N. 118 SENTENZA 27 febbraio - 15 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Ente Ferrovie dello Stato - Licenziamento in tronco a
 seguito di sentenza definitiva di condanna - Esclusione del
 procedimento disciplinare -  Jus superveniens: legge 7 febbraio 1990,
 n. 19 - Necessita' di riesame circa la rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 26 marzo 1958, n. 425, art. 119, lett.  a))
 
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 119, lett. a),
 della legge 26 marzo 1958, n.  425  (Stato  giuridico  del  personale
 delle  Ferrovie  dello  Stato),  promosso  con ordinanza emessa il 19
 gennaio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
 Augusto Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 598 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di Augusto Armando;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  febbraio  1991  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito l'avv. Nicola Picardi per Augusto Armando;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore di Roma, adito da Augusto Armando,  licenziato  in
 tronco,  sotto  forma  di  destituzione di diritto, in data 13 aprile
 1988, dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  a  seguito  della  sentenza
 definitiva  di  condanna  del  22  dicembre  1987  per  uno dei reati
 indicati nell'art. 119, lettera a), della legge  26  marzo  1958,  n.
 425, nel rilievo che, per effetto della riforma dell'Ente di cui alla
 legge  n. 210 del 1985, il rapporto di lavoro era di natura privata e
 che, quindi, in applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del
 1970 (Statuto dei lavoratori), il licenziamento  senza  giusta  causa
 era    illegittimo,    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 119, lett. a), della citata legge n. 425 del
 1958 la quale, prevedendo la destituzione automatica ed escludendo il
 procedimento  disciplinare, importerebbe violazione degli artt. 3, 4,
 35 e 97 della Costituzione.
    Seguendo  la  tesi  dell'Ente  Ferrovie  ha  osservato  che  nella
 fattispecie  non  trovavano  applicazione  ne'  le leggi invocate dal
 ricorrente ne' il contratto collettivo del 5  febbraio  1988,  ma  la
 disposizione  censurata  in quanto, siccome la delibera dell'Ente del
 13 aprile 1988 e' meramente dichiarativa, la situazione di diritto si
 era gia'  verificata  al  22  dicembre  1987.  In  base  ai  principi
 affermati  dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 1988,
 sussisteva la violazione dei precetti costituzionali richiamati,  che
 sanciscono   la   tutela   del   diritto  al  lavoro  ed  esigono  la
 ragionevolezza  delle  norme  di  legge,  mentre  in   mancanza   del
 procedimento  disciplinare  e' esclusa la possibilita' di graduare la
 misura della sanzione al caso concreto.
    2. - Nel giudizio si e' costituita la parte privata, la  quale  ha
 eccepito la inammissibilita' della questione in quanto la fattispecie
 non  e' regolata dalla disposizione impugnata. Nel merito ha concluso
 per la fondatezza della questione, richiamando la sentenza di  questa
 Corte n. 971 del 1988.
    Nella  imminenza  dell'udienza  la  parte  privata  ha  presentato
 memoria con la quale ha insistito sulle tesi svolte nella comparsa di
 costituzione, indicandone a fondamento anche la mancata  risposta  da
 parte  dell'Ente  alla domanda di riammissione in servizio presentata
 ai sensi della legge n. 19 del 1990.
                         Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 119, lettera  a),
 della  legge  26  marzo  1958,  n.  425,  nella  parte  in cui, per i
 dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, prevede la destituzione di
 diritto, con l'esclusione del procedimento disciplinare, in  caso  di
 condanna  definitiva  per  uno dei reati indicati dalla stessa norma,
 violi  gli  artt.  4  e  35  della  Costituzione   per   la   mancata
 assicurazione  della  tutela  del  diritto  al lavoro, l'art. 3 della
 Costituzione per la irrazionalita' della disposizione e l'art. 97 per
 lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione.
    2. - Si premette che il  giudice  remittente  ritiene  applicabile
 alla fattispecie la norma denunciata e non le leggi n. 604 del 1986 e
 n.  300  del  1970  siccome il rapporto di lavoro di cui trattasi, al
 momento della condanna definitiva  del  ricorrente,  non  era  ancora
 divenuto  di  natura  privatistica per effetto della interpretazione,
 adottata dallo stesso giudice, degli artt.  14,  secondo  comma,  21,
 primo  comma, e 1 della legge n. 210 del 1985 e 2093, secondo e terzo
 comma, del codice civile.
    Ora, a disciplinare la materia  della  destituzione  dei  pubblici
 dipendenti,   successivamente  alla  ordinanza  di  remissione,  sono
 intervenuti gli artt. 9 e 10 della legge del 7 febbraio 1990, n.  19.
 Inoltre  il  ricorrente ha presentato nei termini di legge la domanda
 di  riammissione  in  servizio,   come   richiesto   dalle   suddette
 disposizioni.
    In  tale  situazione,  la  rilevanza  della sollevata questione va
 riesaminata alla stregua della citata legge 7 febbraio 1990,  n.  19,
 per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0342