N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1990- 19 marzo 1991
N. 195 Ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 marzo 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Luchetta Giancarlo Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione - Decorrenza dalla richiesta - Giorni due per l'emissione del decreto di fissazione e giorni trenta per l'udienza - Lamentata perentorieta' ed esiguita' dei termini - Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.P. 1988, art. 418, primo e secondo comma). (Cost., artt. 2 e 97).(GU n.14 del 3-4-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. pervenuta il 13 ottobre 1990 di fissazione dell'udienza preliminare; Premesso che la stessa si fonda sulla lettera dell'art. 418 del nuovo c.p.p. che fissa il giorni due il termine per l'emissione del decreto di citazione per il giudizio ed in giorni trenta il termine per la fissazione della detta udienza (primo e secondo comma della citata norma); Atteso che i detti termini sembrano univocamente perentori per la stessa tassativa dizione legislativa ("non superiore"), quindi a pena di decadenza, suscettibili di relativa eccezione nell'ipotesi di mancata osservanza degli stessi (art. 173 dello stesso codice) e non passibili di proroga, non consentendolo il dettato della legge; Posto che la detta perentorieta' ed esiguita' dei termini contrsta con gli artt. 2 e 97, primo comma, della Costituzione norma quest'ultima che tramite l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge assicura il buon andamento dell'amministrazione, in quanto al contrario detta esiguita' e' fonte di grande disservizio costringendo la cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari e degli ufficiali giudiziari nonche' talvolta la polizia giudiziaria (art. 148, secondo comma, del nuovo c.p.p.) ad un eccesso di lavoro in relazione alla enorme quantita', pressoche' quotidiana, delle richieste da parte del p.m. ed il giudice competente ed un "intasamento" del suo ruolo d'udienza che contrasta con le esigenze qualitative del lavoro e si traduce sovente in sostanza in rinvii dell'udienza stessa ad altra data, a scapito di nuovi processi in itinere, per ovvia impossibilita' di trattazione, con danno anche all'aspetto qualitativo del lavoro, per cui il rispetto dei trenta giorni diviene a tal punto meramente formale senza contretizzazione nell'effettiva detta trattazione mentre una interpretazione del termine in senso ordinatorio, tramite diversa formulazione dell'articolo di legge, vedrebbe al contrario attuate le direttive costituzionali di cui alla citata norma n. 97; Essendo l'eccezione rilevabile iussu indicis non manifestamente infondata e non potendo il giudizio de quo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, che investe, ad avviso dello scrivente, la funzionalita' genetica del processo penale giunto allo stadio dell'udienza preliminare, eccezione ovviamente reiterabile e reiterata in tutti i processi in itinere ragion per cui, sempre ad avviso di chi scrive, si pone il problema dell'urgenza nella trattazione del presente instaurato procedimento, come da dispositivo che segue, ex art. 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
P. Q. M. Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rileva d'ufficio per non manifesta infondatezza la questione- eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 418, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. laddove statuisce termini perentori per l'emissione del decreto di citazione a giudizio e per la fissazione dell'udienza preliminare sembrando cio' in contrasto con gli artt. 2 e 97, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana per le specifiche causali di cui in narrativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la contestuale sospensione del presente giudizio in corso; Manda alla cancelleria per l'immediata notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la relativa comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Letto altresi' l'art. 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Richiede al Presidente dalla adita Corte costituzionale la trattazione urgente del presente procedimento tramite apposita riduzione con provvedimento motivato dei termini del procedimento fino alla meta'. Ancona, addi' 15 ottobre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0370