N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1990
N. 184 Ordinanza emessa l'11 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Vagheggi Paolo Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega - Richiamo alla sentenza n. 496/1990. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 76 e 77).(GU n.13 del 27-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Vagheggi Paolo all'udienza dell'11 dicembre 1990; Sentite le parti; Premesso che con sentenza n. 496/1990 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. 1988, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice; che a tale decisione la Corte costituzionale e' pervenuta considerando che "il regime delle incompatibilita' indicato nella delega risponde, invero, all'esigenza di evitare che la valutazione in merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attivita' nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali", "E' ben vero - ha aggiunto la Corte nella citata sentenza - che nell'ottica della delega, quale emerge dalle sue enunciazioni espresse, non ogni attivita' precedentemente svolta vale a radicare l'incompatibilita'. Ma e' anche vero che il suo sostanziale rispetto richiede la verifica della ricorrenza o meno, nei singoli casi, delle ragioni che hanno ispirato tali enunciazioni: e cio' specie ove si tratti di istituti che la delega non ha direttamente previsto, come l'ordine di formulare l'imputazione emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione". Ha argomentato, poi, il giudice delle leggi che, rispetto all'ordine suddetto le ragioni dell'incompatibilita' assunta dal legislatore delegante e recepite nell'art. 34 del c.p.p. convergono sotto piu' profili. A tale riguardo la Corte ha osservato che "respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando, conseguentemente, di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie infatti una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per l'assoggettare l'imputato al giudizio di merito: e tale valutazione non e' dissimile, nella sostanza, da quella che, nel procedimento davanti al tribunale, lo stesso giudice per le indagini preliminari compie sia nell'emettere il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare - con il quale appunto valuta l'ipotesi accusatoria e dispone se del caso il rinvio a giudizio - sia nell'accogliere la richiesta di giudizio immediato formulata dal p.m., cio' che presuppone che egli condivida l'opinione sull'evidenza della prova che legittima il ricorso a tale rito". Rilevato che questo giudice pienamente condivide e fa proprie le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale a sostegno della citata decisione; Atteso che, alla stregua delle suesposte considerazioni appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata dal difensore dell'imputato con riferimento alla medesima disposizione del cod. proc. pen. 1988 (art. 34, secondo comma), nella parte in cui detta disposizione non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, che abbia ordinato al p.m., ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del codice, di formulare l'imputazione, dal momento che detto giudice, secondo quanto gia' evidenziato dalla Corte costituzionale nella su richiamata sentenza, ha gia' espresso la propria valutazione sui risultati acquisiti nella fase delle indagini preliminari ed implicitamente, ma inequivocabilmente, anche sulla sussistenza delle condizioni necessarie per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato; Considerato che la questione sollevata e' rilevante ai fini della decisione, avendo attinenza all'incompatibilita' del giudice investito dell'udienza preliminare determinata da un atto precedentemente compiuto dallo stesso giudice nel procedimento;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. 1988, in riferimento alla direttiva n. 67 della legge delega ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione, sotto il profilo sopra prospettato; Sospende il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 11 dicembre 1990 Il giudice: PACIONI 91C0356