N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1990

                                N. 171
   Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal tribunale amministrativo
                        regionale della Toscana
   sul ricorso proposto da Saluzzi Gaetano contro il Ministero delle
                       poste e telecomunicazioni
 Pensioni - Dipendenti statali - Collocamento a riposo  al  compimento
 del  sessantacinquesimo  anno  di  eta' con diritto al trattamento di
 quiescenza solo in caso di conseguimento  dell'anzianita'  minima  di
 servizio - Mancata previsione del diritto a trattenimento in servizio
 del  personale  statale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato
 l'anzianita' minima per il conseguimento del  diritto  a  pensione  -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento rispetto ad altre categorie di
 dipendenti  statali  (magistrati,  professori  e,  in  seguito   alla
 sentenza   della   Corte  costituzionale  n.     444/1990,  personale
 scolastico non docente) - Violazione del principio  di  assicurazione
 di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 559/90 proposto
 dal  sig.  Gaetano Saluzzi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
 Sampoli, insieme al quale e' elettivamente domiciliato presso lo stu-
 dio dell'avv. Carlo Truci in Firenze, via Tornabuoni n. 4, contro  il
 Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  in persona del
 Ministro  pro-tempore,   rappresentato   e   difeso   dall'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Firenze,  con  domicilio in via degli
 Arazzieri n. 4, per l'annullamento del provvedimento della  direzione
 provinciale  delle  poste  di  Siena  del 23 febbraio 1990 con cui il
 ricorrente e' stato collocato a riposo, senza diritto a pensione,  al
 compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 postale;
    Vista la istanza prodotta dal ricorrente il 20  novembre  1990  di
 sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;
    Udito  il  relatore  dott.  Armando  Cimmino  e uditi altresi' gli
 avvocati  R.  Sampoli  per  il  ricorrente   e   l'avv.   C.   Aiello
 dell'avvocatura dello Stato;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Col risorso in esame, il sig. Gaetano Saluzzi, nato il 13 novembre
 1925, ha impugnato il provvedimento della direzione provinciale delle
 poste di Siena del 23 febbraio 1990, n.  1, con cui viene collocato a
 riposo,  a  decorrere  dal 1› gennaio 1991, per il raggiungimento del
 sessantacinquesimo anno di eta', ai sensi dell'art. 4 del d.P.R.   23
 dicembre 1973, n. 1092.
    All'atto  dell'allontanamento  dal  servizio,  l'interessato avra'
 maturato un'anzianita' di servizio di quattordici anni, ma non quella
 minima richiesta per il conseguimento del trattamento di  quescienza,
 fissata  in  anni  quattordici,  mesi  sei  e un giorno, valevoli per
 quindici anni di sevizio (art. 42 del d.P.R. n. 1092/1973 citato).
    Pertanto, allo scopo di essere trattenuto in servizio per il tempo
 necessario al conseguimento del diritto a pensione (come aveva  anche
 chiesto  all'amministrazione  con  apposita istanza), ha domandato in
 questa sede l'annullamento del  mensionato  provvedimento,  invocando
 l'art.  6  del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26
 febbraio 1982, n. 54, nonche' l'art. 15, terzo comma, della legge  30
 luglio 1973, n. 477, che hanno consentito, come e' noto, il primo, ai
 lavoratori  del  settore privato di proseguire l'attivita' lavorativa
 oltre il limite di eta' fissato in via  generale  per  la  cessazione
 dell'attivita'  lavorativa  per  incrementare  la  propria  posizione
 contributiva e, il secondo, al personale della scuola, in servizio al
 1› ottobre 1974, di essere parimenti trattenuto in  servizio  per  il
 conseguimento del trattamento di quiescenza.
    Le   norme,  secondo  il  ricorrente,  sarebbero  espressione  del
 principio generale di  garantire  ai  lavoratori,  sia  pubblici  che
 privati,  un  trattamento  di  quiescenza  e  ad esso dovrebbe essere
 informata, pena una disparita' di trattamento tra le varie  categorie
 di  lavoratori,  l'applicazione  dell'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973,
 che riguarda il collocamento a riposo dei dipendenti statali.
    In subordine, l'istante solleva la questione di  costituzionalita'
 del  medesimo  art.  4  per  violazione  degli  artt.  3  e  38 della
 Costituzione.
    Nell'imminenza  della  cessazione  dell'attivita'  lavorativa,  il
 Saluzzi,  con  istanza prodotta il 20 novembre 1990, ha anche chiesto
 la sospensione del provvedimento impegnato.
                             D I R I T T O
    Nell'esaminare  la  richiamata  istanza  cautelare,  il   collegio
 osserva  che  si  ripropone  la  questione  d'ordine  generale se sia
 consentito  trattenere  in  servizio,  per  il  tempo  necessario  al
 conseguimento  del  diritto  a  pensione,  i  dipendenti statali che,
 all'atto  del  collocamento  a  riposo  per  il  raggiungimento   del
 sessantacinquesimo  anno  di eta', non abbiano maturato la necessaria
 anzianita' di servizio.
    Al riguardo l'art. 4 del d.P.R. 29  dicembre  1973,  n.  1092,  e'
 chiaro  nel  senso  che  gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo
 vanno collocati a riposo al compimento dell'eta' predetta.
    Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio  1989,
 n.  461,  pur  auspicando  una  piu'  ampia  attuazione  del  diritto
 garantito dall'art. 38, secondo comma, della  Costituzione,  ha  gia'
 dichiarato  infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art.  4  citato, nella parte in cui non prevede il trattenimento
 in servizio del  personale  che  versi  nella  descritta  situazione,
 esaminate, per giunta, proprio in raffronto con le norme ora invocate
 dal ricorrente.
    Alla  stregua  di  cio',  pertanto,  la  istanza  cautelare di che
 trattasi andrebbe senz'altro respinta per la mancanza del  necessario
 fumus boni iuris.
    Senonche',  la  stessa  Corte  costituzionale, con la recentissima
 sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n.  444,  dopo  aver  rilevato
 che,  dopo  la  propria pronuncia n. 461 del luglio 1989, si e' avuta
 una evoluzione legislativa (d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito
 in legge 27 dicembre 1989, n. 417 e legge 28 marzo 1990, n. 37) nella
 direzione  da  essa  auspicata,  ha  dichiarato   la   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.    15,  terzo  comma, della legge 30 luglio
 1973, n. 477,  nella  parte  in  cui  non  consente,  anche  qui,  al
 personale scolastico, assunto dopo il 1› ottobre 1974, da collocare a
 riposo  senza diritto a pensione, di rimanere in servizio a richiesta
 fino al conseguimento  del  diritto  medesimo  (anche  se  non  oltre
 comunque il settantesimo anno di eta').
    Viene  cosi' a riconoscersi a tutto il personale scolastico quello
 stesso beneficio invocato ora dal ricorrente, che e'  dipendente  dal
 Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    Sembra  in  tal  modo  al  collegio  che  le  deroghe al principio
 generale  del  collocamento  a  riposo  dei  dipendenti  statali   al
 compimento  del sessantacinquesimo anno di eta' (quelle espressamente
 previste in  sede  legislativa  e  quelle  riconosciute  dalla  Corte
 costituzionale,  vedi anche sentenza n. 238/1988), tutte giustificate
 dalla esigenza di  assicurare  un  trattamento  minimo  di  pensione,
 abbiano finito - anche alla luce del limite fisso a settanta anni per
 il  collocamento a riposo di particolari categorie di dipendenti, che
 costituisce anch'esso  una  deroga  al  principio  -  con  l'assumere
 un'ampiezza  tale  da minare profondamente la saldezza del principio,
 nei cui confronti non appare, percio',  piu'  praticabile  la  regola
 della  sua  intangibilita'  a fronte di peculiari situazioni prese in
 considerazione per specifiche esigenze di settore.
    Per tale considerazione e soprattutto alla luce della  motivazione
 posta dalla Corte costituzionale a fondamento della ricordata recente
 sentenza  n.  444/1990,  il collegio ritiene che la mutata situazione
 imponga - in accoglimento della specifica richiesta del ricorrente  -
 di   rimettere   nuovamente  alla  Corte  medesima  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre  1973,
 n.  1092,  nella  parte in cui non prevede il trattamento in servizio
 del personale statale oltre il sessantacinquesimo  anno  di  eta'  (e
 comunque  non  oltre  il  settantesimo  anno  di  eta')  per il tempo
 necessario al conseguimento del diritto a pensione.
    E cio' tanto in relazione al  principio  di  uguaglianza,  di  cui
 all'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento tra i
 beneficiari  delle  ricordate  deroghe e coloro che vengono ad essere
 tuttora esclusi dal beneficio, quanto il  relazione  al  diritto  dei
 lavoratori  ad  una adeguata posizione previdenziale, di cui all'art.
 38, secondo comma, della Costituzione.
    Con   riguardo   a  tale  diritto,  va,  inoltre,  evidenziata  la
 irrazionalita' del cennato art. 4 rispetto alla legge 2 aprile  1968,
 n.  482, atteso che mentre quest'ultima consente, in attuazione dello
 stesso art. 38 della Costituzione, l'assunzione  presso  la  pubblica
 amministrazione degli invalidi, appartenenti alle categorie protette,
 fino  all'eta'  di  cinquantacinque  anni,  il  primo,  nel negare il
 trattamento in servizio per il conseguimento del diritto a  pensione,
 viene  a  neutralizzare  la  posizione  di  favore di tali categorie,
 giusta nel momento in cui,  con  l'abbandono  del  lavoro,  ne  hanno
 maggior bisogno.
    Poiche',  nella  specie,  il  ricorrente trovasi proprio in questa
 condizione, essendo stato assunto a cinquatuno anni, il  1›  dicembre
 1976,  quale  invalido  civile,  la  non manifesta infondatezza della
 prospettata questione di costituzionalita'  si  rivela  con  maggiore
 chiarezza.
    Alla   stregua,   poi,   della  ricordata  pronuncia  della  Corte
 costituzionale  n.  444/1990,  che  ha  deciso  sul   punto   analoga
 fattispecie,  non  puo'  dubitarsi  della rilevanza della prospettata
 questione di costituzionalita' nel presente giudizio cautelare.
                               P. Q. M.
    Pronunciando  sull'istanza  di   sospensione   del   provvedimento
 impugnato indicato in epigrafe, dichiara non manifestamente infondata
 la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  4,  primo comma, del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non  prevede  il
 diritto   al   trattenimento   in   servizio  del  personale  statale
 ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturata l'anzianita'  di
 servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione;
    Dispone,  per  l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare
 in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  segreteria  generale,  la   presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camera del parlamento.
    Cosi' deciso in Firenze, il 4 dicembre 1990.
                      Il presidente f.f.: CIMMINO
                                       I consiglieri: NICOLOSI - TOSTI
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