N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1990

                                N. 180
   Ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal giudice per le indagini
                    preliminari presso il tribunale
     di Ancona nel procedimento penale a carico di Salvioni Angelo
 Processo penale - Fascicolo per il  dibattimento  -  Inserimento  del
 verbale   d'udienza   preliminare,  del  decreto  di  irreperibilita'
 dell'imputato e della relata di notifica dello stesso al difensore  -
 Omessa previsione - Conseguente ignoranza riguardo all'adempimento di
 tali   incombenti   per  il  giudice  del  dibattimento  -  Possibile
 declaratoria di nullita' del decreto ex art. 429  per  omesso  avviso
 all'imputato - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta
 ultronea  attivita'  dello  stesso  - Irrazionalita' - Violazione dei
 principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del
 principio di soggezione del giudice alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, art. 431).
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).
(GU n.13 del 27-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Preliminarmente all'udienza preliminare del 21 dicembre 1990 p.v.;
    Visto il  proprio  decreto  di  irreperibilita'  dell'imputato  14
 novembre 1990 ex art. 159, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p.;
    Poiche'  nella  specie  non  puo'  certo  "a priori" escludersi il
 rinvio a giudizio all'esito della detta udienza;
    Poiche' tuttavia in altro caso dello  stesso  genere  il  collegio
 penale ha emesso declaratoria di nullita' del decreto
  ex   art.  429  del  c.p.p.  per  omesso  avviso  all'imputato  gia'
 dichiarato irreperibile nel contesto (del detto provvedimento si dava
 atto del decreto del g.i.p.);
    Stante quindi la non  manifesta  infondatezza  e  rilevanza  della
 questione di legittimita' costituzionale che segue, relativa al testo
 letterale  dell'art. 431 del c.p.p. laddove non consente l'inserzione
 nel fascicolo per il dibattimento del verbale d'udienza  preliminare,
 che  attesta  la  rituale  partecipazione  del  difensore all'udienza
 stessa e la sua conoscenza della detta irreperibilita',  nonche'  del
 decreto  stesso  di  cui  all'art.  159 e della relata di notifica al
 detto difensore, cio' anche perche' l'art. 28, secondo comma, secondo
 inciso, del c.p.p. fa prevalere (pur essendo  relativo,  in  tema  di
 conflitto,  ai  casi  analoghi  a quelli previsti dal primo comma) la
 decisione  del  giudice  del  dibattimento  su  quella  del   giudice
 dell'udienza  preliminare  nel  caso  di  insorto contrasto fra i due
 soggetti giuridici, finendo per escludere un conflitto di competenza,
 discriminando il g.u.p. costretto in forza di  erronea  decisione  di
 altra  a.g.o.  giudicante  a  porre in essere una superflua attivita'
 processuale   extra-legim   (decreto   di   fissazione   dell'udienza
 preliminare,   avvisi   di   rito   da   parte   della   cancelleria,
 partecipazione al p.m. alla detta udienza) senza  poter  interloquire
 "a  contrario",  mentre,  non lo si dimentichi, secondo l'art. 160 il
 decreto di  irreperibilita'  ha  efficacia  fino  (e  non  oltre)  al
 provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e quanto al g.i.p.
 la  sua  attivita'  si  esaurisce con l'art. 424 e con l'art. 431, il
 tutto quindi violando gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,  della
 Costituzione, mentre non si colpisce come le dette aggiunte agli atti
 consentiti   dall'art.  431  possono  condizionare  il  merito  della
 decisione e violare i cardini del sistema processuale accusatorio;
                               P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  431  del  nuovo  c.p.p.  nella
 parte   in  cui  non  consente  l'inserzione  nel  fascicolo  per  il
 dibattimento  del  verbale  d'udienza  preliminare,  del  decreto  di
 irreperibilita'   dell'imputato   emesso   dal  g.i.p.  ante  udienza
 preliminare e della relata di  notifica  dello  stesso  al  difensore
 (decreto  e  notifica ex art. 159, primo e secondo comma, del c.p.p.)
 in relazione agli  artt.  2,  3,  97  e  101,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  adempiendo  i  detti  atti  aggiuntivi ad una funzione
 cautelativa   contro   il   rischio   dell'insorgenza   di   nullita'
 processuali;
    Sospende il corrente giudizio per rilevanza della detta questione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  notificarsi l'ordinanza alle parti (imputato rappresentato
 dal difensore avv. Paolo  Brunetti  del  Foro  di  Ancona,  difensore
 stesso, parti offese) ed al p.m. ed alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  e  comunicarsi  la  stessa  anche alla Presidenza delle due
 Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 17 dicembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0352