N. 120 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni a carico dello Stato Provvedimenti
 in materia di riscatto dei servizi - Notifica per l'impugnativa -
 Termine di decadenza di giorni novanta Presunta irrazionalita' -
 Medesima questione gia' dichiarata manifestamente infondata
 (ordinanza n. 852/1988) - Diversita' sostanziale tra diritto di
 pensione e diritto di riscatto Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, ultimo comma ( rectius:
 settimo comma)).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma
 (rectius:  settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove
 norme sulle pensioni ordinarie a carico dello  Stato),  promosso  con
 ordinanza  emessa il 23 ottobre 1989 dalla Corte dei conti - Sez. III
 giur.le, sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, iscritta al n. 686
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di Lussana Fabrizia nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che la Corte dei conti,  con  ordinanza  del  23  ottobre
 1989,  pervenuta  il  23  ottobre  1990  (R.O.  n. 686 del 1990), sul
 ricorso proposto da  Lussana  Fabrizia,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  ultimo  comma  (rectius:
 settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46  nella  parte  in
 cui  stabilisce  il  termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica
 per l'impugnativa  dei  provvedimenti  in  materia  di  riscatto  dei
 servizi;
      che,  a  parere  della  Corte  remittente, sarebbero violati gli
 artt.  3,  24,  113  della  Costituzione   in   quanto   risulterebbe
 un'ingiustificataed  irrazionale  disparita'  di  trattamento  tra la
 disciplina della pensione e  quella  del  riscatto  che  e'  ad  essa
 finalizzato, nonche' tra riscatti trattati con provvedimento autonomo
 e riscatti trattati congiuntamente alla pensione;
      che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  parte  privata  che,
 riportandosi  alla  motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione,   ha
 concluso per la fondatezza della questione;
      che  e'  altresi' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,
 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,  che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  medesima questione, sia pure con riguardo ad
 altra norma, e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata  (ord.
 n. 852 del 1988);
      che  non  sono stati prospettati motivi nuovi e diversi idonei a
 giustificare un mutamento  della  decisione,  trovando  applicazione,
 anche nella fattispecie, le ragioni addotte nell'ordinanza richiamata
 e,  cioe',  quelle della diversita' tra diritto di pensione e diritto
 di riscatto, il cui esercizio e'  ragionevolmente  sottoposto  ad  un
 termine di decadenza, compatibile con la sua funzione;
      che  l'eventuale  diversita'  di  trattamento  con  il  riscatto
 esercitato in uno con  la  pensione  non  rileva  nella  fattispecie,
 trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  6,  ultimo comma (rectius: settimo comma),
 della legge 15 febbraio 1958,  n.  46  (Nuove  norme  sulle  pensioni
 ordinarie  a carico dello Stato), in relazione agli artt. 3, 24 e 113
 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti  con  l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0344