N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 1990- 2 marzo 1991
N. 183 Ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 marzo 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Siena nel procedimento penale a carico di Franchi Franco Processo penale - Sentenza di condanna a seguito di applicazione della pena su richiesta - Appello del p.g. - Notifica al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Conseguente impossibilita' per lo stesso di promuovere autonomamente l'appello incidentale - Ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti - Compressione del diritto alla difesa tecnica. (C.P.P. 1988, art. 584). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.13 del 27-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha proposto appello avverso la sentenza di questo g.i.p., pronunciata in data 11 gennaio 1990 nei confronti dell'imputato Franchi Franco, nato a Siena il 25 settembre 1936 e residente ivi via delle Regioni, 12, con riferimento al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7 del c.p., con la quale, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., e' stata applicata, senza giudizio, e su concorde richiesta delle parti processuali, le pena di L. 810.000 di multa e che conseguenzialmente la cancelleria di quest'ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p., ha provveduto a notificare la impugnazione del p.m. al solo imputato Franchi Franco, e non anche al suo difensore di fiducia avv. Franco Dei di Siena, quale unica parte privata interessata alla notifica; Rilevato che la disposizione di cui all'art. 584 del c.p.p., omettendo essa per il difensore dell'imputato la previsione del diritto processuale a ricevere legale ed immediata conoscenza dell'atto d'impugnazione del p.m. (nella specie della procura generale), puo' porsi in contrasto con i due principi costituzionali previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni: a) anche il difensore tecnico dell'imputato, il quale ha invece diritto a proporre impugnazione, anche in modo autonomo rispetto alla stessa parte privata difesa, per l'evidente ragione che a quest'ultima sfuggono o possono comunque sfuggire i motivi e le ragioni di opportunita' tecnico-processuale correttamente ed esaurientemente valutabili ed apprezzabili soltanto dal difensore tecnico (e fatta sempre salva la facolta' per la parte rappresentata nel processo a togliere effetto a tale impugnazione del difensore (v. art. 571 del c.p.p.) ed al quale spetta altresi', con perfetta conseguenzialita' logica, il diritto strumentale di ricevere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza a fini evidentemente dell'esercizio in concreto di tale facolta' autonoma e sussidiaria d'impugnazione nell'interesse della parte rappresentata, e' indubbiamente un soggetto processuale, per il ruolo insostituibile svolto e/o da svolgere nell'interesse della parte privata, sommamente interessato a ricevere cognizione diretta dell'atto d'impugnazione della controparte pubblica; b) in modo specifico, va rilevato, che tale interesse, che deve ricevere adeguata tutela nelle norme processuali, si esprime nella facolta' espressamente riconosciuta dalle altre disposizioni del c.p.p. (v. artt. 571 del c.p.p. e 595 del c.p.p.) di proposizione diretta dell'appello incidentale, resa concretamente esercitabile proprio entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della notificazione (che a lui stesso mai potra' pervenire) di cui all'art. 584 del c.p.p. in discussione. Ne' vale, a giudizio di questo g.i.p., obiettare che il difensore, non messo legalmente in grado di conoscere l'impugnazione (e nella specie l'atto di appello proposto dal p.m., in quanto tale, indipendentemente dalla sua ammissibilita' o meno alla luce della disposizione di cui all'art. 448, secondo comma del c.p.p. e dalla sua convertibilita' in ricorso per cassazione ad opera pero' soltanto del giudice ad quem e non piu' del giudice a quo) della controparte pubblica sara' di fatto ed effettivamente informato dal suo assistito, costituendo tale argomentazione una mera eventualita', incapace di supplire ad una grave omissione di riconoscimento di un suo diritto proprio strumentale da parte del legislatore ordinario; c) l'omessa previsione del diritto processuale del difensore (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza impugnata) di ricevere direttamente (diversamente da quanto stabilito invece dall'art. 548 del c.p.p. a proposito della notifica, ai fini della sua decisione propria d'impugnazione o meno, dell'avviso di deposito della sentenza) la notifica dell'atto d'impugnazione (almeno dell'appello del p.m.), introduce ad avviso di questo g.i.p., una grave forma di disparita' di trattamento tra parte processuale pubblica da una parte e parte privata dall'altra, del tutto ingiustificata ed oltretutto illogica, sia se valutata alla luce del diritto d'impugnazione primario che spetta al difensore e sia valutata alla luce del suo diritto di proposizione di appello incidentale, facolta' essenziale questa ultima nemmeno concretamente e sicuramente esercitabile in modo concreto in assenza della notifica anche a suo favore dell'atto di appello del p.m.; d) in considerazione delle osservazioni svolte puo' ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. cosi' come formulato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il quale postula che il legislatore ordinario non introduca di fatto delle forme di disparita' di trattamento di situazioni giuridicamente rilevanti, meritevoli invece, secondo le stesse norme della stessa materia, ovvero secondo i principi di logica e di correttezza comuni, di trattamento non disuguale (e non v'e' dubbio che il principio della parita', compatibile con il diverso ruolo istituzionale svolto dal p.m. parte pubblica - rispetto a quella privata, tra le parti processuali nel nuovo c.p.p. costituisce uno dei principi basilari e caratterizzanti il nuovo modello processuale) ed anche con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella misura in cui tale forma di disparita' ingiustificata si ripercuote necessariamente ed inevitabilmente in una lesione del diritto di garanzia della difesa tecnica, almeno dell'imputato in qualsiasi stato e grado del procedimento penale e quindi anche nella fase, concretamente assai rilevante, tra l'impugnazione del p.m. e la proposizione (o rectius proponibilita') della contro-impugnazione, sotto forma di appello incidentale; e) oltreche' non manifestamente infondata, la questione cosi' come sollevata d'ufficio da questo g.i.p., e' anche rilevante nel presente procedimento avendo la cancelleria omesso di notificare l'atto di appello del procuratore generale al difensore dell'imputato, non avendo l'imputato personalmente, entro i quindici giorni dalla notifica ricevuta dell'avviso di tale atto di appello, proposto appello incidentale e potendo quindi, qualora dichiarata incostituzionale, nel senso indicato, la disposizione di cui all'art. 584 del c.p., il difensore tutt'ora proporre lui stesso, in via esclusiva, tale appello incidentale (e cio', sempre a giudizio di questo g.i.p., alla luce del potere processuale esclusivo conferito al giudice della impugnazione di qualificare diversamente l'atto di appello concretamente proposto: v. art. 591, secondo comma, del c.p.p. e 568, quinto comma, del c.p.p.); Ritenuto quindi che la questione sollevata va rimessa alla decisione della Corte costituzionale con conseguente sospensione del giudizio in corso;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p. nella misura in cui prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la notifica di tale impugnazione, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nel senso di cui alle premesse motivazionali della presente ordinanza; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Siena il 20 marzo 1990. Il giudice per le indagini preliminari: SUCHAN 91C0355