N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1990
N. 180 Ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Salvioni Angelo Processo penale - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento del verbale d'udienza preliminare, del decreto di irreperibilita' dell'imputato e della relata di notifica dello stesso al difensore - Omessa previsione - Conseguente ignoranza riguardo all'adempimento di tali incombenti per il giudice del dibattimento - Possibile declaratoria di nullita' del decreto ex art. 429 per omesso avviso all'imputato - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultronea attivita' dello stesso - Irrazionalita' - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, art. 431). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).(GU n.13 del 27-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Preliminarmente all'udienza preliminare del 21 dicembre 1990 p.v.; Visto il proprio decreto di irreperibilita' dell'imputato 14 novembre 1990 ex art. 159, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p.; Poiche' nella specie non puo' certo "a priori" escludersi il rinvio a giudizio all'esito della detta udienza; Poiche' tuttavia in altro caso dello stesso genere il collegio penale ha emesso declaratoria di nullita' del decreto ex art. 429 del c.p.p. per omesso avviso all'imputato gia' dichiarato irreperibile nel contesto (del detto provvedimento si dava atto del decreto del g.i.p.); Stante quindi la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che segue, relativa al testo letterale dell'art. 431 del c.p.p. laddove non consente l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento del verbale d'udienza preliminare, che attesta la rituale partecipazione del difensore all'udienza stessa e la sua conoscenza della detta irreperibilita', nonche' del decreto stesso di cui all'art. 159 e della relata di notifica al detto difensore, cio' anche perche' l'art. 28, secondo comma, secondo inciso, del c.p.p. fa prevalere (pur essendo relativo, in tema di conflitto, ai casi analoghi a quelli previsti dal primo comma) la decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare nel caso di insorto contrasto fra i due soggetti giuridici, finendo per escludere un conflitto di competenza, discriminando il g.u.p. costretto in forza di erronea decisione di altra a.g.o. giudicante a porre in essere una superflua attivita' processuale extra-legim (decreto di fissazione dell'udienza preliminare, avvisi di rito da parte della cancelleria, partecipazione al p.m. alla detta udienza) senza poter interloquire "a contrario", mentre, non lo si dimentichi, secondo l'art. 160 il decreto di irreperibilita' ha efficacia fino (e non oltre) al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e quanto al g.i.p. la sua attivita' si esaurisce con l'art. 424 e con l'art. 431, il tutto quindi violando gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, mentre non si colpisce come le dette aggiunte agli atti consentiti dall'art. 431 possono condizionare il merito della decisione e violare i cardini del sistema processuale accusatorio;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non consente l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento del verbale d'udienza preliminare, del decreto di irreperibilita' dell'imputato emesso dal g.i.p. ante udienza preliminare e della relata di notifica dello stesso al difensore (decreto e notifica ex art. 159, primo e secondo comma, del c.p.p.) in relazione agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, adempiendo i detti atti aggiuntivi ad una funzione cautelativa contro il rischio dell'insorgenza di nullita' processuali; Sospende il corrente giudizio per rilevanza della detta questione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina notificarsi l'ordinanza alle parti (imputato rappresentato dal difensore avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona, difensore stesso, parti offese) ed al p.m. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicarsi la stessa anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 17 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0352