N. 122 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente - Regione Veneto - Rifiuti tossico-nocivi - Attivita' di
 depurazione - Sversamento in acque superficiali - Repressione  penale
 - Presunta esistenza di un regime autorizzatorio - Norma  meramente
 classificatoria - Difetto di rilevanza rispetto al giudizio  a quo -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 35, primo comma,
 lett.  c), come modificata dalla legge regione Veneto 23 aprile 1990,
 n. 28).
 
 (Cost., artt. 10, 11, 25 e 117).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
 PESCATORE,  avv.  Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof.
 Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,
 prof.  Luigi  MENGONI,  prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
 Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  35,  primo
 comma,  lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n.
 33, nel testo modificato  dall'art.  11  della  legge  della  Regione
 Veneto   23   aprile   1990,   n.  28  (Nuove  norme  per  la  tutela
 dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,  n.  33
 "Norme  per  la tutela dell'ambiente"), promosso con ordinanza emessa
 il 30 agosto 1990 dal Pretore di Rovigo  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Angiolino  Grillini,  iscritta  al  n.  654  del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Angiolino Grillini, imputato del reato di  cui  all'articolo  26  del
 d.P.R.  10  settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n.
 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo  smaltimento  dei
 policlorodifenili  e  dei  policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
 rifiuti tossici e nocivi), per aver effettuato fasi di smaltimento di
 rifiuti  tossico-nocivi  mediante  procedimento  di   depurazione   e
 successivo sversamento in acque superficiali e per aver provveduto al
 loro  stoccaggio  provvisorio in vasca all'interno dello stabilimento
 senza  le  prescritte  autorizzazioni,  il  Pretore  di  Rovigo,  con
 ordinanza del 30 agosto 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt.
 10,  11,  25  e  117  della  Costituzione,  questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  35,  primo  comma, lettera c), della legge
 della Regione Veneto 16 aprile 1985,  n.  33  (Norme  per  la  tutela
 dell'ambiente),  come  modificato dalla legge della Regione Veneto 23
 aprile  1990,  n.  28  (Nuove  norme  per  la  tutela  dell'ambiente.
 Modifiche  alla  legge  regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la
 tutela dell'ambiente");
      che, ad  avviso  del  Pretore,  la  norma  impugnata,  la  quale
 classifica   come   impianti  di  prima  categoria  gli  impianti  di
 depurazione di rifiuti  tossico-nocivi  che  scaricano  in  acqua  il
 prodotto  del  procedimento  di depurazione, e' rilevante nell'ambito
 del giudizio a quo, in quanto renderebbe lecita, almeno in parte,  la
 condotta incriminata;
      che, cosi' interpretata, tale disposizione violerebbe sia l'art.
 117  della  Costituzione  (per  aver disciplinato, nell'ambito di una
 potesta' attuativa, la materia degli  scarichi  di  rifiuti  tossico-
 nocivi  in contrasto con i principi ispiratori del d.P.R. n.  915 del
 1982), sia gli artt.  10  e  11  della  Costituzione  (per  non  aver
 rispettato   norme   statali  adottate  in  attuazione  di  direttive
 comunitarie), sia, infine, l'art. 25  della  Costituzione  (per  aver
 inciso  sulla  configurazione  di  un  precetto penale fissato da una
 legge statale);
      che tali sospetti di incostituzionalita' sono basati dal giudice
 a quo essenzialmente sulla premessa  che  la  disposizione  impugnata
 regola  una materia esclusivamente soggetta al d.P.R. n. 915 del 1982
 (smaltimento dei rifiuti), e non gia' alla legge 16 maggio  1976,  n.
 319,  dal  momento  che  le  disposizioni  di quest'ultima in tema di
 scarico e sversamento  in  acqua  sarebbero  derogate,  nel  caso  di
 rifiuti tossico-nocivi, dal suddetto d.P.R. n. 915 del 1982;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e' intervenuta la
 Regione Veneto, per chiedere una pronunzia di  non  fondatezza  della
 questione   in   esame,   contestando   principalmente   la  premessa
 interpretativa da cui muove il Pretore di Rovigo ed  affermando,  per
 contro,  che  anche  in  materia  di  rifiuti  tossico-nocivi, quando
 l'attivita' di smaltimento si conclude con il  versamento  in  acqua,
 dovrebbero  trovare  applicazione  le disposizioni della legge n. 319
 del 1976, e non gia' quelle del  d.P.R.  n.  915  del  1982,  e  che,
 peraltro,  nell'ambito della disciplina statale cosi' individuata, la
 potesta' legislativa regionale  esplicatasi  con  l'emanazione  della
 disposizione  impugnata  sarebbe  rispettosa  delle  competenze e dei
 limiti costituzionalmente fissati, anche con riferimento  all'art.  6
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
    Considerato  che  l'impugnato  art.  35,  primo comma, lettera c),
 della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985  n.  33,  cosi'  come
 modificato dalla legge della stessa Regione del 19 aprile 1990 n. 28,
 classifica quali impianti di prima categoria - sottoposti, come tali,
 al particolare regime amministrativo contenuto negli artt. da 36 a 48
 della  precedente  legge  regionale  n.  33  del  1985  (peraltro non
 impugnati nel presente giudizio) - "gli impianti di depurazione degli
 insediamenti  produttivi  che   scaricano   direttamente   in   acque
 superficiali,  quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate
 nelle tabelle allegate al  d.P.R.  10  settembre  1982,  n.  915,  in
 concentrazione  superiore  ai limiti indicati al paragrafo 1.2., tab.
 1.1-1.2, della delibera del Comitato interministeriale del 27  luglio
 1984";
      che,  pertanto,  la  disposizione  impugnata  contiene una norma
 meramente classificatoria, che nel caso, non essendo  in  alcun  modo
 diretta   a   porre  o  a  integrare  la  disciplina  sulla  condotta
 concernente le varie fasi di smaltimento dei rifiuti, non puo'  avere
 la  minima  incidenza  sul precetto penale applicabile nel giudizio a
 quo;
     che, per tale ragione, la disposizione oggetto della questione di
 costituzionalita'  in  esame  manifestamente  difetta  di   rilevanza
 rispetto  al  giudizio  a quo, tanto che da essa, in se' considerata,
 non  puo'  affatto  desumersi  l'esistenza  di  un  qualsiasi  regime
 autorizzatorio suscettibile di rendere lecita, ancorche' in parte, la
 condotta  contestata  all'imputato  nel  corso  del  giudizio  penale
 promosso dal Pretore di Rovigo;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 35, primo comma, lett.  c),  della  legge
 della  Regione  Veneto  16  aprile  1985,  n. 33 (Norme per la tutela
 dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione  Veneto  23
 aprile  1990,  n.  28  (Nuove  norme  per  la  tutela  dell'ambiente.
 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33  "Norme  per  la
 tutela   dell'ambiente"),   sollevata  dal  Pretore  di  Rovigo,  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt.  10,  11,
 25 e 117 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0346