. Alla stregua, poi, della ricordata pronuncia della Corte costituzionale n. 444/1990, che ha deciso sul punto analoga fattispecie, non puo' dubitarsi della rilevanza della prospettata questione di costituzionalita' nel presente giudizio cautelare.
P. Q. M. Pronunciando sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato indicato in epigrafe, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturata l'anzianita' di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione; Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare in corso; Ordina che, a cura della segreteria generale, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camera del parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 4 dicembre 1990. Il presidente f.f.: CIMMINO I consiglieri: NICOLOSI - TOSTI 91C0334